Le questioni inerenti al trattamento di fine rapporto esulano dall’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, rientrando nella cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego e cioè, nella fattispecie, del giudice amministrativo.
Corte dei conti reg., Sardegna, 26 maggio 2015, n. 96
Professore ordinario – Trattamento di fine rapporto – Giurisdizione
GIUDIZIO DI CONTO – PENSIONI
C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., 26-05-2015, n. 96
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso iscritto al n. 23322 del registro di Segreteria, proposto da
C.M., nato a O. il (…), rappresentato e difeso dall’avvocata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio in Cagliari, via [#OMISSIS#] da Palestrina, 72 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliata presso l’ufficio legale dell’Università degli Studi di Cagliari, in Cagliari, via Università, 40
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala, 2
RESISTENTI
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 26 [#OMISSIS#] 2015, l’avvocata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente, l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Cagliari e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS.
Svolgimento del processo
Con atto notificato alle controparti e depositato in Segreteria in data 22 gennaio 2015, il signor C.M., ex professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, in quiescenza dal 01/11/2014, ha proposto ricorso contro l’Università degli Studi di Cagliari e l’INPS “A) per l’accertamento del diritto del ricorrente a godere, a fini di quiescenza e previdenza, del trattamento economico ad personam, previsto: dall’art. 7, comma 5, L. 27 aprile 1982, n. 186 come novellato dall’art. 18, L. 21 luglio 2000, n. 205; dall’art. 12, L. 13 aprile 1988, n. 117; dalla L. 24 marzo 1958, n. 195 e ss.mm.ii., in particolare dal suo art. 40; dagli artt. 3 e 4, L. 3 [#OMISSIS#] 1971, n. 312; dall’art. 202, D.P.R. 10 gennaio 957, n. 3; dell’art. 6, n. 3, legge 24.05.1951, n. 392; B) per l’annullamento e/o la riforma e/o la disapplicazione – della nota del Direttore Amministrativo dell’Università degli studi di Cagliari, prot. n. (…)/07.02.2012 (Doc. n. 16), avente ad oggetto: richiesta trattamento economico ad personam ex artt. 7, L. n. 186 del 1982, art. 12; – di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 17198/16.11.2009 del Dirigente della Direzione per la gestione amministrativa del personale, area docenti, settore docenti 1^ e 2^ fascia, dell’Università degli Studi di Cagliari (Doc. n. 14); C) per l’annullamento e/o la riforma e/o la disapplicazione – del decreto del Dirigente per il personale dell’Università degli Studi di Cagliari n. 120/21.02.2014 (Doc. n. 23), con il quale, ai soli fini della determinazione della base pensionabile… è stata fissata la retribuzione a.l. relativa al 6 a.b. [#OMISSIS#] sesta classe di stipendio nel paragrafo 821; – del decreto n. 116/21.02.2014 (Doc. n. 22), con il quale il Dirigente per il Personale dell’Università degli Studi di Cagliari, ha disposto la cessazione della qualifica per sopraggiunti limite di età (per quanto occorrer possa); – della nota prot. n. (…)/24.02.2014 (Doc. n. 24) del Funzionario Responsabile della medesima Direzione per il Personale, di trasmissione degli stessi atti testé indicati; D) per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’INPS per quanto di ragione, a corrispondere al ricorrente il trattamento di quiescenza e previdenza determinato in base all’assegno ad personam, a sua volta costituito dal trattamento economico complessivo spettante per stipendio e indennità di rappresentanza ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, legge 24.05.1951, n. 302 ([#OMISSIS#] di Sezione e Avvocato Generale della Corte di Cassazione), così come detto trattamento è stato determinato, inizialmente, relativamente al mese di aprile 2009, dalla dirigente della Corte dei Conti, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] nota allegata all’attestazione in data 24.06.2009 del dirigente della stessa Corte Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Doc. n. 3). Poiché, come riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza n. 845/2003, Doc. n. 18), ha natura “indennitaria, non retributiva”, detto trattamento deve ricomprendere tutte le indennità previste in favore del titolare dell’ufficio di riferimento ([#OMISSIS#] di Sezione e Avvocato Generale della Corte di Cassazione) e dovrà essere aumentato, dei relativi adeguamenti, a decorrere dal 01 giugno 2009, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo e fino all’effettivo pagamento”.
Sono state quindi formulate le seguenti conclusioni:
” … riservate le occorrenti, ulteriori difese, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, si conclude perché codesta Ecc.ma Corte dei Conti, in accoglimento del ricorso e previo annullamento e/o riforma e/o disapplicazione degli atti impugnati, Voglia:
– dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di quiescenza e previdenza determinato in base all’assegno ad personam, a sua volta costituito dal trattamento economico complessivo spettante per stipendio e indennità di rappresentanza ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, legge 24.05.1951, n. 302 ([#OMISSIS#] di Sezione e Avvocato Generale della Corte di Cassazione), così come detto trattamento è stato determinato, inizialmente, relativamente al mese di aprile 2009, dalla dirigente della Corte dei Conti, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] nota allegata all’attestazione in data 24.06.2009 del dirigente della stessa Corte, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Doc. n. 3). Poiché, come riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza n. 845/2003, Doc. n. 18), ha natura “indennitaria, non retributiva”, detto trattamento deve ricomprendere tutte le indennità previste in favore del titolare dell’ufficio di riferimento ([#OMISSIS#] di Sezione e Avvocato Generale della Corte di Cassazione) e dovrà essere aumentato, dei relativi adeguamenti, a decorrere dal 01 giugno 2009, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo e fino all’effettivo pagamento; a tale importo dovrà fare riferimento, necessariamente, anche il conseguente trattamento di quiescenza e previdenza;
– condannare, conseguentemente, l’Università degli Studi di Cagliari e l’INPS, per quanto di ragione, a corrispondere allo stesso ricorrente il trattamento di quiescenza e previdenza determinato avuto riguardo al suindicato assegno ad personam, a decorrere dal 01.11.2014, e per il futuro, secondo i criteri e le modalità suesposte, e quindi con tutti i necessari adeguamenti, rivalutazione ed interessi;
– porre a carico della resistente Università e dell’INPS le spese e gli onorari del presente giudizio”.
L’Università degli Studi di Cagliari si è costituita in giudizio a ministero dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il quale, con memoria di costituzione depositata in data 15 [#OMISSIS#] 2015, ha formulato le seguenti conclusioni:
” … si chiede in via pregiudiziale all’Ecc.ma Corte la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione o, nell’ipotesi in cui dovesse ritenere sussistente la propria giurisdizione, di voler dichiarare il ricorso improcedibile per litispendenza o continenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
[#OMISSIS#] denegata ipotesi in cui l’Ecc.mo [#OMISSIS#] dovesse ritenere la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso, si chiede il rigetto dello stesso per infondatezza.
In ogni [#OMISSIS#] con [#OMISSIS#] di spese e onorari del giudizio”.
L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] i quali, con atto di costituzione e memoria difensiva depositato in data 22 [#OMISSIS#] 2015, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“l’Ecc. ma Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Sardegna – voglia così giudicare:
– in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda tesa alla valorizzazione ai fini previdenziali dell’emolumento per cui è causa;
– in via altrettanto preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, e/o la inammissibilità dell’azione giudiziaria;
– in ogni [#OMISSIS#], rigettare l’avversa domanda e tenere indenne l’amministrazione previdenziale dal pagamento delle spese di lite;
– con il favore delle spese ovvero, in [#OMISSIS#] di accoglimento del gravame, alla luce del principio di causalità, condannare alla rifusione delle stesse l’amministrazione datoriale”.
Nell’udienza del 26 [#OMISSIS#] 2015 le parti hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni.
Motivi della decisione
La parte ricorrente chiede che i propri trattamenti di previdenza e di quiescenza siano rideterminati includendo [#OMISSIS#] base di calcolo l’assegno ad personam previsto dall’art. 3 della L. n. 312 del 1971.
Per quanto concerne il trattamento di previdenza, deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’INPS.
E’ pacifico, infatti, che le questioni inerenti al trattamento di fine rapporto esulano dall’ambito della giurisdizione di questa Corte, rientrando [#OMISSIS#] cognizione del [#OMISSIS#] del rapporto di pubblico impiego e cioè, [#OMISSIS#] fattispecie, del [#OMISSIS#] amministrativo.
La causa va quindi definita parzialmente con una declaratoria di difetto di giurisdizione. Per la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda relativa al trattamento di quiescenza [#OMISSIS#] date disposizioni con separata ordinanza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, parzialmente pronunciando sul ricorso proposto da C.M., dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di rideterminazione del trattamento di previdenza.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, indica come [#OMISSIS#] provvisto di giurisdizione sulla predetta domanda il [#OMISSIS#] amministrativo (TAR – Consiglio di Stato).
Con separata ordinanza dispone per la prosecuzione del processo per la parte non definita.
Spese al definitivo.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 26 [#OMISSIS#] 2015.
Depositata in Cancelleria 26 [#OMISSIS#] 2015.