Corte dei conti reg., Lazio, 10 marzo 2015, n. 176

Personale ATA – Indennità integrativa speciale

Data Documento: 2015-03-10
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 05-03-2015) 10-03-2015, n. 176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
il Giudice unico delle pensioni nella persona del Consigliere
dott. Franco Mencarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 73522/PC del registro di segreteria, presentato da E. O., assistita e rappresentata dagli avv.ti [#OMISSIS#] Felici e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 5.
avverso
INPS-INPDAP per il recupero di credito erariale.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 5 marzo 2015, con l’assistenza del Segretario dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] Felici per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] Botta per l’Amministrazione pensionistica.
Visti gli altri atti della causa.
Svolgimento del processo
La ricorrente è stata collocata in quiescenza dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” a far data dal 10 aprile 1991 con un’anzianità di servizio di 21 anni, con la conseguente attribuzione della IIS in 21/40. Avendo la predetta, in quanto nata il 21 gennaio 1951, raggiunta l’età del pensionamento ordinario a far data dal mese di aprile 2013, con atto di messa in mora ha chiesto in data 24 ottobre 2010 all’INPS che la IIS le venisse corrisposta nella misura intera, a decorrere dal raggiungimento dell’età pensionabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e, per l’effetto, che venisse incrementato in percentuale l’importo della IIS in godimento nei quarantesimi mancanti, aggiungendo tale incremento all’indennità effettivamente corrisposta. La predetta istanza è rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
Deve, conseguentemente, ritenersi formato il silenzio-rifiuto, da parte dell’INPS, di applicare quanto richiesto dalla ricorrente sulla base della normativa vigente.
Infatti si rappresenta che il diritto della sig.ra E. a vedersi riconosciuta l’attribuzione della IIS nella misura intera trova il suo presupposto in una norma di legge, e precisamente nell’art. 10 del D.L. n. 17 del 1983, come convertito nella L. n. 79 del 1983, nonché dalla circolare n. 1465 del 21 giugno 1984 del Ministero del tesoro.
Di qui, sulla base di quanto evidenziato, la richiesta che venga accertata e dichiarata la sussistenza, in capo alla sig.ra E., del diritto a vedersi riconosciuta la IIS nella misura intera, a decorrere dal raggiungimento dell’età pensionabile.
Resiste l’INPS il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto la ricorrente, nata il (…), non è ancora in possesso del requisito dei limiti di età in quanto compirà il 65 anno solo il 25 gennaio 2016.
Nel merito si evidenzia la infondatezza della pretesa.
Infatti, l’art. 10, comma 1, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito in L. 23 marzo 1983, n. 79), al fine di scoraggiare il fenomeno dei pensionamenti anticipati, prevedeva che: “per il personale avente diritto all’indennità integrativa speciale …la misura della stessa… da corrispondere in aggiunta alla pensione …e determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile”; il successivo quarto comma attenuava la predetta penalizzazione disponendo che “le variazioni dell’indennità integrativa speciale sono attribuite per l’intero importo al raggiungimento dell’età di pensionamento da parte del titolare della pensione…”.
Pertanto, a partire dal raggiungimento dell’età pensionabile, la IIS continua a essere corrisposta in misura ridotta proporzionale agli anni di servizio utili, mentre le variazioni da apportare periodicamente ad essa, dovevano essere liquidata per intero.
L’art. 21 della successiva L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha tuttavia modificato le modalità di calcolo della perequazione automatica passando dal criterio basato sul valore unitario del punto di contingenza – rapportato autonomamente sulla IIS e sulla pensione – all’applicazione di una percentuale sull’ammontare del trattamento complessivo in godimento, con la conseguenza che la perequazione dell’intero trattamento nelle sue due componenti di pensione e di IIS ha reso incompatibile il riconoscimento del diritto alla riliquidazione delle variazioni della IIS.
L’Istituto ha sempre ritenuto che tale innovazione legislativa in materia di nuovo calcolo della perequazione automatica avesse implicitamente abrogato anche quella parte dell’art. 10 richiamata dalla L. n. 730 del 1983, il comma 4, relativa al riconoscimento in misura intera degli incrementi di IIS all’età pensionabile, in quanto sarebbe venuto a cessare – dal 10 maggio 1984 – il parametro di riferimento sulla cui base era precedentemente calcolata la IIS.
Sulla materia è peraltro intervenuto il legislatore con la L. 15 luglio 2011, n. 111 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che all’art. 18, commi 6-9, nel fornire l’interpretazione autentica dell’art. 21 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha testualmente disposto: “L’articolo 10, quarto comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 21 della L. 27 dicembre 1983, n. 730“.
Motivi della decisione
Il ricorso si appalesa inammissibile, atteso che la ricorrente, come eccepito dall’Amministrazione pensionistica, all’atto del ricorso (2014) non era ancora in possesso, in base alla normativa sopravvenuta, del requisito dei limiti di età connessi al raggiungimento dell’età pensionabile – raggiungimento in base al quale la sig.ra E. postula la richiesta di corresponsione della IIS in misura intera.
Infatti la predetta è nata il (…), compiendo quindi il 65 anno di età solo il 25 gennaio 2016.
P.Q.M.
Il Giudice unico per le pensioni per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria 10 marzo 2015.