Corte dei conti, sez. II, 28 aprile 2015, n. 209

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Durata del corso legale di studi

Data Documento: 2015-04-28
Area: Giurisprudenza
Massima

La pensione di reversibilità non può competere all’orfano maggiorenne studente universitario fuori corso, cioè che non abbia terminato gli studi universitari mediante il conseguimento del diploma di laurea entro il periodo di durata legale del corso di studi.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. II App., Sent., 28-04-2015, n. 209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello n. 28250 del registro di segreteria, proposto dall’INPDAP, ora INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro il sig. V.B., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] A. Napoli, per la riforma della sentenza della giurisdizionale per il Lazio n. 84 del 18.1.2006.
Visti gli atti del giudizio;
Uditi all’udienza del 23.4.2015 il relatore e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio l’appellato;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 84 del 18.1.2006, la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha accolto un ricorso proposto dal sig. V.B., orfano di V.B., riconoscendogli il diritto “alla corresponsione del trattamento pensionistico di reversibilità fino al compimento degli studi universitari, con il limite del ventiseiesimo anno di età”.
2. Con appello notificato il 16.1.2007 e depositato l’8.2.2007, l’INPS ha rilevato che il [#OMISSIS#] ha ritenuto “che la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni sia subordinata “alla duplice condizione che la durata del beneficio coincida con quella del corso di studi e che non si protragga, comunque, oltre il compimento del 26 anno di età del beneficiario””, ma ha poi contraddittoriamente affermato che “la mera iscrizione al corso legale degli studi universitari, debitamente provata dall’interessato”, è “sufficiente a far nascere il diritto alla pensione di reversibilità”. Ha pertanto lamentato una “violazione” e un'”errata applicazione ed interpretazione” dell’art. 82 del D.P.R n. 1092 del 1973, come integrato dall’art. 1 della L. n. 391 del 1984, nonché “un eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e insufficiente motivazione”. Ha chiesto in definitiva la riforma della sentenza.
Con memoria depositata il 17.3.2015, l’appellato ha sostenuto che “il beneficio invocato si applica per il tempo impiegato dal soggetto interessato a conseguire la laurea, ma anche una successiva specializzazione, se del [#OMISSIS#], sino al limite [#OMISSIS#] di età prevista, indipendentemente dalla previsione astratta della durata del corso. Questa è indefettibilmente la ratio della [#OMISSIS#], ratio desumibile sia dalla interpretazione letterale della [#OMISSIS#], sia della volontà del legislatore che ha inteso “aiutare” tutti coloro che si trovano in determinate situazioni, sia che siano studenti particolarmente meritevoli e solerti, che meno meritevoli e con un profitto inferiore”. Ha chiesto pertanto che l’appello sia respinto e l’appellante sia condannato “alle spese legali, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per lite temeraria, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che sia dichiarato antistatario”.
3. All’udienza del 23.4.2015, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Come ha esattamente rilevato l’appellante, l’art. 82 del D.P.R n. 1092 del 1973 “prevede al primo comma che hanno diritto alla pensione di reversibilità gli orfani minorenni del dipendente o del pensionato e gli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o di età superiore a sessanta anni che risultano conviventi all’atto del decesso del dipendente o pensionato ed a carico del [#OMISSIS#] causa o nullatenenti. Il successivo comma, introdotto dall’art. 1 della L. n. 391 del 1982, equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti all’Università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”. Pertanto, “per l’attribuzione della pensione di reversibilità [#OMISSIS#] orfani maggiorenni occorre l’iscrizione ad un corso di studi universitario o di scuola superiore e la relativa prestazione spetta per la durata legale di esso non oltre il 26% anno di età”.
2. [#OMISSIS#] fattispecie, è risultato che “l’interessato nell’anno accademico 2001-2002 è stato iscritto all’Università degli studi “Tor Sapienza” al corso di laurea in “Economia e management”, con durata triennale del corso di laurea”. Pertanto, “a decorrere dal novembre 2004, ai sensi della citata disposizione, è venuto meno il diritto alla pensione di reversibilità per essere esaurita la durata legale del corso di laurea”.
3. L’appello in esame risulta in definitiva fondato e va pertanto accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi 1.500 Euro.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
accoglie l’appello dell’INPS e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 84 del 18.1.2006, dichiara che il sig. V.B. dal 1.11.2004 non aveva più diritto a una quota della pensione di reversibilità come orfano di V.B.. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 23 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria 28 aprile 2015.