Corte dei conti reg., Lazio, 19 marzo 2018, n. 125

Amministratori e dirigenti conservatorio – Scorretta gestione fondi – Danno all’immagine

Data Documento: 2018-03-19
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 25-01-2018) 19-03-2018, n. 125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott.ssa [#OMISSIS#] d'[#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69535 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale contro:
– C.L., nato il (…), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, in via Principessa [#OMISSIS#], n. 2;
– G.A., nata il (…), rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, in via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 9;
– P.P., nato il (…), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via [#OMISSIS#], n. 105;
– V.M., nato il (…), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, in via F. Paulucci dè Calboli, n. 9;
– S.F., nato il (…) e domiciliato a M. (R.), in via D. B., n. 12; costituito solo per la riassunzione rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il suo studio domiciliato in Roma, via G. Savonarola 6.
– R.A., nato il (…), elettivamente domiciliato presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] via della Camilluccia, n. 19;
– B.P., nato l'(…), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, via F. Paolucci de’ Caboli 9, elegge domicilio;
visti gli atti di causa;
uditi, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, con l’assistenza del segretario dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il relatore, consigliere [#OMISSIS#] d'[#OMISSIS#], il Procuratore Regionale [#OMISSIS#] persona del V.P.G. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché gli avv.ti [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su delega scritta dell’avvocato [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] per V., [#OMISSIS#] per G., [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] per Bussotti;
Svolgimento del processo
Con l’atto di citazione depositato in data 9 luglio 2009 la Procura Regionale ha convenuto di fronte a questa Sezione Regionale per il Lazio, alcuni amministratori e dirigenti pro-tempore del Conservatorio di Musica di S. [#OMISSIS#] di Roma nelle persone dei sig.ri C.L. (Direttore), G.A. (Vice-Direttore amministrativo) e V.M. ([#OMISSIS#]), nonché i sig.ri P.P., in qualità di Revisore contabile, S.F., in qualità di Direttore regionale della Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio, R.A., quale privato cittadino, e B.P., quale rappresentante legale del Consorzio S. s.r.l. con sede a Viterbo.
Riferisce la Procura che gli stessi devono essere condannati, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, al pagamento a favore del suddetto Conservatorio, di Euro 1.211.523,71(unmilioneduecentoundicimilacinquecentoventitre/71), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. Tale importo è stato poi modificato, in sede di riassunzione del processo.
Il complessivo danno erariale è relativo alla gestione di fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione Lazio, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo-Obiettivo 3, Misura D1 – Asse D, Azione 1) per l’organizzazione e il funzionamento di n. 6 corsi di perfezionamento musicale riferiti [#OMISSIS#] anni 2003-2004 ed è ripartito in differenti poste di danno. Per una prima parte, il danno erariale prospettato ammonta ad un totale di Euro 806.523,71 (di cui Euro 733.298,08 corrispondenti al contributo erogato ai suddetti fini dalla Regione Lazio al Conservatorio, oltre ad Euro 73.225,63, quali spese sostenute [#OMISSIS#] stessi fini direttamente dal Conservatorio), e, per esso, sono chiamati a rispondere tutti i convenuti, con diverso addebito [#OMISSIS#] seguente misura: al C. Euro 476.523.71, alla [#OMISSIS#] Euro 150.000,00, al B. Euro 100.000,00 allo S. Euro 50.000,00, e al R., al Pellegrni e al V. Euro 10,000,00 ciascuno. Altra posta di danno è relativa all’importo di Euro 5.000,00, corrispondente al contributo concesso al Conservatorio dal Ministero degli Affari Esteri e destinato, in particolare, alle spese per il Concerto a New York de “I Cameristi del Conservatorio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” del 16 [#OMISSIS#] 2005, ma secondo il Requirente utilizzato diversamente (per spese di “pacchetti viaggio” per familiari di alcuni convenuti). Di tale danno sono chiamati a rispondere i sig.ri G., V. e C., [#OMISSIS#] rispettiva misura di Euro 1.500,00, Euro 3.000,00 ed Euro 500,00. Infine, è ipotizzata la posta di danno di Euro 400.000,00, quale “danno all’immagine” cagionato dai dipendenti pubblici coinvolti [#OMISSIS#] vicenda in questione all’Amministrazione di appartenenza (appunto il Conservatorio di Musica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]). Di tale danno, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., sono chiamati a rispondere il C., la G. e il V., [#OMISSIS#] rispettiva misura di Euro 280.000,00, Euro 80.000,00 ed Euro 40.000,00). Più specificatamente, la Procura attrice espone che il C.d.A. del Conservatorio, con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2004 (proposta dal Direttore C. e dal [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] V.), aveva annullato un precedente atto deliberativo (n. 2 del 13 febbraio 2004) stabilendo di porre fuori [#OMISSIS#] il finanziamento regionale previsto per lo svolgimento dei sei corsi di perfezionamento di cui si discute. Dagli accertamenti svolti era emerso, in particolare, che l’Amministrazione del Conservatorio non aveva messo a disposizione del Collegio dei revisori la documentazione utile alla verifica della regolare gestione dei suddetti corsi (i cui progetti risultavano presentati alla Regione Lazio dal Direttore del Conservatorio C., all’uopo delegato dal C.d.A. con Delib. n. 8 del 22 marzo 2002), inoltre, era stato affidato il coordinamento amministrativo dei corsi stessi ad una struttura privata esterna denominata “Consorzio S.” di Viterbo, il cui rappresentate legale era il dott. P.B.. Tra le irregolarità evidenziate nell’atto di citazione si rilevano la dubbia esecuzione dei corsi (diversi allievi denunciano la sostanziale sovrapposizione con altre lezioni), l’affidamento di tutta la gestione contabile amministrativa al Consorzio S., che curava anche l’acquisizione di attrezzature e strumenti da società riferibile al medesimo sig. B., la gestione fuori [#OMISSIS#] (delibera del C.d.A. del 17 ottobre 2003) e, sostanzialmente, senza regole del finanziamento con relativa apertura di altrettanti conti [#OMISSIS#] quanti erano i corsi, la gestione dei quali risulta segnata da diverse irregolarità, quali l’emissione di assegni a soggetti quali il R. e il B. direttamente. Si rilevano, inoltre, la sottoscrizione di contratti con una società (M.T. s.r.l. di Roma) inesistente, la negoziazione di n. 7 assegni bancari intestati al Conservatorio ed utilizzati per effettuare il pagamento fittizio delle fatture emesse dalla suddetta M.T. s.r.l., l’effettuazione di spese per materiale didattico mai ricevuto o non utilizzato (in relazione a fatture emesse dalla società M. s.a.s., o per lezioni mai frequentate, e il rilascio, al temine dei corsi di perfezionamento, di attestati con indicazione di frequenze non reali), nonché la collocazione tra le spese finanziabili anche di spese di viaggio e soggiorno (per gli “stages” a [#OMISSIS#] e Montecarlo e per il Concerto a New York), di familiari di alcuni convenuti.
Sugli stessi fatti era stato avviato, dalla Procura della Repubblica di Roma, un procedimento penale per truffa (n. 26277/06, poi, stralciato nel n. 17827/07) nei confronti dei pubblici dipendenti e soggetti privati convenuti (richiesta di rinvio a giudizio del 12 giugno 2007, con provvedimenti di custodia cautelare per il C. e la G.). Tale procedimento si era chiuso per il B. con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., (sentenza n. 1901/07 del 2 luglio 2007, che ha applicato al predetto la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione). La sentenza definitiva è stata emessa nel 2015 ed assolve gli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste a seconda degli addebiti.
A seguito dei suddetti eventi, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica provvedeva al commissariamento del Conservatorio di S. [#OMISSIS#] e la Regione Lazio avviava una verifica sull’effettività delle spese sostenute dal Conservatorio all’esito del quale ha provveduto a revocare il contributo effettivamente erogato, con determinazione dirigenziale n. 2999 del 18 settembre 2007, avendo avuto conferma delle irregolarità emerse, tanto che nelle premesse della determinazione regionale n. 2999 dianzi citata, tra l’altro, si legge espressamente “Preso atto che dalla relazione dell’Area Controllo protocollo n. (…) del 17 gennaio 2007, redatta all’esito delle verifiche sopra indicate, emergono gravi e ripetute irregolarità [#OMISSIS#] svolgimento e [#OMISSIS#] gestione dei corsi, rispetto alle quali si chiede di procedere per i provvedimenti di conseguenza”.
Si sono costituite le diverse difese.
Per L.C. veniva chiesta, in via principale, la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali e la conseguente nullità e improcedibilità del presente giudizio poiché, si sostiene, avviato in assenza di una specifica e concreta notizia di danno, sostenendo che tali non possono considerarsi le mere segnalazioni ad opera del Collegio dei Revisori, relative unicamente ad una presunta “gestione fuori [#OMISSIS#]” dei fondi della Regione. In via gradata si chiedeva la nullità del capo della domanda relativo al “danno all’immagine”, atteso che, ai sensi della medesima disposizione, l’azione di risarcimento per tale danno presuppone la presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del c.p. Si chiede poi di dichiarare la prescrizione dell’azione non avendo l’invito a dedurre, notificato nel 2009, carattere di atto interruttivo della stessa. Tutti i fatti risalgono al 2002-2003 e sono, perciò, coperti da prescrizione. Inoltre, la responsabilità della gestione delle spese del Conservatorio, ai sensi di statuto, era del Direttore Amministrativo (dott.ssa N.) e non del Direttore C.. La N. aveva poteri decisionali e competenze contabili ed amministrative. Il C. era un musicista responsabile per la sola direzione artistica del Conservatorio; pertanto egli è soggetto raggirato dal B. che è responsabile della truffa posta in essere con i fondi comunitari. Ad esempio, i contratti con la Mediateknica sono stati firmati dal C. su richiesta del B.. C. è anche estraneo alla falsificazione degli assegni che sono stati da lui firmati e poi successivamente falsificati. Afferma, inoltre, la difesa che i corsi si sono regolamente svolti essendo stati rilasciati attestati di partecipazione a 150 allievi e le contestazioni della procura sul punto sono false. Quanto all’affidamento al consorzio S. si tratta di una decisione legittima, volta a garantire la migliore gestione degli aspetti propri della spesa di fondi comunitari. Il C. è estraneo anche alla decisione di gestire tali fondi fuori [#OMISSIS#], decisione [#OMISSIS#] dal V. come specificato dalla sentenza penale.
La difesa del sig. M.V. ha ribadito, riportandosi al citato art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009, la richiesta di nullità per la citazione relativa al risarcimento del danno all’immagine. Inoltre, la difesa ha affermato che tutta la responsabilità della vicenda è in capo al C. che è stato delegato per questa specifica attività al fine di consentire procedure più snelle. La gestione fuori [#OMISSIS#] è stata decisa per consentire quella “separatezza” di gestione dei fondi comunitari necessaria nonché in ragione della disciplina nazionale che considera i fondi comunitari fondi “di rotazione”. Per questa ragione veniva individuato anche il Consorzio S., che operava sotto la responsabilità di C.. Le passività maturate sulle gestioni fuori [#OMISSIS#] venivano comunicate dal C. al C.d.A. solo nel 2005 e, da tale comunicazione, si attivavano le procedure di verifica. Il V. è dunque estraneo alla gestione dei fondi ed alle irregolarità perpetrate. Quanto [#OMISSIS#] attestati di frequenza dei corsi gli stessi sono stati firmati dal V. in quanto a lui sottoposti da B. e C.. La firma degli attestati era precedente alla scoperta della mala gestio. Con riferimento al viaggio a New York il V. ha solo avuto un anticipo di fondi poi regolarmente restituito.
Con le rispettive memorie di costituzione i convenuti G. e P. hanno chiesto che, venga disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (vigente all’epoca dei fatti) fino alla definizione del primo grado del giudizio penale, al fine di meglio valutare la posizione dei convenuti, insistendo sul fatto che i fatti rilevanti nel presente giudizio coincidono con quelli oggetto del pendente giudizio penale e atteso che ,nell’atto introduttivo, si fa spesso riferimento alle indagini svolte e alle dichiarazioni rese in sede penale.
In particolare, poi, la difesa della G. afferma che la qualifica di vicedirettore era attribuita solo per il [#OMISSIS#] di assenza del direttore e che nessun atto è stato compiuto con riferimento ai finanziamenti regionali. Inoltre, non era parte del C.d.A. del 2003 che ha stabilito l’apertura dei conti [#OMISSIS#] dedicati ai singoli corsi. Anche tutti i contratti di [#OMISSIS#] forniture furono a firma di C., così come la falsificazione delle presenze ai corsi fu suggerita [#OMISSIS#] allievi da C. in persona. Quanto ai viaggi personali contestati gli stessi erano legati a stage da parte degli studenti ed avevano carattere formativo, ad essi partecipavano gli studenti ed alcuni accompagnatori. La G. non ha avuto, comunque, alcun ruolo [#OMISSIS#] gestione amministrativa e contabile dell’ente. Chiede quindi che le domande siano rigettate.
La difesa di P. ricorda che l’attività effettuata dal revisore contabile, anche recandosi a Viterbo, era di verifica cartolare. La regolarità delle fatture, dei pagamenti, dei registri di frequenza dei corsi non poteva essere messa in dubbio da P.. Solo successivamente sono emerse irregolarità e falsificazioni delle quali non può in nessun modo essere ritenuto responsabile. Anche i riscontri contabili dei viaggi erano regolari e P. non poteva sapere che [#OMISSIS#] stessi partecipavano congiunti del C., V. e B. anziché gli allievi.
La difesa del convenuto P.B. ricorda che, nel gennaio 2007, la Regione Lazio ha comunicato al Consorzio S. di avere avviato sulla vicenda un procedimento amministrativo di verifica (condotto dal dott. S.V.), conclusosi con l’esclusione di qualsiasi irregolarità a carico del Consorzio come rappresentato espressamente [#OMISSIS#] nota del 20 [#OMISSIS#] 2008 prodotta in atti, chiedendo che venga acquisita la documentazione dall’Area Controllo. Inoltre il consorzio S. e per esso il B. non aveva alcuna responsabilità amministrativa e contabile, ma contribuiva, al pari di un consulente, alla realizzazione dei corsi finanziati da programmi Europei. Tutti gli aspetti di effettivo svolgimento dei corsi e gli adempimenti contabili sono stati svolti dal Conservatorio [#OMISSIS#] persona di C..
Il convenuto R. risulta difeso solo in occasione dell’udienza del 19 [#OMISSIS#] 2010; in quella occasione l’avvocato ha chiesto la sospensione del processo contabile.
La difesa di S., preliminarmente, dichiara di non aver avuto alcuna notifica, né dell’invito, né della citazione fino all’atto di riassunzione. Perciò eccepisce la prescrizione su tutti i fatti ascritti che si sono svolti nel 2002.
In data 19 [#OMISSIS#] 2010 la Sezione Lazio, con ordinanza n. 264, respingendo le eccezioni di nullità, ordinava la sospensione del giudizio limitatamente al danno all’immagine, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale; ordinava altresì l’acquisizione di documentazione da parte della Procura. L’ordinanza è stata oggetto di appello respinto dalla Sez. III con sentenza n.787/2012. La sentenza definitiva del procedimento penale è stata adottata nel 2015 ma trasmessa alla procura in data 14 ottobre 2017.
La procura, con citazione depositata in data 7 novembre 2017, chiede la riassunzione del giudizio nei confronti dei medesimi convenuti definendo il danno in Euro 733.242,33 e depositando la sentenza che, pur se di proscioglimento, costituisce, ad avviso della Procura, prova delle irregolarità contabili ascritte ai convenuti.
Le memorie, presentate a seguito di citazione in riassunzione, contestano il lasso di tempo intercorso tra l’ordinanza e la riassunzione del processo. L’ordinanza, infatti, sospendeva il processo solo con riferimento al danno all’immagine, mentre la Procura ha depositato la documentazione richiesta contestualmente già nel 2011. Il processo è stato quindi ingiustamente cristallizzato per diversi anni protraendosi ben oltre i 3 mesi dati come [#OMISSIS#] alla Procura stessa nell’ordinanza istruttoria.
Nell’udienza odierna la Procura ricostruisce le vicende alla luce delle risultanze penali. Risulta, di fatto, una truffa, anche se la sentenza assolve C. perché non ha commesso il fatto. La truffa consiste in emissione di fatture false per attività mai effettuate a Mediatecknica, moltiplicazione di fatture imputate a tutti i corsi, fatture non imputabili come quelle per i viaggi. C. è innocente dal punto di vista penale, ma è gravemente colpevole quanto a responsabilità erariale perché inerte e superficiale rispetto ai doveri di controllo. La sua responsabilità consiste [#OMISSIS#] scelta del B. come gestore, attribuendo una delega completa a questi. Emerge quindi che i corsi sono stati fatti, ma alcune voci di spese dovevano essere escluse, e altre voci sono oggetto di truffa. Il fine del finanziamento è stato distorto. Infatti, il finanziamento è stato, prima revocato, successivamente, è stata finanziata solo una parte dei costi pari a Euro 206.925 Euro. Il danno, quindi, può essere ridotto ed oggi è pari a 526.373, da questi devono essere decurtati gli 85.000 Euro per la truffa perpetrata da B. (infatti, B. è stato condannato per truffa per tale importo). B., insieme a R., aveva [#OMISSIS#] del denaro: anche il R., quindi, è colpevole perché ha [#OMISSIS#] la truffa, in concorso con B., facendo transitare i denari sul proprio conto corrente. Per quanto riguarda gli altri soggetti si rileva che, per S. (dirigente Regione Lazio), c’è un solo episodio che lascia perplessi, riguardante il viaggio a [#OMISSIS#] a cui partecipa insieme alla consorte ed al V. (all’epoca dirigente regionale e poi direttore del Conservatorio). Al viaggio partecipa anche la dott.ssa G.. In conclusione il B., quindi, deve rispondere di 85.000 Euro per dolo. Il R. risponde in solido con B. fino alla concorrenza di 10.000 Euro. Il C., invece, deve rispondere a titolo di colpa grave del danno per intero con esclusione della parte oggetto della truffa (e, perciò, risponde di 441.373 Euro) per aver distratto fondi destinati all’organizzazione del corso. Risponde anche degli 85.000 Euro a titolo sussidiario. A S. e G. si devono addebitare i costi del viaggio a [#OMISSIS#] pari ad un totale di 10.000 Euro (5.000 a [#OMISSIS#]). Per V. si chiede invece l’assoluzione in quanto non provato un coinvolgimento nei fatti. Il P., in quanto revisore dei conti, non ha effettuato i controlli, come ammette in atti. Per l’omissione di tali controlli risponde a titolo sussidiario e nei limiti del 50% del danno totale (50% dei 526.373 Euro pari a Euro 263.185,5). Si rinuncia per il danno all’immagine in assenza di condanna penale se non per B. che, però, non era dipendente. Si rinuncia per la voce del danno relativa al viaggio a New York per mancanza di prove. Con riferimento alle eccezioni la procura ricorda che la vicenda origina da un procedimento penale per truffa che, perciò, ha impedito di avere la piena conoscenza dei fatti se non dall’avviso del rinvio a giudizio (2007). L’invito a dedurre è del marzo 2009 e quindi non si è compiuta alcuna prescrizione. Per quanto riguarda la legittimazione passiva di B. lo stesso non è chiamato in giudizio in qualità di rappresentante legale del consorzio S., ma, in realtà, è chiamato in giudizio per i propri comportamenti personali relativi all’organizzazione della truffa. Con riferimento alla tardività della riassunzione la Procura ha chiesto la reimmissione in ruolo tramite atto di citazione anche se sarebbe bastata una istanza di fissazione di udienza. Questo è, quindi, un giudizio in prosecuzione. Ne consegue che R. si deve ritenere costituito e P. non può contestare il mancato rispetto del [#OMISSIS#] a comparire perché tale [#OMISSIS#] fu rispettato [#OMISSIS#] prima udienza. Per quanto riguarda il dott. S. il contraddittorio fu correttamente instaurato perché risultano le notifiche [#OMISSIS#] atti. La riassunzione è avvenuta dopo i 3 mesi dalla sentenza penale, ma non oltre 3 mesi da quando la Procura è venuta a conoscenza della sentenza (ottobre 2017 come da comunicazione in atti). Medio tempore, tra l’emissione della sentenza e la sua comunicazione risultano numerose richieste della procura della Corte dei Conti al Tribunale Penale per conoscere gli esiti del processo penale. L’atto di citazione dà conto di tali plurime richieste di notizie, nonostante le quali la Procura della Corte dei Conti ha avuto notizia solo molto tempo dopo il deposito della sentenza. Infine, quanto al difetto di giurisdizione eccepito dalla difesa di P., la Procura ricorda che il revisore di un ente pubblico assume funzioni che lo sottopongono alla giurisdizione della Corte. In conclusione la Procura chiede, quindi, le condanne come indicate e in subordine la condanna in favore della Regione solo della parte di contributi non restituiti.
L’avv. [#OMISSIS#], per il convenuto B., chiede preliminarmente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 n.c.d.g.c. perché non è stato rispettato il [#OMISSIS#] ivi previsto. L’ordinanza di sospensione riguardava solo il danno all’immagine, capo che si è estinto perché era sospeso fino alla pronuncia costituzionale avvenuta nel 2010. Il [#OMISSIS#] per la riassunzione era quindi di 60 giorni per incombenti istruttori e tale [#OMISSIS#] non è stato rispettato. La richiesta di informazioni, citata dalla procura, è a distanza di 4 anni dall'[#OMISSIS#] udienza. Il B. ha patteggiato nel 2007 e, quindi, vi erano già tutte le informazioni al momento dell’udienza del 2010. La sentenza del 2015 era conoscibile dal momento della pubblicazione (ottobre 2015). Vi era stata una precedente sentenza del 2013 che chiudeva le posizioni di V., G. e S. per prescrizione. Non c’era necessità di riassunzione e non si applica quindi il [#OMISSIS#] di 3 mesi. L’atto di riassunzione si basa solo sulla sentenza del C., di proscioglimento, dove si afferma che i corsi si sono regolarmente tenuti. Chiede quindi che venga dichiarata l’estinzione del giudizio.
Per C. l’avv. [#OMISSIS#] si associa alla richiesta di estinzione del giudizio e precisa che non c’è stata l’istanza di fissazione udienza nei termini dei 60 giorni. Su tutti i punti oggetto della citazione vale la sentenza penale di assoluzione. Il Maestro C. non aveva nessun obbligo di controllo del consorzio S.. La responsabilità degli aspetti amministrativi era del direttore Amministrativo (N.). La sentenza penale ammette che i corsi si sono svolti e le presenze sono state regolari. L’affidamento al Consorzio S., effettuato dal C.d.A., [#OMISSIS#] la responsabilità del C. che non può essere imputato di alcuna disinvolta gestione di fondi. Per quanto riguarda il profilo del danno ci si può riferire all’accertamento in sede penale ed è stato di 85.000 Euro. Conclude, come in atti, chiedendo l’estinzione del giudizio e, in subordine, la piena assoluzione del convenuto.
Per la dott.ssa G. l’avv. [#OMISSIS#] richiama la rideterminazione del danno effettuata dalla procura in data odierna per Euro 5.000 per il viaggio a [#OMISSIS#]. La G. era solo docente e coordinatrice didattica, non era nel C.d.A. e non aveva alcuna delega. Il viaggio era uno stage formativo e la professoressa vi ha partecipato nel suo ruolo di docente. La sentenza penale riconosce al viaggio a [#OMISSIS#] una configurazione di evento formativo e didattico. In ogni [#OMISSIS#] la quantificazione del danno (10.000 Euro) non corrisponde [#OMISSIS#] atti né alla sentenza penale, infatti il viaggio si è svolto in pullmann e sono state spese due notti in albergo. La presenza del coniuge della G. comporterebbe una maggior spesa solo per la differenza tra la stanza singola e la doppia, non potendo essere addebitato alcun altro costo. In ogni [#OMISSIS#], al viaggio erano presenti anche V., C. e S., ma i danni vengono chiesti solo a G. e S.. La posizione della procura è dunque contraddittoria. [#OMISSIS#] sentenza penale il C. afferma che l’invito a partecipare era pervenuto da B., ma non si immaginava che sarebbe stato posto a carico dei fondi comunitari. Conclude chiedendo l’estinzione del giudizio e, in subordine, l’assoluzione.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per S., insiste sulla mancanza di ricezione dell’atto introduttivo, in quanto vi era stato un cambio di residenza prima del 2009 (la notifica penale nel 2007 infatti è stata regolarmente ricevuta). La posizione di S. comunque sarebbe relativa ad una notte in albergo a [#OMISSIS#] ma la procura chiede la somma esorbitante di 5.000 Euro.
L’avv. [#OMISSIS#] per P. si associa alla richiesta di estinzione del giudizio. Eccepisce poi la nullità della citazione in riassunzione in quanto P., [#OMISSIS#] citazione originaria, rispondeva per Euro 10.000, oggi, ad esito di un giudizio penale a carico di altri, viene imputato per Euro 286.000 Euro, ma ciò non è scritto nell’atto di riassunzione che richiama le conclusioni precedenti. La posizione sostenuta oggi dalla procura è diversa e perciò inammissibile. Si rimette alla comparsa di costituzione circa la correttezza della attività di revisione.
L’avv. [#OMISSIS#], per V., prende atto della richiesta di assoluzione richiamandosi [#OMISSIS#] atti per l’estinzione del processo. Vi era necessità di andare avanti con il processo subito, nel 2010, e ci si è comportati contro ogni ragionevole durata del processo.
[#OMISSIS#] replica finale la Procura richiama il fatto che la [#OMISSIS#], portata al vaglio della Corte Costituzionale, era quella relativa alla necessità di una sentenza penale. Il processo sarebbe stato sospeso comunque ex lege fino alla sentenza penale che è stata emanata nel 2015. L’incombente istruttorio era, invece, irrealizzabile all’epoca perché chiedeva un documento non disponibile in quanto, appunto, parte del processo penale. Il fatto che la Procura conosca la sentenza dalla pubblicazione non può ritenersi [#OMISSIS#] applicabile in quanto la procura non è parte del processo penale. La conoscibilità della sentenza è al momento della comunicazione da parte degli uffici di cancelleria, comunicazione più volte sollecitata dalla Procura stessa e pervenuta nell’ottobre del 2017. La procura è stata estremamente solerte a richiedere gli atti inviando innumerevoli richieste di informazione. Quanto al danno, lo stesso si ricava dalla somma non ammessa al finanziamento. Quanto alla quantificazione del danno per S. e G. lo stesso è pari a 10.000 Euro perché è segno che denota sperpero del denaro pubblico.
Motivi della decisione
La citazione non può essere accolta.
Infatti, sussiste un’eccezione preliminare che risulta assorbente delle altre.
Il procedimento originario era stato sospeso in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul danno all’immagine e solo con riferimento a questa specifica posta di danno. Per quanto attiene al resto era stata richiesta un’integrazione istruttoria alla procura comprendente informativa sullo stato del procedimento di revoca (depositata dalla Procura nel 2011) e atti del procedimento penale.
La sentenza della Corte Costituzionale risale al 2010 e, in quel momento, il processo doveva essere riassunto ed eventualmente nuovamente sospeso. [#OMISSIS#] invece è stato fatto. Sono poi seguite alcune pronunce penali nel 2013 e nel 2015 di assoluzione. Solo a seguito dell'[#OMISSIS#] sentenza, per altro dopo circa 2 anni, il processo è stato oggetto di riassunzione, ma la stessa è senza dubbio tardiva rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale.
Non rileva il fatto che la posta di danno all’immagine sia stata oggi oggetto di rinuncia da parte della Procura, perché per il resto il procedimento doveva proseguire con la mera richiesta di fissazione di udienza e nell’imminenza delle acquisizioni di cui all’ordinanza.
Considerando che la sentenza relativa al gravame sull’ordinanza risale al 2012, sono trascorsi almeno 5 anni senza che la Procura proponesse atti di alcun genere. Nell’ipotesi che l’ordinanza istruttoria non potesse essere eseguita, o almeno non entro il [#OMISSIS#] richiesto di 60 giorni, sarebbe stato comunque necessario, entro un tempo ragionevole, chiedere una nuova fissazione di udienza. Del resto, una parte della documentazione è stata oggetto di deposito nel 2011, mentre per ciò che attiene alla documentazione del processo penale la Procura non ha depositato alcun atto, nonostante la richiesta del collegio non riguardasse la pronuncia di primo grado. Comunque tra il 2011 e il 2015 sono intervenute pronunce penali per alcuni dei convenuti, senza alcun atto da parte della procura della Corte che solo nel 2017, a seguito della comunicazione dell'[#OMISSIS#] sentenza penale, quella riguardante C., procede con una istanza di riassunzione.
E’ dunque applicabile l’art.111 del nuovo codice di procedura contabile il quale stabilisce l’estinzione del processo se, per un anno, non viene presentata domanda di fissazione di udienza o non sia fatto alcun atto procedurale. Qualunque sia il dies a quo da considerare sono trascorsi diversi anni senza che la Procura compisse un atto procedurale. La Procura avrebbe potuto proporre istanza di fissazione udienza almeno al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice della giustizia contabile.
Ne discende che l’odierna riassunzione è senza dubbio tardiva essendo maturato il [#OMISSIS#] per l’estinzione del procedimento. Del resto, la prosecuzione dello stesso, in mancanza di atti ed iniziative processuali, risulterebbe contraria a qualunque criterio di ragionevole durata del processo.
Il giudizio deve, perciò, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111 citato. Non vi è luogo a decisione sulle spese.
Per mera completezza di trattazione si ravvisa che la notifica al convenuto S. era regolare anche [#OMISSIS#] prima fase del procedimento e che lo stesso si è comunque costituito regolarmente per questa fase.
Quanto al convenuto R., si osserva che lo stesso, [#OMISSIS#] precedente udienza, aveva dato mandato, solo per l’udienza, all’avv. [#OMISSIS#], ma aveva comunicato l’elezione di domicilio presso tale avvocato. Il difensore, perciò, pur in assenza di mandato generale, era il domiciliatario. La comunicazione della fissazione di udienza odierna si deve perciò ritenere regolare.
P.Q.M. 
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
DICHIARA
estinto il giudizio ai sensi dell’art. 111 comma 4 del nuovo codice di giustizia contabile.
[#OMISSIS#] per le spese che restano a carico delle parti.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 25 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria 19 marzo 2018.