Sono soddisfatti i requisiti per l’ottenimento della pensione di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne per il soggetto che, oltre ad essere a carico del genitore deceduto e non avere compiuto il ventiseiesimo anno di età, risulta iscritto a un corso di laurea, seppure fuori corso di un solo anno.
Corte dei conti reg., Puglia, 16 aprile 2015, n. 210
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni
PENSIONI
Corte dei Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 02-12-2014) 16-04-2015, n. 210
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. n. 205 del 2000 )
IL GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 30073 del registro di segreteria, prodotto dal Sig.re V.S. ( n. a T. il (…) ); rapp.to e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Chieppa, giusta mandato in atti
contro
I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici.
per l’accertamento
del diritto alla pensione di reversibilità.
Udito nella pubblica udienza del 2 dicembre 2014 l’avv. [#OMISSIS#] Chieppa, per i ricorrente, e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’Istituto di Previdenza;
Visto il ricorso in epigrafe;
Vista la memoria dell’I.N.P.S.;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato all’Istituto di Previdenza, il Sig.re V.S. ha chiesto che venga accertato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, ivi comprese le somme arretrate, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché con vittoria di spese e competenze di lite.
Afferma il ricorrente che in data 16.1.2008 decedeva in Andria la Sig.ra R.R.M., già titolare della pensione ordinaria n. 17076308 erogata dall’I.N.P.D.A.P..
Alla Sig.ra R.R.M. succedevano il coniuge Sig.re V.V. e i figli G., M. e S..
Con istanza del 28.1.2008, il Sig.re V.S. chiedeva alla Direzione Provinciale dell’I.N.P.D.A.P. di Bari la pensione di reversibilità in qualità di studente universitario maggiorenne, orfano e a carico della pensionata Sig.ra R.R.M..
L’Istituto di previdenza negava il beneficio richiesto dal ricorrente sul presupposto, inizialmente, della sua posizione di studente non in corso con la durata legale degli studi del triennio di primo livello, e, successivamente, della mancanza della iscrizione al corso legale di studi al momento del decesso del dante causa.
Deve respingersi, preliminarmente, l’eccezione di estinzione sollevata dall’I.N.P.S., in quanto vi sono precedenti giurisprudenziali di questa Sezione Giurisdizionale regionale in senso contrario all’accoglimento della suddetta eccezione in [#OMISSIS#].
Nel merito, la domanda è fondata.
Il Sig.re V.S., alla data del decesso della dante causa, risultava in possesso di tutti i requisiti necessari al percepimento della pensione di reversibilità in qualità di studente universitario maggiorenne a carico del pensionato deceduto, siccome richiesti dall’art. 22 della L. n. 903 del 1965.
Egli, infatti, oltre ad essere a carico del genitore deceduto e non avere compiuto il ventiseiesimo anno di età, risultava iscritto al corso di laurea di primo livello di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Bari, seppure fuori corso di un solo anno, come documentato dal relativo certificato della stessa Università.
L’Istituto di previdenza si è limitato ad eccepire genericamente la infondatezza della domanda, senza muovere specifiche censure.
Spetta, pertanto, al Sig. V.S. il trattamento pensionistico di reversibilità, nelle misure di legge, e sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge, con la stessa decorrenza del diritto principale.
La natura delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti- Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso n. 30073, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del due 2 dicembre 2014.
Depositata in Cancelleria 16 aprile 2015.