PENSIONI
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 30-04-2015, n. 452
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, [#OMISSIS#] persona del Primo Referendario dott. [#OMISSIS#] DI [#OMISSIS#], in funzione di [#OMISSIS#] Unico delle pensioni
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014, con l’assistenza del segretario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’Avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS Gestione ex INPDAP -Sede Territoriale di [#OMISSIS#];
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 63784 del registro di Segreteria, promosso dal sig. C. B., nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis (SA) alla via F.lli Bandiera n. 22, elettivamente domiciliato in Omissis alla via Cilea 14 presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che lo rappresenta e difende, con indicazione di indirizzo PEC [#OMISSIS#]@avvocatinapoli.legalmail.it .
CONTRO
l’INPS Gestione ex INPDAP – in persona del legale rappresentante,
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso depositato in data 18/02/2011 il ricorrente -titolare di pensione iscr. n. 17539763- ha rappresentato che:
– con sentenza 503/2001 del Tar Campania, confermata in appello, era riconosciuto il diritto dell’istante, già dipendente della II Università degli Studi di Napoli e collocato a riposo, ad essere equiparato, ai fini dell’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, al [#OMISSIS#] livello retributivo del personale ospedaliero;
– tale indennità è pensionabile;
– il CCNL del 27.01.2005 ha determinato gli stipendi del comparto università per il biennio 2002/2003,
ed ha chiesto la declaratoria del diritto al calcolo definitivo della pensione sulla base dello stipendio previsto del CCNL università per il 2002/2003 e dell’indennità assistenziale di cui all’art 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 dovuta per i dirigenti di I livello (ex X livello comparto sanità) con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze arretrate, oltre accessori.
1.1Con ulteriore memoria depositata 24.11.2014 il ricorrente ha dedotto in replica alle argomentazioni difensive addotte dall’Ente previdenziale.
2. L’INPS Gestione ex INPDAP si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18.02.2011 con la quale ha contestato le pretese del ricorrente ed eccepito la prescrizione. Con successiva memoria depositata in data 25.11.2014 l’Ente previdenziale dopo aver evidenziato di rivestire [#OMISSIS#] vicenda il ruolo di ordinatore secondario di spesa, ha sostenuto l’infondatezza della domanda chiedendone la reiezione con [#OMISSIS#] di spese e, in subordine, in [#OMISSIS#] di accoglimento della domanda ha eccepito la prescrizione quinquennale.
3. A conclusione dell’udienza udito l’Avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha eccepito la tardività dell’eccezione di prescrizione formulata da Parte resistente e l’Avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha chiesto la reiezione della domanda, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente va disattesa la censura mossa da Parte attrice di tardività dell’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS, in ragione della evidente tempestività della stessa formulata -come risulta [#OMISSIS#] atti di causa- sin dalla costituzione in giudizio avvenuta in data 18.02.2011.
2.Nel merito il ricorso è fondato.
2.1 In tal senso si evidenzia che l’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con la Regione e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità [#OMISSIS#] misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità.
Con D.M. del 9 settembre 1982, tabella D, sono state determinate le corrispondenze del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati al personale delle UU.SS.LL di pari funzioni e mansioni.
Il ricorrente, già dipendente della II Università degli Studi di Napoli inquadrato nell’VIII qualifica, ha prestato servizio presso l’Azienda Universitaria Policlinico, con conseguente spettanza della detta indennità (in tal senso sentenza Tar Campania, in atti,).
Nel [#OMISSIS#] di specie al ricorrente l’indennità è stata riconosciuta in base alla tabella di corrispondenza approvata dall’Ateneo [#OMISSIS#] II con decorrenza 1.07.1988 e, successivamente, in base ad ulteriori tabelle provvisorie, che hanno comportato l’attribuzione di un livello del personale ospedaliero inferiore al 10^ rispetto a quello spettante, con conseguente diritto riconosciuto dalla decisione del G.A. , alla rideterminazione dell’indennità alla stregua della citata tab. D.
Quanto alla determinazione dell'[#OMISSIS#] stipendio trova applicazione il CCNL del 2005, facente riferimento al biennio 2002/2003 (essendo il ricorrente cessato dal servizio il 1.12.2003).
In ordine alla formulata eccezione di prescrizione quinquennale, la stessa è parzialmente fondata , atteso che dalla documentazione in atti si evince che l'[#OMISSIS#] atto interruttivo anteriore al deposito del ricorso è stato effettuato in data 16.06.2005. Ne consegue l’intervenuta prescrizione dei ratei maturati anteriormente al decorso di cinque anni dal deposito del ricorso introduttivo avvenuto in data 18/02/2011.
Va pertanto affermato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico allo stesso spettante in base allo stipendio previsto del CCNL università per il biennio 2002/2003 e dell’indennità di assistenza di cui all’art 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 dovuta per i dirigenti amministrativi di I livello, ex IX livello, comparto sanità, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze spettanti sui ratei già maturati nei limiti della eccepita prescrizione, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR 18/10/2002, n.10).
2. Sussistono giusti motivi ravvisati [#OMISSIS#] complessità delle questioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante in base allo stipendio previsto dal CCNL università per il biennio 2002/2003 e dell’indennità di assistenza di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 dovuta per i dirigenti amministrativi do I livello, ex IX livello, comparto sanità, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze spettanti sui ratei già maturati nei limiti della eccepita prescrizione, oltre rivalutazione e interessi legali nei sensi di cui in motivazione.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Napoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 4 dicembre 2014.
Depositata in Cancelleria 30 aprile 2015.
Corte dei conti reg., Campania, 30 aprile 2015, n. 452
Personale tecnico-ospedaliero – Riliquidazione trattamento pensionistico – Indennità ospedaliera
Data Documento: 2015-04-30
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza