Corte dei conti, sez. I, 7 gennaio 2015, n. 10

Professore ordinario – Indennità integrativa speciale

Data Documento: 2015-01-07
Area: Giurisprudenza
Massima

La l. 23 dicembre 1994, n. 724, intervenendo a modificare la previgente normativa in materia al fine di avviare un processo di omogeneizzazione delle diverse discipline pensionistiche con il regime della assicurazione generale obbligatoria, ha introdotto il principio secondo il quale, a decorrere dal primo gennaio 1995, l’indennità integrativa speciale (ove percepita) dovesse essere conglobata nel trattamento pensionistico, perdendo la sua qualità di emolumento separato ed accessorio rispetto alla pensione strictu senso. Da ciò discende l’impossibilità di attribuire ai pensionati, per i trattamenti pensionistici successivi al primo gennaio 1995 una distinta indennità integrativa speciale, in forma autonoma e in misura intera, competendo agli stessi, invece, quella conglobata nel coacervo del trattamento spettante, sempre che detto assegno venga percepito in costanza di attività di servizio.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 07-01-2015, n. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Composta dai sig.ri Magistrati
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 43251 del registro di Segreteria, proposto dal sig. F.N., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in Roma, [#OMISSIS#] studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Via della Nocetta, n. 109, Edificio 2, AVVERSO la sentenza n.351/2011, depositata il 19 settembre 2011, del [#OMISSIS#] unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione TOSCANA contro l’INPS e il Ministero ella DIFESA.
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 23 settembre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonchè il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega del Direttore Centrale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’INPS, che si è riportato alla Memoria dell’11 marzo 2014, in atti, chiedendo il rigetto del gravame; assente e non rappresentato il Ministero della DIFESA; assente il legale di parte appellante in questo grado di giudizio.
Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;
Svolgimento del processo
Il prof. F.N. – già docente universitario ordinario dell’Università di PISA e docente incaricato interno presso l’Accademia navale di LIVORNO – con il ricorso in primo grado aveva chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto alla IIS sul trattamento pensionistico relativo all’incarico.
I due trattamenti pensionistici avevano entrambi decorrenza successiva al primo gennaio 1995.
Chiedeva, inoltre, lo stesso docente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per altra domanda – pure in precedenza avanzata – circa il mancato riconoscimento della 13^ mensilità sul medesimo trattamento pensionistico, in quanto, sul punto, v’era stata transazione della controversia con l’amministrazione.
Con l’impugnata sentenza il GUP di primo grado ha respinto il ricorso in quanto – dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesta e a prescindere dal rilievo che l’indennità integrativa speciale è conglobata nel trattamento pensionistico, a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 – nel [#OMISSIS#] all’esame, trattandosi di trattamento pensionistico dovuto ai docenti universitari incaricati interni, essa non spetta in base all’art.31 CCNL-Comparto Università del periodo contrattuale 2002-2005.
Interponeva appello il prof. N. (depositato ritualmente il 3 aprile 2012) avverso la surriferita sentenza, deducendo: erroneità della sentenza. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Università per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il prof. N. sostanzialmente riteneva che il contratto collettivo citato dal GUP era entrato in vigore dopo il pensionamento della parte e che, comunque, la giurisprudenza giuscontabile territoriale (cita, in proposito, la sentenza n.178/2004 della Corte dei conti Sicilia-appello)aveva affermato la spettanza di tale IIS anche ove non corrisposta in servizio (come nel [#OMISSIS#] all’esame) per chi si fosse trovato in regime di consentito cumulo di impieghi, di cui all’art.1, penultimo comma della L. n. 324 del 1959. Riteneva, in particolare, parte impugnante che vi sia erroneità della sentenza e difetto di motivazione, in quanto l’IIS, sia pure in forma conglobata, dovrebbe comunque essere corrisposta. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto la spettanza almeno del c.d. ‘minimo INPS’, ma anche tale criterio non è condiviso dall’appellante, perché creerebbe sperequazioni in relazione al reddito e, sul punto, ha sollevato pure questione di costituzionalità dell’art.99, 2* comma, D.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione [#OMISSIS#] artt. 3 e 36 della Costituzione. Almeno nel triennio situato tra il 2001 e il 2004, nel periodo in cui il N. era titolare di stipendio relativo al rapporto di lavoro con l’Università e di pensione, quale ex docente incaricato interno presso l’Accademia navale di LIVORNO, andrebbe riconosciuta all’appellante l’IIS.
In data 11 marzo 2014 l’INPS ha depositato Memoria d’udienza in cui conclusivamente chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, trattandosi, [#OMISSIS#] specie, di due trattamenti pensionistici che decorrono dopo il 31.12.1994 e che pertanto – ai sensi dell’art.15, 3 comma della L. n. 724 del 1994, la pensione viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’IIS.
Motivi della decisione
L’appello all’esame non è meritevole di accoglimento.
Deve escludersi pregiudizialmente che sussista la giurisdizione della Corte dei conti in materia di trattamento di fine rapporto.
Altrettanto deve escludersi che sussista la giurisdizione di questa Corte in ordine alla retribuzione spettante in servizio al prof. N..
Risulta in atti comunque incontestato che parte appellante, in costanza di rapporto di servizio, non godesse di IIS, dal momento che il N. ha solo contestato la tesi che fosse applicabile il CCNL citato [#OMISSIS#] sentenza impugnata, ma non ha affermato di aver conseguito l’IIS in servizio, sostenendo, anzi, la tesi che, anche in ipotesi di mancata percezione di tale emolumento in servizio, esso dovrebbe essere corrisposto nel trattamento pensionistico.
Trattandosi poi di pensioni erogate dopo l’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, l’IIS viene erogata in forma conglobata solo in quanto, in costanza di servizio, su tale indennità siano stati pagati i relativi contributi previdenziali, ma tanto non si è verificato nel [#OMISSIS#] di specie.
Si ribadisce che l’interessato è titolare di due trattamenti pensionistici diretti, aventi entrambi decorrenza successiva al primo gennaio 1995, una pensione percepita quale ex docente ‘incaricato interno’ presso l’Accademia navale di LIVORNO, decorrente dal primo ottobre 2001 (questa pensione è stata calcolata prendendo a base le retribuzioni annue lorde, utili ai fini pensionistici, comunicate dal Ministero della Difesa/Ordinatore [#OMISSIS#] della spesa, senza indennità integrativa speciale), l’altra pensione, percepita quale ex professore ordinario dell’Università di PISA, decorrente dal primo novembre 2004, è stata liquidata con l’indennità integrativa speciale conglobata [#OMISSIS#] base pensionabile, ai sensi dell’art.15, 3 comma, L. n. 724 del 1994.
Tanto premesso, poiché entrambi i trattamenti pensionistici diretti per cui è causa decorrono successivamente al 31.12.1994, la pensione viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale (art.15, 3 comma, L. n. 724 del 1994). In sostanza – come noto – la succitata disposizione normativa del 1994, intervenendo a modificare la previgente normativa in materia, al fine di avviare un processo di omogeneizzazione delle diverse discipline pensionistiche con il regime della assicurazione generale obbligatoria, ha introdotto il principio secondo il quale, a decorrere dal primo gennaio 1995, l’IIS (ove percepita) dovesse essere “conglobata nel trattamento pensionistico”, perdendo la sua qualità di emolumento separato ed accessorio rispetto alla pensione strictu senso.
Da ciò discende l’impossibilità di attribuire ai pensionati, per i trattamenti pensionistici successivi al primo gennaio 1995 – fermi restando i casi di deroga espressamente previsti dal legislatore – una distinta indennità integrativa speciale, in forma autonoma e in misura intera, competendo [#OMISSIS#] stessi, invece, quella conglobata nel coacervo del trattamento spettante, sempre che – è [#OMISSIS#] ribadirlo – detto assegno venga percepito in costanza di attività di servizio.
Ciò posto, come accertato dal GUP territoriale, nell’odierna fattispecie, il N., per il servizio svolto quale ‘incaricato interno’ dell’Accademia Navale, non percepiva l’IIS. Il CCNL relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002/2003 ha chiarito che “a decorrere dal 1.01.2003 la retribuzione dei docenti incaricati esterni di cui all’art.15 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.319 è fissata in Euro 24.463,89 annui lordi. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 include ed assorbe l’intero importo dell’indennità integrativa speciale in godimento. Ai fini del trattamento economico spettante ai doventi incaricati interni continua a non essere considerato l’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale conglobata. Ai docenti di cui al comma 1 viene altresì erogata, a valere sulle disponibilità contrattuali dell’anno 2002, una somma una tantum di Euro 8.000,00 a titolo di recupero degli incrementi non percepiti sino al 31.12.2001″.
Da tutto il quadro normativo che precede, discende la non spettanza dell’indennità integrativa speciale, non essendo stata pagata alcuna contribuzione su detta voce e la manifesta infondatezza ed irrilevanza di ogni questione di costituzionalità sollevata.
Questo Collegio ritiene, conclusivamente, essere pienamente condivisibili, al riguardo, le argomentazioni già svolte dal GUP territoriale e contestate da parte appellante solo con riferimento ad una isolata sentenza della Sezione d’Appello della Regione Sicilia (n.178/2004), che questo Collegio, tuttavia, non reputa di poter condividere.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
d’Appello – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
RIGETTA
l’appello in epigrafe e, per l’affetto, conferma la sentenza impugnata, in ogni sua statuizione.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali di giudizio, determinandole in Euro 1.000,00.
[#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 23 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria 7 gennaio 2015.