Corte dei conti, sez. II, 3 luglio 2015, n. 345

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Data Documento: 2015-07-03
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. II App., Sent., 03-07-2015, n. 345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello n. 34980 del registro di segreteria, proposto dal sig. B.D.M., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro la Procura Generale e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 42 del 4.2.2009.
Visti gli atti del giudizio;
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 2.7.2015 il relatore e il vice procuratore generale dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto in
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 42/2009, la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha condannato il prof. B.D.M. al pagamento all’Università di Torino di 100.000 Euro, con rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese di giudizio. Al convenuto, direttore del corso di laurea dell’Università degli Studi di Torino, era stato contestato il danno all’immagine derivante dalla percezione di somme di denaro da due candidati all’omologo corso presso l’Università di Genova, negli anni 1988 e 1995, al fine di consentire loro il superamento della prova di ammissione. Per la stessa vicenda, il prof. D.M. era stato condannato anche in sede penale, in applicazione dell’art. 444 c.p.p.
2. Il convenuto ha proposto appello avverso la sentenza n. 42/2009, chiedendo “il proscioglimento dall’addebito contestato, con [#OMISSIS#] di spese ed onorari del giudizio”, oppure, in via subordinata, “l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito [#OMISSIS#] misura massima possibile”.
Il 4.10.2010 la difesa del prof. D.M. ha depositato un certificato dal quale risulta che l’appellante è deceduto l’8.8.2010.
Per conseguenza, il 10.6.2015 la Procura Generale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio e l’11.6.2015 la difesa dell’appellante ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione oppure, in via subordinata, l’interruzione del giudizio.
3. All’udienza del 2.7.2015, la Procura Generale ha confermato le conclusioni scritte.
Considerato in
Motivi della decisione
1. L’art. 300 c.p.c., sulla “[#OMISSIS#] o perdita della capacità della parte costituita”, stabilisce che se uno di questi eventi “si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, [#OMISSIS#] che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione” prevista dall’articolo precedente .
Orbene, nelle sue conclusioni scritte la Procura Generale ha esattamente rilevato che “il deposito della certificazione relativa a [#OMISSIS#] dell’appellante costituito a mezzo del procuratore, documentalmente trasmessa alla Procura Generale, nel sistema processuale contabile ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. n. 1038/1933, equivale ad avvenuta dichiarazione o notificazione dell’evento [#OMISSIS#] a controparte appellata”. Non è invece esatto che “in fattispecie, l’interruzione del giudizio si è attestata alla data dell’evento [#OMISSIS#], cioè dal giorno 8 agosto 2010, avendo la susseguente declaratoria del [#OMISSIS#] natura meramente “dichiarativa””. In applicazione dell’art. 300 c.p.c., il giudizio risulta infatti interrotto solamente dal 4.10.2010, data di deposito del certificato di [#OMISSIS#] dell’appellante da parte della sua difesa.
2. Ciò posto, la Procura Generale ha esattamente rilevato che “a tutt’oggi nessun atto di riassunzione in prosecuzione è stato compiuto in termini e notificato ad iniziativa degli aventi causa del de cuius”. Né la Procura ha “ritenuto di dover riassumere in prosecuzione”, poiché non ha ravvisato un [#OMISSIS#] di “illecito arricchimento del [#OMISSIS#] causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (art. 1, comma 1legge n. 20 del 1994)”.
Va in definitiva dichiarata l’estinzione del giudizio (art. 305 c.p.c.), con la precisazione che il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 310, comma 2, c.p.c.) non comporta un’estensione della responsabilità [#OMISSIS#] eredi dell’appellante (art. 1 , comma 1, della L. n. 20 del 1994 cit.).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
dichiara l’estinzione del giudizio sull’appello proposto dal sig. B.D.M. avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 42 del 4.2.2009.
[#OMISSIS#] per le spese.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 2 luglio 2015.
Depositata in Cancelleria 3 luglio 2015.