Una domanda di accesso agli atti avente ad oggetto tutti gli atti di gestione riguardanti i concorsi, le assunzioni, gli inquadramenti, il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dipendenti nell’area amministrativo-contabile, e gli atti di natura organizzativa presupposti, posti in essere dall’ateneo dal 2000 in poi, non può ritenersi ammissibile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si tradurrebbe in un controllo generalizzato dell’operato delle Amministrazioni, estraneo alle finalità perseguibili attraverso l’accesso e comunque espressamente impedito dall’art. 24, comma 3, della legge succitata.
Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1089
Demansionamento–Accesso agli atti
N. 01089/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07800/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7800 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pirrongelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pirrongelli in Roma, Via G.P. Da Palestrina, 63;
contro
– Azienda Policlinico Umberto I di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Avvocatura Azienda Policlinico Umberto I in Roma, Via del Policlinico , 155;
– Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Bitetto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Varazi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 04957/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso atti relativi al rapporto di lavoro e altra documentazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I di Roma e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Ungari e uditi per le parti gli avvocati Pirrongelli, [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato T. Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, dirigente amministrativo dell’Università La Sapienza, strutturata presso l’Azienda Policlinico Umberto I, si era vista riconoscere dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro (cfr. sent. Tribunale di Roma 4 febbraio 2003, n. 2829, parzialmente riformata dalla Corte d’appello con sent. 8 luglio 2010, n. 3688) un subìto demansionamento, con conseguente condanna al reintegro in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza ed al risarcimento di oltre 25.000 euro per danno biologico.
2. Insoddisfatta del seguito che l’Amministrazione aveva dato alla sentenza, ha adito il TAR del Lazio per ottenere quella che riteneva esserne la corretta esecuzione, ma il ricorso è stato respinto (sent. III, n. 3126/2013), e così anche l’appello (Cons. Stato, III, n. 106/2014).
3. Dopo aver chiesto nel dicembre 2013 alle due Amministrazioni l’accesso ad una serie di atti organizzativi e gestionali, concernenti il suo rapporto di lavoro e quelli di altri dipendenti (alcuni nominativamente individuati), in un arco di tempo dal 2000 al 2013, ed aver ricevuto una risposta insoddisfacente (in data 14 gennaio 2014 da parte dell’Università, ed in data 21 gennaio 2014 da parte del Policlinico; in sintesi: l’accesso è stato consentito per gli atti che riguardano la ricorrente; quanto al regolamento aziendale, le è stato precisato che non era stato adottato; quanto agli atti concernenti gli altri dipendenti, le hanno opposto la mancanza di interesse ed il rispetto della privacy dei controinteressati), ha adito il TAR Lazio.
4. Il Tar Lazio, con la sentenza appellata (III, n. 4957/2014), ha respinto il ricorso, affermando la mancanza di un diritto di accesso tutelabile, e sottolineando in particolare:
(a) – che l’accesso richiesto, investendo numerosi atti anche a contenuto generale e risalenti sino al 2000, o relativi a numerosi dipendenti ed al relativo sviluppo di carriera, si tradurrebbe in un controllo generalizzato dell’operato delle Amministrazioni;
(b) – che l’istanza non pone alla propria base una specifica lesione di diritti della lavoratrice che possano ipotizzare un nuovo ricorso alla giustizia da parte sua;
(c) – che la ricorrente ha già esperito i mezzi di tutela giurisdizionale apprestati dall’ordinamento;
(d) – che lo stesso giudice dell’ottemperanza, in appello, aveva sottolineato che la ricorrente avrebbe potuto chiedere tutela giurisdizionale ove avesse ritenuto che i suoi colleghi fossero stati favoriti nell’acquisizione di incarichi di [#OMISSIS#] qualità o di più prestigiosa ubicazione, evenienza che non è stata in alcun modo concretamente delineata dalla ricorrente.
5. La ricorrente appella, contestando distintamente ognuna di dette affermazioni.
6. Resiste, controdeducendo, l’Azienda Ospedaliera.
Per l’Università si è costituita in giudizio con memoria meramente formale l’Avvocatura Generale dello Stato.
7. Il Collegio ritiene che le conclusioni del TAR trovino piena rispondenza negli atti di causa.
Infatti, nella ricostruzione in fatto che apre l’appello, la ricorrente riproduce l’elenco degli atti richiesti e non ottenuti. Dall’elenco emerge plasticamente come, pur individuandosi atti specifici, ed una serie (dichiarata non esaustiva) di nominativi di colleghi, bersaglio dell’accesso sono, praticamente senza esclusioni, tutti gli atti di gestione riguardanti i concorsi, le assunzioni, gli inquadramenti, il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dipendenti nell’area amministrativo-contabile, e gli atti di natura organizzativa presupposti. Ciò, al fine dichiarato (oltre che di verificare la completezza del proprio fascicolo personale ed il modo in cui venivano protetti e trattati i suoi dati) di tutelarsi nei confronti di pretesi scavalcamenti o discriminazioni subiti a vantaggio di altri dipendenti.
Ma di tale asserzione non viene fornita alcuna circostanza, o il minimo riferimento specifico a persone, situazioni, tempi.
Pertanto, risultando corrette le affermazioni di principio indicate dal TAR sub (b) e (d) – non anche quella sub (c) essendo il demansionamento ontologicamente diverso dalle pretese azionate in questa sede – occorre concludere che la domanda può correttamente qualificarsi come ha fatto il TAR sub (a), e deve quindi ritenersi non ammissibile ai sensi della legge 241/1990, in quanto si tradurrebbe in un controllo generalizzato dell’operato delle Amministrazioni, estraneo alle finalità perseguibili attraverso l’accesso e comunque espressamente impedito dall’art. 24, comma 3, della legge 241/1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, n. 3781/2014; VI, n. 5515/2013; III, n. 5099/2013; V, n. 4321/2013 e n. 3137/2013).
L’appello deve pertanto essere respinto.
Tuttavia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lignani, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)