Possono essere riscattati, a domanda e dietro versamento del previsto contributo, i periodi di studio universitario – ivi inclusi quelli presso i Conservatori, equiparati alle istituzioni universitarie – il cui titolo legale sia stato richiesto come requisito per l’accesso all’impiego pubblico. Ciò vale anche per i periodi di studio il cui titolo sia stato conseguito in data anteriore all’entrata in vigore sia della l. n. 21 dicembre 1999, n. 508 che del suo regolamento attuativo.
Corte dei conti reg., Lazio, 3 aprile 2015, n. 216
Docente conservatorio – Riscatto studi universitari
PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 03-04-2015, n. 216
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] pubblica udienza del 25 marzo 2015, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#]
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
uditi l’avv. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS a resistente,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, in riassunzione, iscritto al n. 073906/PC del registro di Segreteria promosso dalla sig.ra H. M., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Omissis, via della [#OMISSIS#] n. 35
AVVERSO
Il mancato riconoscimento del diritto di riscatto di periodi di studio ai fini pensionistici.
Svolgimento del processo
La prof.ssa H. M., già docente presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, ha proposto ricorso a questa Corte (dapprima lo stesso atto introduttivo è stato proposto dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la regione [#OMISSIS#], che si è dichiarata territorialmente incompetente con decisione n. 107/14 e, poi, riassunto, nei termini, dinanzi questa Sezione) avverso i provvedimenti con i quali l’INPS – gestione ex Inpdap, ha negato il suo diritto al riscatto, ai fini pensionistici, di quattro anni di studio svolti presso l’Università musicale di Toho (Giappone), conclusisi nel 1974 e, successivamente, quattro anni di studio presso il Conservatorio di Parma (1979).
Il diniego è stato giustificato, per entrambi i periodi, ancorché con note distinte, con riferimento alla nota operativa Inpdap n. 25 del 14.05.2009 secondo la quale, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 508 del 1999 e del regolamento attuativo (adottato con D.P.R. n. 212 del 2005) i periodi di studi presso i conservatori di musica o equipollenti, sarebbero stati resi validi a fini di riscatto, per equivalenza con i corsi universitari, solo per iscrizioni dall’Anno Accademico 2005/2006.
La difesa della ricorrente si duole dell’ingiustizia di tale trattamento, derivante da erronea lettura della normativa, favorevole invece alla tesi di parte attrice anche in virtù della disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1 commi 102/107, pienamente ammissiva di totale parificazione tra studi universitari e corsi frequentati presso i Conservatori di Musica.
Si chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento ai fini pensionistici di entrambi i corsi di studio e, in subordine, si chiede rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio delle “norme su richiamate” per contrasto con gli artt.3 e 38 della Costituzione.
L’INPS si è costituito con memoria depositata il 3 febbraio 2015 [#OMISSIS#] quale, richiamati i fatti, sostiene la legittimità del diniego opposto in quanto entrambi i percorsi didattici si sarebbero svolti anteriormente all’anno 2005/2006, non equivarrebbero a titoli di studio universitari e, per l’accesso, non era richiesto un titolo di studio di scuola secondaria superiore.
Sotto questo profilo, pertanto, l’ipotesi denunciata non troverebbe riscontro né [#OMISSIS#] disciplina di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 184 del 1993 né nei parametri poi definiti dalla Corte Costituzionale [#OMISSIS#] sentenza n. 52/2000.
Quanto, invece, alla disciplina normativa, essa regolerebbe l’equipollenza solo a decorrere, come già dichiarato alla ricorrente, dalle iscrizioni effettuate dall’A.A. 2005/2006 né utile sarebbe il richiamo dell’art. 1della L. n. 228 del 2012 perché essa sarebbe valevole solo ai fini di ammissibilità a concorsi e non a quelli pensionistici.
Si chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza entrambe le parti, richiamando ampiamente quanto già dedotto in atti, hanno insistito per l’accoglimento delle reciproche domande.
Motivi della decisione
Petitum del ricorso oggetto della cognizione di questo [#OMISSIS#] Unico è il diritto della ricorrente a riscattare, a fini pensionistici, i periodi di studio effettuati presso l’Università di Toho (Giappone) e, successivamente, sino al gennaio 1979, presso il Conservatorio di Musica di Parma.
Successivamente, dal 1980 al 2013 risulta docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica di Perugia.
L’istanza di riscatto del periodo di studio conseguito in Giappone, formulata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 184 del 1997 e dell’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 è stata respinta, pur in presenza di dichiarazione di equipollenza degli studi con quelli universitari di primo livello e uguale esito ha avuto analoga istanza riferita al periodo di studi compiuto presso il Conservatorio di Parma.
Entrambi i dinieghi sono stati formulati sulla base di quanto previsto dalla Nota Operativa Inpdap n. 25/99, emanata a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti e, fra l’altro, dei Conservatori di Musica.
Nell’ambito della riforma di tali istituti, assimilati a quelli universitari, si accede con diploma di scuola media superiore, per il primo livello (o laurea triennale) e, successivamente, con tale idoneità, ai livelli superiori (laurea specialistica, master ecc..), in tutto e per tutto equiparati alle Università.
A seguito, poi, dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 212 del 2005 è stato introdotto il regolamento attuativo di detta disciplina, per cui l’INPS ne ha tratto il convincimento che “l’iscrizione alle Istituzioni, specificate in oggetto, di alta formazione artistica, musical e coreutica, a decorrere dall’anno accademico 1 novembre 2005-31 ottobre 2006 è equiparato all’iscrizione ai corsi universitari”.
La conseguenza che ne trae l’INPS, almeno nel presente procedimento, è che tutti i titoli di studio equiparabili a quelli universitari avrebbero rilevanza, ai fini pensionistici, solo se conseguiti a decorrere dall’Anno Accademico 2005/2006.
Così inquadrati i termini del contendere deve dirsi che il ricorso proposto è fondato, nei limiti che seguono, e in detti limiti dev’essere accolto.
L’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 184 del 1997 prevede che ” Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’ articolo 1 della L. 19 novembre 1990, n. 341“, mentre l’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 “Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l’ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento….”.
Se ne deduce, quindi, che possono essere riscattati, a domanda e dietro versamento del previsto contributo, i periodi di studio universitario il cui titolo legale sia stato richiesto come requisito per l’accesso all’impiego pubblico.
Premesso che, come confermato in aula dalla difesa e non contrastato da parte avversa, la sig.ra H. M. è stata [#OMISSIS#] presso il Conservatorio di Musica di Perugia in base, quantomeno, al possesso del diploma rilasciatole dal Conservatorio di Musica di Parma – e quindi tale presupposto deve ammettersi come pacifico – il punctum dolens è se tale titolo, conseguito in data anteriore all’entrata in vigore sia della L. n. 508 del 1999 che del suo regolamento attuativo, possa essere considerato equipollente al diploma di laurea di primo livello.
La risposta, ad avviso di questo [#OMISSIS#], non può che essere positiva.
Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale [#OMISSIS#] sentenza n. 52/2000 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 13, primo comma del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2del D.Lgs. n. 184 del 1997, ” [#OMISSIS#] parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.”, la ratio dell’ammissibilità al riscatto trova fondamento nel riconoscimento del potere del legislatore che, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, “onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione). Con conseguente emersione di esplicito riconoscimento “alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest'[#OMISSIS#], ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza.”
La condizione per l’ammissibilità è stata individuata, unicamente, nel fatto che il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria e che il relativo diploma sia richiesto per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni.
Per effetto di questo, quello che rileva è la qualità della preparazione conseguita, in idonei percorsi di studio effettuati presso riconosciuti istituti senza che ciò possa dirsi che gli stessi elementi acquistano valore solo a decorrere da una certa data.
Nel [#OMISSIS#] di specie non vi è dubbio che, in primo luogo, il diploma universitario rilasciato in Giappone sia stato conseguito come esito finale di un corso di studi che aveva, quale premessa, il compimento di studi paragonabili alla nostra scuola media superiore.
In secondo luogo non vi è ugualmente dubbio che il rapporto di impiego con il Conservatorio di Musica di Perugia sia stato instaurato – come confermato in udienza – sulla base del possesso del titolo rilasciato dal Conservatorio di Parma, al quale la ricorrente aveva avuto accesso (anche) in forza del titolo di studio conseguito in Giappone.
Peraltro, lo stesso Istituto resistente (ancorché all’epoca Inpdap), con nota prot. n. 9138/2003, versata in atti dalla ricorrente, [#OMISSIS#] puntuale fattispecie che oggi ci occupa, ha avuto modo di affermare “si ritiene che il diploma di Conservatorio rilasciato in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 212 del 2002, è riscattabile ai fini contributivi perché la [#OMISSIS#], direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma, il valore di laurea di primo livello, a condizione che il titolare sia anche in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
Né può apparire condivisibile la lettura che l’INPS offre dell’esclusiva equipollenza stabilita dall’art. 1, commi 102/107 della L. n. 228 del 2012 (legge Finanziaria 2013) perché l’esclusività si limita sì ai soli modi di accesso al pubblico impiego ma non [#OMISSIS#] il diritto al riscatto previsto da altra [#OMISSIS#], disposizione che non risulta esplicitamente o implicitamente abrogata.
Con queste premesse deve affermarsi che la sig.ra H. M. ha diritto a riscattare, a titolo oneroso e a fini pensionistici, gli anni del corso di studio presso il Conservatorio di Musica di Parma, nel limite di anni quattro come dalla stessa richiesto.
Non possono essere, invece, riscattati gli anni di studio presso l’Università di Toho poiché, in disparte l’equipollenza, esso non ha rappresentato titolo per l’accesso al pubblico impiego nel [#OMISSIS#] Paese.
Alla luce della questione posta, vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso n. 073906/PC del registro di Segreteria proposto dalla sig.ra H. M., come specificato in parte motiva..
Spese compensate.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 marzo 2015, [#OMISSIS#] quale è stata data lettura del dispositivo.
Depositata in Cancelleria 3 aprile 2015.