Corte dei conti reg., Toscana, 11 marzo 2015, n. 47

Personale ATA – Richiesta rimborsi non dovuti

Data Documento: 2015-03-11
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 25-02-2015) 11-03-2015, n. 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
[#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità recante il n. 59645/REL del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generaleed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18 ottobre 2013, nei confronti dei signori L.A., A.C., R.C., tutti rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – PEC [#OMISSIS#]@pec.ordineavvocatisiena.it – presso il quale sono elettivamente domiciliati in Siena, Viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 28.
Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 25 febbraio 2015 il consigliere relatore dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il rappresentante del Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del Vice Procuratore Generale dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Oranges e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per le parti convenute in giudizio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La parte attorea ha prospettato la sussistenza della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti per un presunto danno erariale causato alla Università degli Studi di Siena pari a Euro 35.723,82 derivante da rimborsi spese di missioni presentate dai conducenti della auto di servizio della suddetta Università.
Il Nucleo di Polizia Tributaria della [#OMISSIS#] di Finanza di Siena, delegata dalla Procura della Repubblica di Siena allo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria in un procedimento penale riguardante l’Università degli Studi di Siena (n. 2757/2008), trasmetteva all’autorità giudiziaria penale due informative (di cui ai fogli n. 294635/12 del 24 luglio 2012 e n. 258516 del 6 agosto 2013) concernenti fattispecie delittuose per i reati di cui [#OMISSIS#] artt. 479 e 640, comma 1, c.p. (falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici e truffa) a carico degli odierni convenuti, sig. ri L.A., A.C., R.C..
La parte attorea deduceva che [#OMISSIS#] l’esame dei mandati di pagamento, relativi a spese effettuate per missioni dal Rettore e dal Direttore Amministrativo pro-tempore dell’Ateneo negli anni 2007 e 2008 era stato svolto un controllo anche delle richieste di rimborso spese di missioni presentate dai conducenti delle auto di servizio dell’Università senese, da cui era emerso un illecito comportamento da parte degli autisti.
In specie dalla segnalazione prot. n. 259414/13 del Nucleo di Polizia Tributaria di Siena si evinceva che “nelle richieste di rimborso di spese gli odierni convenuti inserivano un orario di inizio e fine missione che non coincideva mai, non soltanto con quello del soggetto che sarebbe stato “accompagnato” con differenze anche di 8/10 ore al giorno, ma soprattutto con i tabulati telepass delle autovetture utilizzate per la trasferta”.
Dagli accertamenti eseguiti, relativi al periodo gennaio 2007 – luglio 2010, erano emerse le seguenti poste per somme indebitamente riscosse relative ai pasti ed alle ore di missioni non effettuate: a) a carico del sig. A. Euro 11.880,00 (Euro 4.684,39 per pasti e Euro 7.195,61 per ore di missione non effettuate); b) a carico del sig. C. Euro 18.826,70 (Euro 7.048,61 per pasti e Euro 11.778,09 per ore di missione non effettuate); c) a carico del sig. C. Euro 5.017,12 (Euro 1.774,35 per pasti e Euro 3.242,77 per ore di missione non effettuate).
Le risultanze contestate dalla Procura e riepilogate a pag. 2 (due) e 3 (tre) dell’atto di citazione, erano ulteriormente e dettagliatamente specificate in prospetti riepilogativi allegati all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio di cui costituivano parte integrante (123 pagine).
In punto di diritto, osservava la Procura, che incontestato il rapporto di servizio ed il nesso causale, occorreva soffermarsi sulla dannosità dei rimborsi e sull’elemento psicologico.
Le giustificazioni addotte dai convenuti in sede di deduzioni – in data 30 settembre 2013 – non escludevano, secondo la Procura contabile, la responsabilità degli interessati che, in violazione – art. 5, punto 5 art. 5 punto 1 ed art. 2 – del Regolamento per le missioni dell’Università di Siena, adottato il 16 [#OMISSIS#] 2001, avevano indebitamente riscosso somme non spettanti.
Le deduzioni prospettate dai convenuti, si articolavano, sostanzialmente in siffatto modo:
– l’autista entrava in missione dal momento in cui gli veniva richiesto di tenersi a disposizione per partire;
– gli orari di partenza e di ritorno non erano determinati dagli autisti;
– per quanto concerne il rientro accadeva che, dopo aver lasciato il passeggero, gli autisti dovevano fare consegne o ritirare pacchi e posta per i professori, per i dipartimenti ed il rettorato;
– successivamente al rientro in Rettorato, oltre al rifornimento di carburante, gli autisti dovevano provvedere alla pulizia dell’auto;
– sui pasti consumati in Siena, tutti contestati, gli autisti avevano all’epoca dei fatti abituale dimora e residenza a distanza superiore a 10 chilometri da Siena e dal luogo di lavoro e, essendo a disposizione per partire, non potevano allontanarsi da Siena per consumare i pasti;
– sulle discrepanze negli orari con uscite con telepass dalle autostrade e gli orari delle ricevute fiscali, le parti deducevano errori nei registratori di cassa dei ristoranti (blackout o distacco temporaneo di corrente o mancato cambio orario legale);
– le ricevute di ristoranti provenienti da aziende distanti da Siena – per pasti consumati in itinere – erano dovuti a pranzi o cene da asporto.
Le deduzioni erano singolarmente contestate dalla Procura sicché ne derivava che i comportamenti contestati, oltre a costituire illeciti amministrativi (violazione del Regolamento sulle missioni), costituivano un danno erariale, pari ad un importo complessivo di Euro 35.723,82 di cui Euro 18.826,70 a carico del sig. C., Euro 11.880,00 a carico del sig. A. ed Euro 5.017,12 a carico del sig. C. oltre rivalutazioni, interessi e spese di giudizio.
2. In data 24 aprile 2014 si costituivano le parti convenute in giudizio con memorie difensive autonome ma contenutisticamente analoghe.
2.1. Ribadita la qualifica posseduta, tecnici amministrativi dell’Università degli Studi di Siena con la mansione e la qualifica di impiegati ed utilizzati anche quali autisti dell’Ateneo, le parti convenute eccepivano in primo luogo la prescrizione quinquennale delle pretese attoree per tutte le voci di danno erariale anteriori al quinquennio, e contestate dalla Procura.
Le voci relative al danno erariale richiesto tempestivamente azionate riguardavano unicamente quelle derivanti dalla notifica dell’invito a dedurre, 3 settembre 2008 (per i sigg.ri L.A. e A.C.) e 13 settembre 2008 (per il sig. R.C.).
Ne derivava che il danno erariale residuo non prescritto ammontava, per i singoli convenuti, a: a) Euro 3.271,37 per il sig. L.A.; b) Euro 6.738,98 per il sig. A.C.; c) Euro 2.324,49 per il sig. R.C..
2.2. Riguardo alle ore lavorative richieste a titolo risarcitorio, perché non effettuate dai dipendenti, i convenuti osservavano che la loro retribuzione riguardava, ai fini dei compensi, unicamente l’orario lavorativo impiegatizio, mentre non veniva retribuito in alcun modo diverso l’orario delle missioni, non essendovi neppure una apposita indennità integrativa del salario a tale proposito.
In sostanza, ai sensi della normativa interna alla Università (D.R. 2064/2008/2009 e dell’anno 2007 (artt. 2 e 8) non vi era un orario di missione diverso da quello lavorativo ordinario, né una indennità retributiva, bensì solo il rimborso delle spese dei pasti, oltre al pagamento delle ore prestate in più.
In riferimento alle modalità dello svolgimento dell’orario lavorativo, compreso quello in cui gli odierni convenuti si trovavano in missione, i soggetti chiamati in giudizio richiamavano la prassi consolidata.
Il tecnico incaricato anche come autista, [#OMISSIS#] avviso precedente per orari anteriori all’ordinario orario di entrata, era tenuto a recarsi a lavoro negli stessi tempi di tutto il personale tecnico amministrativo ordinario, indicativamente per le ore otto del mattino.
In ogni [#OMISSIS#], sia che ciò avvenisse in precedenza per viaggi e missioni programmate, sia che ciò avvenisse senza preavviso, all’autista, di fatto già sul proprio posto di lavoro, veniva comunicato che doveva essere a disposizione e immediatamente reperibile in loco per la partenza.
Da quel momento, o da quello precedentemente programmato in [#OMISSIS#] di precedente preavviso per missioni già previste anticipatamente, l’autista andava a prendere l’auto su cui si teneva a disposizione dei trasportati (rettore, personale docente o organi amministrativi) che davano corso alla missione una volta provveduto al disbrigo delle loro diverse pratiche e mansioni.
L’autista, avvisato, lasciava l’esecuzione delle pratiche amministrative dell’ufficio (assicurazione mezzi, bolli, tagliandi di revisione e manutenzione del parco mezzi delle auto del Rettorato, consegna degli inviti, recapito di posta e ritiro di materiale nei vari Dipartimenti).
Erroneamente, secondo i convenuti, la Polizia Tributaria aveva decurtato ai convenuti un notevole numero di ore lavorative a partire dall’entrata al lavoro, poste poi al rimborso, nonostante che gli autisti ed in particolare i convenuti fossero al lavoro (sia che fossero in ufficio sia che fossero in auto), siccome emerge dagli orari di ingresso, regolarmente timbrati e approvati dagli organi preposti dall’Ente.
I convenuti, come gli altri autisti dell’Università, timbravano il badge di ingresso al lavoro in quanto vi si trovavano effettivamente, quindi sottoscrivevano l’orario delle missioni – che molto spesso era successivo all’orario di entrata in ufficio – solo al fine del rimborso spese relativo ai pasti consumati [#OMISSIS#] e per le missioni stesse.
In riferimento [#OMISSIS#] orari del mattino e la decurtazione delle ore messe al rimborso, per la differenza tra l’entrata in ufficio e l’orario della missione, la decurtazione era illegittima ed arbitraria per cui non erano dovute dagli odierni convenuti, a titolo di danno erariale. le ore erroneamente decurtate: a) Euro 8.608,63 (per il sig. L.A.); b) Euro 12.087,72 (per il sig. A.C.); c) Euro 2.692,63 (per il sig. R.C.).
2.3. In riferimento alle contestazioni orarie relative alla durata delle missioni e alla congruità delle richieste di rimborso spese pasti.
Gli orari di partenza e di ritorno non erano determinati dai convenuti o dagli altri autisti, in quanto, dopo la prenotazione, il passeggero poteva presentarsi in ritardo – e ciò accadeva [#OMISSIS#] maggior parte dei casi – a causa di altri impegni didattici o amministrativi del medesimo.
Ciò determinava la perfetta regolarità degli orari relativi alle missioni e la possibilità di usufruire, tra i costi di missione, anche del pasto in Siena (non fruendo, i convenuti, dei buoni mensa) né la Universitàdegli Studi di Siena aveva mai interpretato diversamente la normativa sottostante.
Quindi per i tre convenuti (che avevano abituale dimora ad un distanza superiore ai 10 Km) risultavano legittime le spese dei pasti portate a rimborso.
2.4. Sulla durata delle missioni e sui rimborsi dei costi di missione successivi alle partenze da Siena, i convenuti specificavano in cosa si caratterizzavano le missioni ed il relativo orario, per una consolidata interpretazione data dall’Università di Siena ai propri regolamenti.
[#OMISSIS#] le missioni, una volta partiti, ci si recava non solo nel luogo di destinazione indicato in missione, ma anche in altri luoghi indicati dai passeggeri, per consegnare pacchi o corrispondenza, e la medesima cosa accadeva per il rientro (consegne, ritiro pacchi e plichi e/o posta dei e per i professori).
Successivamente al rientro dall’autostrada e, quindi, a distanza di un [#OMISSIS#] lasso di tempo da quando erano transitati dal telepass autostradale, accadeva che gli autisti dovessero espletare tali incarichi sempre afferenti alla missione e che veniva prolungata oltre gli orari indicati dalla Polizia Tributaria.
Inoltre, prima di rientrare al Rettorato, deducevano i convenuti, gli autisti dovevano effettuare il rifornimento di carburante, provvedere alla pulizia interna ed al lavaggio dell’auto, oltra alla revisione ed alla manutenzione del mezzo, sicché gli orari di chiusura della missione terminavano oltre quelli indicati dalla Polizia Tributaria ed indicati dalla Procura contabile.
Il servizio di trasporto si articolava, quindi, con indicazioni date dal singolo passeggero con variazioni di destinazioni né l’Università di Siena aveva mai contestato ai convenuti gli orari di rientro dalle missioni.
Quanto suddetto consentiva di ritenere pienamente congrui e dovuti i rimborsi pasto costitutivi le spese di missione che, di [#OMISSIS#], erano richiesti quali danno erariale da risarcire.
Sulle contestazioni di ricevute fiscali false perché riportanti orari successivi alla loro uscita con l’auto dalla zona telepass, osservavano i convenuti che vi fosse un orario sbagliato nel registratore di cassa dell’azienda emittente la ricevuta (mancato aggiornamento dopo black out o mancato cambiamento dell’orario legale).
Sui pasti a [#OMISSIS#] o da asporto ciò avveniva per ragioni di economia di tempo quando l’esponente era a conoscenza che la missione si sarebbe protratta per una certa durata (ulteriori destinazioni da raggiungere o sosta del passeggero perché invitato a pranzo).
La percorrenza di strade e autostrade, i percorsi all’interno e nel traffico dei centri [#OMISSIS#], oltre i tempi di espletamento della missione [#OMISSIS#] e propria, il prolungamento della missione con altre destinazioni, nonché la interpretazione del regolamento missioni dato dagli organi di controllo, consentivano, secondo i convenuti, di ritenere veridiche le spese di missione (inclusa la debenza per i rimborsi pasto) e, per le percorrenze chilometriche, si chiedeva all’autorità giudicante di acquisire presso il nucleo di Polizia Tributaria di Siena tutti i libretti di [#OMISSIS#] delle auto assoggettati a sequestro nei confronti dell’Universitàdegli Studi di Siena.
2.5. Sulle missioni relative all’Aeroporto di Roma, e su alcuni pernottamenti in Roma per missioni eseguite per andare a prelevare all’aeroporto il Direttore Amministrativo dell’Università dott. E.M., le contestazioni erano ingiustificate atteso che le missioni erano state espressamente richieste dal Direttore Amministrativo il quale arrivava all’aeroporto alle ore 7,00 del mattino.
Le modalità di trasporto (partenza in orario insolito, servizio di trasporto in altre destinazioni e ritorno), secondo il dott. M., aveva determinato la necessità – per motivi di sicurezza – di pernottamenti effettuati a Roma, e su tale vicenda pendeva un procedimento a carico del dott. M. azionato dalla Corte dei conti, di cui si chiedeva, da parte dei convenuti, l’acquisizione.
Peraltro, trattandosi di risarcimento già avvenuto, lo stesso non poteva essere oggetto di una inammissibile duplicazione, senza considerare che mai nessuna contestazione, da parte degli organi amministrativi, era stata posta a carico degli odierni convenuti.
2.6. Con riferimento al profilo probatorio le parti convenute eccepivano l’assenza di un minimo presupposto probatorio, considerato che non era stata contestata in alcun modo la [#OMISSIS#] sussistenza delle missioni, ma, sulla scorta di infondate presunzioni, di contestarne orari, spese e rimborso pasti.
Deducevano i convenuti che tutte le missioni – in cui gli autisti accompagnavano sempre un loro superiore – gli orari, i rimborsi spese erano sempre stati controllati dagli organi dell’Università preposti, che avevano dato un’interpretazione diversa da quella resa dalla Procura contabile e dalla Polizia Tributaria senza alcuna contestazione.
Infine si contestavano anche i conteggi operati dalla Polizia Tributaria e dalla Procura contabile che, al fine del recupero delle ore, tutte previste ai fini del danno erariale, avevano previste le stesse come ore di lavoro straordinario, anziché secondo i costi orari ordinari.
Concludevano, le parti convenute, per la declaratoria della prescrizione siccome eccepito negli atti defensionali, e per la infondatezza delle pretese attoree, peraltro non supportate adeguatamente sotto il profilo probatorio.
In via istruttoria si chiedeva l’acquisizione del fascicolo esistente presso la Corte dei conti, relativo al dott. E.M. riguardante le trasferte dei convenuti e degli altri colleghi per l’aeroporto di Roma, unitamente all’acquisizione di prove testimoniali.
In [#OMISSIS#] di contestazione dei conteggi tutti o parte di essi si chiedeva la disposizione di CTU contabile per la verifica dell’esattezza degli stessi.
Con ordinanza n. 108/2014 del 16 luglio 2014 codesta Sezione disponeva un supplemento istruttorio volto a verificare e quantificare il prospettato danno erariale e le relative quote di danno riferibili ai singoli convenuti.
Il supplemento istruttorio, da rendere con relazione del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, era volto a stabilire il titolo in forza del quale erano stati corrisposti gli emolumenti economici ai soggetti nel presente giudizio ritenendo, i convenuti, che le ore erano state tutte nel conteggio del danno erariale come ore di lavoro straordinario, anziché secondo i costi orari ordinari.
A seguito dell’esecuzione degli incombenti istruttori, con memorie autonome e coeve (3 febbraio 2015) l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], legale difensore dei tre convenuti, richiamava la documentazione inviata dall’Università degli Studi di Siena (16 ottobre 2014 prot. 35426 VI/1) che aveva quantificato il danno erariale per i singoli convenuti in siffatto modo: a) sig. L.A. [#OMISSIS#] misura pari a Euro 1.319,89; b) sig. A.C. [#OMISSIS#] misura pari a Euro 5.281,25; c) R.C. [#OMISSIS#] misura pari a Euro 1041,80, e chiedeva per tali quantificazioni la cessazione della materia del contendere, avendo i tre convenuti pagato l’intero importo, siccome documentato con i singoli bonifici depositati..
Chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
[#OMISSIS#] odierna udienza di discussione la rappresentante del Pubblico Ministero prendeva atto dei pagamenti e, per le spese giudiziali, si rimetteva alla decisione del Collegio giudicante, mentre il legale difensore richiamava gli atti defensionali insistendo su quanto dedotto e insisteva per la compensazione delle spese giudiziali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Osserva il Collegio che il sopravvenuto e documentato pagamento determina la cessazione della materia del contendere.
[#OMISSIS#] sulle spese in considerazione della eccessiva quantificazione del danno richiesto dalla Procura in atto di citazione e la consequenziale necessità di difesa degli odierni convenuti che hanno provveduto all’integrale pagamento successivamente all’esperimento dell’istruttoria.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori L.A., A.C. e R.C., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara la cessazione della materia del contendere.
[#OMISSIS#] sulle spese.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 25 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria 11 marzo 2015.