Corte dei conti reg., Veneto, 11 giugno 2015, n. 90

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Giurisdizione – Ingiunzione di pagamento

Data Documento: 2015-06-11
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica investe la sussistenza e la misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali. Quella della Corte dei conti in materia di pensioni è una giurisdizione tendenzialmente esclusiva che si estende anche alle azioni di recupero o di rivalsa e permane pure se il pensionato (od i suoi eredi) non contestano l’esistenza dell’indebito, ma soltanto l’ammissibilità dell’azione nei loro confronti.Si ritiene in ogni caso sussistere la giurisdizione della Corte dei conti pur in relazione a un giudizio vertente tra l’ente erogatore della pensione, nell’insolita veste di ricorrente, ed il pensionato nell’ambito di una fattispecie riferita non ad adempimento di un debito pensionistico, ma a un’ipotesi di ripetizione della pensione, o di parte di essa, indebitamente corrisposta, dovendosi estendere la cognizione all’intero quadro del merito dei rapporti o dei fatti che vedono coinvolti i diversi soggetti agenti, strettamente ed intrinsecamente collegati sotto il profilo funzionale da non far venir meno il carattere unitario, ancorché complesso, del procedimento.L’INPS, nonostante il titolo amministrativo precostituitosi nelle forme del provvedimento di ingiunzione predetto, ha ritenuto di ricorrere all’esercizio dell’azione giurisdizionale ordinaria e tipica rientrante nell’ampia gamma delle azioni e dei rimedi apprestati dall’ordinamento giuridico e di cui può servirsi per la tutela dei propri diritti di credito vantati, compresi quelli sostenuti dalla causa della restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di prestazione previdenziale. E ciò proponendo ricorso giurisdizionale introduttivo di un vero e proprio giudizio di cognizione finalizzato alla costituzione di un titolo, ma di natura giudiziale, conseguente all’accertamento e alla dichiarazione dell’insussistenza del diritto a percepire la pensione di reversibilità da parte dell’orfano maggiorenne studente universitario (parte resistente) e, per l’effetto, condannarlo alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo di prestazione previdenziale dall’Istituto in suo favore, oltre interessi legali e spese di lite.A fronte degli specifici obblighi di comunicazione incombenti sull’orfano maggiorenne e del comportamento omissivo e completamente inerte ed ingiustificato dallo stesso osservato in relazione sia alla fase del procedimento amministrativo prodromico inteso alla verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento o conservazione del beneficio pensionistico, sia nell’attuale fase processuale nella quale, sebbene ritualmente intimato ed evocato, non si è regolarmente costituito né ha svolto specifiche attività difensive, possono ritenersi integrati quegli elementi istruttori ed argomenti di prova sufficienti per poter affermare insussistente il possesso dei requisiti necessari per il godimento del trattamento pensionistico.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., 11-06-2015, n. 90
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica [#OMISSIS#] persona del Consigliere [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 29714 del ruolo generale di questa Segreteria promosso con ricorso, notificato il 23/9/2013 e depositato il 18/12/2013, dall’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via [#OMISSIS#] il Grande, 24, (C.F.(…)) in persona del [#OMISSIS#] e legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 21, comma 1D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,-convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, di INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avvocato [#OMISSIS#] Aprile (c.f. (…)), [#OMISSIS#] procura ad lites rilasciata con atto del Notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma del 16/02/2012, rep. 77882, rogito 19525 (doc. 1), elettivamente domiciliato presso la Sede dell’Avvocatura INPS – Gestione Dipendenti Pubblici di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 929
CONTRO
Il Sig. M.C., c.f. (…), nato a Verona il 18 [#OMISSIS#] 1980, residente a Verona, Via [#OMISSIS#] n. 1, non costituito;
per l’accertamento del diritto e conseguente condanna del medesimo alla restituzione del preteso credito erariale sulla pensione di cui egli risulta titolare, contraddistinta dall’iscrizione n. 13177165, concessagli dapprima in qualità di orfano minorenne compartecipe con l’altro genitore superstite e, successivamente, quale studente universitario del corso di laurea in ingegneria informatica per l’a. a. 2000/2001 e per la durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973;
Letti ed esaminati l’atto introduttivo del giudizio e i documenti ad esso allegati e contenuti nel fascicolo processuale d’ufficio;
Uditi, all’udienza del 13 gennaio 2015, celebrata con l’assistenza del Segretario Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] Aprile e il dott. [#OMISSIS#] Dal Corso, in rappresentanza dell’INPS, non comparsa invece la controparte.
Svolgimento del processo
Con l’indicato ricorso, parte ricorrente ha illustrato in fatto, allegando ampia documentazione a fini probatori, che con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato [#OMISSIS#] studi di Verona registrato alla Ragioneria provinciale dello Stato il 22 novembre 2001 al n. 471/2001 e alla Corte dei Conti il 17 novembre 2003, veniva concesso al Sig. M.C. la pensione di reversibilità (rectius, indiretta) annua lorda di L. 14.203.600 a decorrere dal 9 marzo 1995, successivamente elevata a L. 14.589.400 a decorrere dal 1 dicembre 1995, in qualità di orfano minorenne della Sig.ra M.B.C., deceduta in attività di servizio in data 8 marzo 1995 compartecipe con il genitore superstite (doc.2).
Il predetto trattamento indiretto veniva, successivamente, corrisposto al Sig. C. in forza dell’iscrizione al corso di laurea in Ingegneria informatica, avvenuta per l’anno accademico 2000/2001 (doc. 3 e 4) e per la durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 82 del TU 1092/1973.
Senonché, non pervenendo all’INPDAP le necessarie certificazioni universitarie attestanti il perdurare dello status di studente universitario del pensionato, la sede provinciale di Verona indirizzava al Sig. M.C. una nota di partecipazione al procedimento amministrativo volto all’accertamento dei requisiti per il mantenimento della quota di pensione indiretta, con la quale si comunicava anche la sospensione della pensione in godimento, a far data dal settembre 2002 (doc.5).
Con provvedimento prot. n. (…) del 18 marzo 2003, ricevuto il 4 febbraio 2004, l’INPDAP comunicava all’intestatario della partita pensionistica il credito erariale emerso a seguito della predetta revoca del trattamento di pensione a far data dall’1 novembre 2001, non sussistendo alcuna certificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere il beneficio pensionistico (id est: l’iscrizione ad un corso di studi universitario), invitandolo alla conseguente rifusione dell’indebito (doc.6).
Successivamente l’Istituto notificava, in data 17 gennaio 2007, l’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910, prot. (…) del 11 gennaio 2007 (doc.7) e, in data 23 novembre 2007, ulteriore ingiunzione del 24 ottobre 2007, prot. (…) (doc.8).
Riferiva il ricorrente che l’indebito generatosi non era stato rifuso dal percettore al momento della proposizione della domanda giudiziale.
In punto di diritto, l’Istituto previdenziale ricorrente, richiamato il quadro normativo di riferimento ed i presupposti e le condizioni legali per la concessione e la conservazione del trattamento pensionistico erogato ai superstiti in materia (art. 82 del TU 1092/1973) e non avendo ricevuto alcuna certificazione attestante il perdurare del requisito dell’iscrizione universitaria per gli anni accademici successivi al 2000/2001, nonostante gli obblighi di comunicazione di eventuali cessazioni o variazioni – incidenti sul trattamento di pensione o sugli oneri accessori – incombenti sull’interessato (artt. 86 e 197 del T.U.), riferiva di aver provveduto a richiedere, vanamente, all’accipiens la rifusione dell’indebito pagamento, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Pertanto, concludeva, come anticipato in epigrafe, con la richiesta di voler accertare e dichiarare che il Sig. M.C. è debitore dell’INPS per un importo complessivo di Euro 9.251,44 per le ragioni indicate e, per l’effetto, condannare il medesimo a ripetere l’indebito in favore dell’INPS, corrispondendo la somma di Euro 9.251,44, oltre interessi legali dalla data di indebita riscossione dei singoli ratei fino al saldo, oltre alle spese di lite e di causa integralmente rifuse come da parametri legali.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, perfezionatasi per compiuta giacenza l’8/10/2013, il Sig. C. non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
All’odierna udienza pubblica di discussione, assente quest'[#OMISSIS#], l’avv. S. Aprile, in rappresentanza dell’l’INPS, si è riportato alle argomentazioni svolte ad alle conclusioni rassegnate nel ricorso, insistendo per l’accoglimento della domanda.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione, letta in udienza dopo la sua deliberazione in [#OMISSIS#] di consiglio, fissando il [#OMISSIS#] di sessanta giorni per il deposito della sentenza (art. 5, co. 2L. n. 205 del 2000 e 429, co. 1, c.p.c. ivi richiamato, come sostituito dall’art. 53, co. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, [#OMISSIS#] L. 6 agosto 2008, n. 133).
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale (art. 37, 187, 276 e 279 c.p.c.), dichiarata la contumacia del sig. M.C., occorre stabilire se il [#OMISSIS#] adito è munito di giurisdizione relativamente alla domanda proposta, la cui questione -com’è noto- è rilevabile d’ufficio.
In proposito occorre precisare che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica investe la sussistenza e la misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali (art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214).
In linea con i precedenti orientamenti della Suprema Corte Regolatrice, recentemente confermati (SS.UU., 13/12/2011, n. 28818) – dai quali non vi è motivo di discostarsi – quella della Corte dei conti in materia di pensioni è una giurisdizione tendenzialmente esclusiva che si estende anche alle azioni di recupero o di rivalsa e permane pure se il pensionato (od i suoi eredi) non contestano l’esistenza dell’indebito (Cass., n. 16535 del
2008), ma soltanto l’ammissibilità dell’azione nei loro confronti (Cass., n. 9968 del 2001).
L’elemento di discrimine della giurisdizione è rappresentato dal contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio, che non può essere alterato dalle vicende relative al suo svolgimento anche se l’oggetto specifico di tale vicenda riguardi non già il pagamento del debito di pensione, bensì la restituzione di somme già percepite al medesimo titolo (Cass. nn. 9970 del 1996, 2717 del 2007 e 16535 del 2008).
Ciò che prevale, quindi, ai fini del radicamento della giurisdizione, è il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza o l’ammontare del diritto alla pensione (SS.UU. n. 6952/1997 e n. 3568/1989).
Pertanto, si ritiene sussista la giurisdizione della Corte dei conti sebbene trattasi di giudizio vertente tra l’ente erogatore della pensione, nell’insolita veste di ricorrente, ed il pensionato nell’ambito di una fattispecie riferita non ad adempimento di un debito pensionistico ma a un’ipotesi di ripetizione della pensione, o di parte di essa, indebitamente corrisposta, dovendosi estendere la cognizione all’intero quadro del merito dei rapporti o dei fatti che vedono coinvolti i diversi soggetti agenti, strettamente ed intrinsecamente collegati sotto il profilo funzionale da non far venir meno il carattere unitario, ancorché complesso, del procedimento.
Tale opzione ermeneutica appare, peraltro, quella costituzionalmente orientata perché concilia esigenze di concentrazione della cognizione delle questioni dedotte nel medesimo ambito giurisdizionale poiché inerenti alla complessa, ma unitaria vicenda pensionistica, con tutti gli innegabili vantaggi che ne conseguono, e coniuga l’esigenza di economia processuale e di ragionevole durata del processo, collocandosi nell’alveo dei fondamentali principi interpretativi di rango costituzionale e comunitario (artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.; in giurisprudenza, Cass. Civ., SS.UU., 16/7/2008, n. 19449 e Sez. 6, 25/11/2010, n. 23906).
Né alcun difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del [#OMISSIS#] ordinario sembra possa, infine, profilarsi anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22381/2011 in un [#OMISSIS#], non del tutto analogo, di rateo corrisposto post mortem del pensionato incamerato dagli eredi, proprio in quanto la controversia non afferisce la sola fondatezza dell’azione di ripetizione dell’indebito -rapporto di natura privatistica tra INPS e percettore comportante un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza da parte dell’A.G.O.- ma si estende ad accertarne i presupposti e i requisiti in ordine all’an ed al quantum, questione che non può non considerarsi riconducibile in termini di rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti la cui cognizione è riservata al [#OMISSIS#] cui tale rapporto pensionistico pubblico è devoluto (v., pure, un [#OMISSIS#] di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione, la sent. n. 9969 a SS.UU. del 20.4.2010).
2. Nel merito, come in parte anticipato in narrativa, parte ricorrente ha dedotto, allegando e producendo prove documentali o rappresentative, che con un primo decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato [#OMISSIS#] Studi di Verona registrato alla Ragioneria provinciale dello Stato il 22 novembre 2001 al n. 471/2001 e alla Corte dei Conti il 17 novembre 2003, veniva concesso al ricorrente la pensione annua lorda, a decorrere dal 9 marzo 1995, in qualità di orfano minorenne della Sig.ra M.B.C., deceduta in attività di servizio in data 8 marzo 1995, in compartecipazione col genitore superstite.
Trattamento pensionistico indiretto che veniva, successivamente, riconosciuto in virtù dell’iscrizione al corso di laurea in Ingegneria informatica, avvenuta per l’anno accademico 2000/2001 (doc. 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo) e per la durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 82 del TU 1092/1973.
Senonché, non avendo fornito all’INPDAP le necessarie certificazioni universitarie attestanti il perdurare di detto status del pensionato, la sede provinciale di Verona indirizzava al C. la comunicazione di partecipazione al procedimento amministrativo volto all’accertamento dei requisiti per il mantenimento della quota di pensione indiretta e con la quale si comunicava la sospensione della pensione in godimento, a decorrere dal settembre 2002.
In difetto di apposita certificazione richiesta attestante il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del particolare beneficio disposto a favore dei superstiti, vale a dire l’iscrizione ad un corso di studi universitario, con successivo provvedimento (prot. (…) del 18 marzo 2003, ricevuto il 4 febbraio 2004), l’INPDAP comunicava all’intestatario della partita pensionistica il credito erariale emerso a seguito della predetta revoca del trattamento di pensione a far data dall’1 novembre 2001, invitandolo alla conseguente rifusione.
Anche in questo [#OMISSIS#], decorso inutilmente un considerevole lasso di tempo per l’adempimento, l’Istituto pensionistico notificava, in data 17 gennaio 2007, l’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910, prot. (…) del 11 gennaio 2007 (doc.7) e, in data 23 novembre 2007, un’ulteriore ingiunzione, del 24 ottobre 2007, prot. (…) (doc.8).
Avverso tali ingiunzioni, previste dal procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, emesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e ss. del T.U. approvato col risalente R.D. 14 aprile 1910, n. 639, riportanti specificamente le ragioni di credito vantate, emesse dal direttore della Sede provinciale di Verona dell’ex INPDAP ed esecutive -benché sfornite di visto di esecutorietà apposto dal Pretore essendo le relative funzioni del suo ufficio ormai soppresse e trasferite definitivamente alla P.A. (art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998, Norme in materia di istituzione del [#OMISSIS#] unico di primo grado, vigente dal 21/3/1998)- non veniva proposto alcun ricorso in opposizione nel [#OMISSIS#] di trenta giorni ivi indicato (art. 3).
Orbene, [#OMISSIS#] in disparte la valutazione di ogni profilo processuale e sostanziale involgente la legittimità e l’ammissibilità di tali ingiunzioni, adottabili in quanto aventi ad oggetto pretese rientranti nel concetto di “entrate” comprese la ripetizione dell’indebito pensionistico, e dalla natura amministrativa di tali ingiunzioni, in luogo di quella giurisdizionale in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. rivestente natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. artt. 474 e 480 c.p.c.).
Come pure l’aspetto dell’affermazione della natura perentoria o meno del previgente [#OMISSIS#] concesso al presunto debitore ingiunto per proporre opposizione (ex plurimis, Cass. 3.4.1997, n. 2894 e Sez. 1, n. 24449/2006), non precludendo il giudizio di cognizione volto all’accertamento negativo del credito vantato dall’Amministrazione previdenziale attraverso il ricorso al [#OMISSIS#] contabile (come, in genere, all’A.G.O.; in termini, Corte Cost. 16/12/1997, n. 452 che richiama il diritto vivente formatosi ), potendosi ammettere esclusivamente che detto [#OMISSIS#] riguardi le contestazioni inerenti alla legittimità della procedura esecutiva (Cass. Sez. Un.. n. 7436 del 05.07.1991; Consiglio Stato, Sez. V, n. 810 del 04.12.1990; C. conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 389 del 07.05.2004) e all’inibizione della facoltà di sospensione dell’esecuzione in forza dell’ingiunzione o la sua suscettibilità ad acquistare efficacia irretrattabile o definitività -pur dovendosene escludere l’autorità di giudicato- quanto meno sotto il profilo sostanziale, se non processuale, qualunque sia la fonte del credito vantato, se di diritto pubblico o privato (Cass., Sez. 3, n. 8335/2003; n. 8162/2000; n. 1527/1996 e n. 2965/1981).
Tutto ciò alla luce della normativa sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 che, nel perseguire intenti di modifica della procedura civile in un’ottica di semplificazione e riduzione dei riti, ha ridisciplinato (art. 32) le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali adottata in ossequio alla delega contenuta nell’art. 54 della L. n. 69 del 2009 di riforma della procedura civile.
[#OMISSIS#] fattispecie concreta, sta per vero che l’INPS, nonostante il titolo amministrativo precostituitosi nelle forme del provvedimento di ingiunzione predetto, ha ritenuto di ricorrere all’esercizio dell’azione giurisdizionale ordinaria e tipica rientrante nell’ampia gamma delle azioni e dei rimedi apprestati dall’ordinamento giuridico e di cui può servirsi per la tutela dei propri diritti di credito vantati, compresi quelli sostenuti dalla causa della restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di prestazione previdenziale (cfr., ad esempio, in tema di procedimenti monitori, Cass., SS.UU., 10/3/2011, n. 5680, sebbene riguardante un [#OMISSIS#] inerente al settore pensionistico privato).
E ciò proponendo ricorso giurisdizionale introduttivo di un vero e proprio giudizio di cognizione finalizzato alla costituzione di un titolo, ma di natura giudiziale, conseguente all’accertamento e alla dichiarazione dell’insussistenza del diritto a percepire la pensione di reversibilità da parte dell’orfano maggiorenne studente universitario (parte resistente) e, per l’effetto, condannarlo alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo di prestazione previdenziale dall’Istituto in suo favore, oltre interessi legali e spese di lite.
Precisato nei termini appena delineati l’oggetto del domanda proposta (c.d. petitum sostanziale), essa si rivela fondata per le seguenti ragioni.
La questione sottoposta all’esame di questo G.U. riguarda, quindi, l’accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità (rectius, indiretta trattandosi di dipendente deceduto in attività di servizio), [#OMISSIS#] misura di una quota di compartecipazione con l’altro genitore superstite, in favore del sig. M.C., orfano maggiorenne iscritto all’università per l’anno accademico 2000/2001 e per l’intera durata del percorso accademico,
Giova, innanzitutto e brevemente, ricordare la cornice normativa in cui si inquadra la vicenda giudiziale in esame.
La materia è attualmente disciplinata dall’art. 82 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 secondo cui “Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche [#OMISSIS#] orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a. carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età” (nel testo modificato dalla L. 21 luglio 1984, n. 391).
Ad integrare tale regime giuridico concorre l’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 (sostitutivo dell’art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) che recita “Nel [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato … spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l’Università“.
Per completezza espositiva, va precisato che l’equiparazione [#OMISSIS#] orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università è stata disposta anche con l’art. 17, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274(Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi – A.G.O.), con sostanziale riproduzione dell’art. 82, co. 2 cit., per cui la parificazione è stata gradualmente estesa riconoscendo il diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità nei confronti di altri ordinamenti previdenziali (cc.dd. casse pensioni, come, a d esempio, la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e la Cassa per le pensioni ai sanitari), dapprima sprovvisti.
E ciò finanche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di dette norme grazie alla rimozione dell’irragionevole e perdurante discriminazione delle categorie di orfani in relazione alle funzioni di tale istituto, di perspicua matrice solidaristica (artt. 2 e 38 Cost.), per effetto delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale (sentenze n. 454 del 1993 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680; sent. n. 433 del 2005, degli artt. 30 e 31 della L. 6 luglio 1939, n. 1035 e sent. n. 366 del 1988, riguardante l’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti e militari dello Stato).
Orbene, l’Istituto previdenziale ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, nonostante le opportune e formali sollecitazioni inoltrate al beneficiario, nessuna certificazione attestante il perdurare del requisito dell’iscrizione universitaria per gli anni accademici successivi al primo del 2000/2001, nonostante gli obblighi di comunicazione di eventuali cessazioni o variazioni – incidenti sul trattamento di pensione o sugli oneri accessori – incombenti sull’interessato (artt. 86 e 197 del T.U.), per cui provvedeva a richiedere, vanamente, in via stragiudiziale all’accipiens la rifusione dell’indebito pagamento, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Giova ricordare, in proposito, che l’art. 86 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che “È fatto obbligo [#OMISSIS#] interessati di comunicare alla competente Amministrazione la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la variazione della posizione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori”.
Orbene, a fronte dello specifico obbligo incombente sul C. e del comportamento omissivo e completamente inerte ed ingiustificato da lui osservato in relazione:
– sia alla fase del procedimento amministrativo prodromico intrapreso dalla Sede provinciale di Verona con apposita comunicazione di avvio (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) inteso alla verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento o conservazione del beneficio pensionistico corrispostogli in termini di quota di pensione dì indiretta e correlativa sospensione del medesimo a decorrere dal 2002;
– sia nell’attuale fase processuale [#OMISSIS#] quale, sebbene ritualmente intimato ed evocato, non si è regolarmente costituito né ha svolto specifiche attività difensive e contestazioni rispetto a quanto contrariamente asserito dall’Istituto ricorrente;
possono ritenersi integrati quegli elementi istruttori ed argomenti di prova sufficienti per poter affermare insussistente il possesso dei requisiti necessari, sia di ordine positivo che negativo – vale a dire, ad esempio, l’iscrizione ad un corso di studi universitario e non essere “fuori corso” secondo la durata legale per esso espressamente previsto dall’ordinamento didattico applicabile (vecchio o nuovo) – sulla base del tradizionale del regime probatorio e del riparto dell’onere probatorio tradizionalmente e processualmente stabilito (artt. 116 c,p.c. e 2697 c.c. applicabili in base al rinvio dinamico operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038 del 1933 di approvazione del Regolamento di procedura dinanzi alla Corte dei conti).
Non è superfluo rilevare che l’omissione dell’adempimento richiesto dall’INPS, in termini di comunicazione e di informazione, [#OMISSIS#], in sostanza, quegli obblighi di buona fede e di correttezza che devono caratterizzare i comportamenti delle parti in tutte i rapporti giuridici e le prestazioni contrattuali (debitore-creditore) sia [#OMISSIS#] fase della formazione che dell’esecuzione contrattuali e delle obbligazioni in generale (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Pertanto, il ricorso deve esser accolto e disposto il recupero delle somme indebitamente erogate, unitamente [#OMISSIS#] interessi di pieno diritto maturati, in misura del saggio legale, a decorrere dai singoli ratei percepiti e fino al concreto pagamento, in considerazione della naturale fecondità del denaro e dell’obbligazione pecuniaria restitutoria che riveste natura di debito di valuta, non [#OMISSIS#] di valore come quello risarcitorio, pensionistico o di lavoro, soggetti a rivalutazione monetaria, con conseguente applicazione del principio nominalistico di cui all’art. 1277, co. 1, e 1282 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6347/2014).
La peculiarità della questione e l’assenza di qualsiasi attività processuale difensiva svolta dal debitore, nemmeno costituitosi in giudizio, inducono a non pronunciare sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto e, per l’effetto, condanna C.M. al pagamento, disposto in favore dell’I.N.P.S., della somma di 9.251,44 Euro, oltre interessi legali decorrenti dalla data di indebita riscossione di ogni singolo rateo e fino all’effettivo soddisfo, in ragione dell’accertato diritto dell’istituto alla restituzione dell’indebito pensionistico. [#OMISSIS#] per le spese.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio seguita alla pubblica udienza del 13 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria 11 giugno 2015.