Deve ritenersi che l’amministrazione abbia applicato correttamente le rilevanti disposizioni di legge laddove abbia negato l’indennità integrativa in misura piena sul trattamento di quiescenza, conferendola in misura percentuale e conglobata nel trattamento pensionistico, qualora il trattamento indiretto non abbia origine in una pensione liquidata prima del 31 dicembre 1994.
Corte dei conti, appello Regione Siciliana, 23 dicembre 2016, n. 952
Personale ATA – Indennità integrativa speciale pensione indiretta – Tredicesima
PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. App., Sent., 23-12-2016, n. 952
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
[#OMISSIS#] Parlato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 60908 del registro di segreteria, depositato in data 23 febbraio 2013, proposto dalla signora D.A. G., nata OMISSIS, elettivamente domiciliato a Catania, via [#OMISSIS#] n.70, in via [#OMISSIS#] Corleo n. 32, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che lo rappresenta e difende per procura in calce allo stesso
contro
– l’Università di Catania, in persona del Rettore pro tempore;
– l’Inps (gestione ex Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 15 dicembre 2016, l’avvocato costituito per la parte ricorrente;
Premesso in
Svolgimento del processo
La signora D.A., nel ricorso introduttivo, esponeva di essere titolare del trattamento pensionistico n. 165436 quale coniuge superstite del signor Avola [#OMISSIS#], già dipendente dell’Università di Catania, deceduto il 3 gennaio 1995, e di essere, al contempo, dipendente del comune di Catania, lamentando di non percepire né l’indennità integrativa né la tredicesima mensilità sulla pensione indiretta; citava, poi, giurisprudenza costituzionale e contabile a sostegno delle proprie pretese, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto [#OMISSIS#] emolumenti in questione, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati con gli accessori legge.
L’Inps si costituiva in data 8 aprile 2016 e rilevava, in primo luogo, che il trattamento indiretto in questione, in considerazione della data del decesso del [#OMISSIS#] causa, era stato liquidato, con decorrenza febbraio 1995, con le modalità di calcolo con le con le modalità di cui all’art. 15, comma 3, della L. n. 724 del 1994, con la conseguenza che l’indennità era stato corrisposta “conglobata” [#OMISSIS#] pensione anziché come emolumento autonomo; in secondo luogo, sosteneva la permanenza del divieto di corrispondere l’indennità qualora la stessa fosse al contempo percepita in relazione alla remunerazione di una prestazione lavorativa, precisando, ad ogni modo, che la ricorrente era stata collocata in quiescenza dal 1 agosto 2013 e che, da quella data, entrambi i trattamenti pensionistici ricomprendevano la tredicesima mensilità; in via subordinata, solleva l’eccezione di prescrizione quinquennale.
L’Università degli Studi di Catania si costituiva con memoria trasmessa il 12 aprile 2016 ed affermava che era stata data corretta applicazione all’art. 15, comma 3, della L. n. 724 del 1994, precisando di essersi limitata ad elaborare un prospetto e che la responsabilità della liquidazione della pensione spettava all’ente previdenziale a ciò preposto; ancora, esponeva che la ricorrente aveva inoltrato un ricorso per ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo; infine, sollevava l’eccezione di prescrizione quinquennale.
La parte ricorrente, con memoria del 12 aprile 2016, illustrava nuovamente le ragioni poste a sostegno delle pretese fatte valere.
All’udienza del 28 aprile 2016 il G.U., su sollecitazione delle parti, adottava l’ordinanza n. 111/2016, con la quale richiedeva all’Università di Catania di trasmettere un’integrazione documentale.
All’udienza del 15 dicembre 2016, l’avvocato [#OMISSIS#] osservava che la documentazione in atti, in effetti, era sufficiente per decidere nel merito la causa e rendeva noto che l’ente previdenziale si era determinato nel senso di soddisfare le pretese dei pensionati riguardanti il cumulo di tredicesime mensilità; l’avvocato [#OMISSIS#], per la ricorrente, si riportava alle precedenti difese; la causa era quindi trattenuta per la decisione e, previa [#OMISSIS#] di consiglio, il [#OMISSIS#], constatata l’assenza di pubblico, depositava il dispositivo della presente sentenza e il testo della decisione;
Considerato in
Motivi della decisione
1. In primo luogo deve osservarsi che, così come rilevato dalla resistente, la causa appare matura per la decisone: pertanto, melius re perpensa, si revoca l’ordinanza adottata in occasione dell’udienza del 28 aprile 2016.
2. Nel merito, la prima delle pretese fatte valere dalla pensionata riguarda l’indennità integrativa che, a suo dire, non le sarebbe stata corrisposta [#OMISSIS#] la prestazione d’opera presso terzi, con contestuale erogazione dell’emolumento in relazione alla retribuzione.
In realtà, la circostanza della prestazione d’opera retribuita non ha rivestito alcuna rilevanza [#OMISSIS#] liquidazione del trattamento controverso e la pretesa, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, non appare fondata.
L’art. 15 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 3, disponeva che “in attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’ indennità integrativa speciale …”.
In forza del successivo comma 4, si prevedeva che “la pensione di cui al comma 3, è reversibile con riferimento alle categorie dei superstiti aventi diritto in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, mentre il comma 5, con una [#OMISSIS#] di salvaguardia di situazioni pregresse, stabiliva che “le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della L. 27 [#OMISSIS#] 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.
In definitiva, l’art. 15 della L. n. 724 del 1994 stabiliva che alla corresponsione dell’ indennità integrativa speciale [#OMISSIS#] misura piena si doveva sostituire il suo conglobamento nel trattamento pensionistico, [#OMISSIS#] misura percentuale del 60 per cento, secondo quanto previsto dall’assicurazione speciale obbligatoria, per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilità, purché “riferite” alle pensioni dirette liquidate entro detta data.
In seguito, il legislatore, con l’art. 1 comma 41, della L. n. 335 del 1995, ha previsto che la disciplina del trattamento di reversibilità in essere nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico – determinando così la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale – dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioè dal 17 agosto 1995).
Infine, l’art. 1, comma 774, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha fornito l’interpretazione dell’art. 1, comma 41, L. 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che, per le pensioni di reversibilità sorte a far tempo dall’entrata in vigore del medesimo (17 agosto 1995), indipendentemente dalla data di decorrenza dei trattamenti diretti da cui traggono origine, l’indennità integrativa speciale già goduta su questi ultimi è attribuita ai superstiti limitatamente alla misura percentuale prevista per costoro.
Il successivo comma 776, poi, ha abrogato espressamente il comma [#OMISSIS#] dell’art. 15 L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Ciò premesso, deve osservarsi che l’amministrazione ha applicato correttamente le disposizioni richiamate, infatti, dato che il trattamento indiretto non ha origine in una pensione liquidata prima del 31 dicembre 1994, non v’è dubbio che alla ricorrente non spetti sul trattamento di quiescenza di reversibilità l’indennità integrativa in misura piena, quale emolumento a se stante, ma in misura percentuale e conglobata nel trattamento pensionistico e come tale le viene corrisposta.
2. La pretesa della ricorrente riguardante il riconoscimento del diritto a percepire la tredicesima mensilità appare, invece, fondato poiché la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992, ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma [#OMISSIS#], del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Appare pure fondata l’eccezione di prescrizione opposta dall’amministrazione, dovendosi, quindi, dichiarare prescritti i ratei maturati in epoca antecedente il 9 [#OMISSIS#] 2003, tenuto conto della diffida esplicante effetto interruttivo pervenuta all’Inpdap il 9 [#OMISSIS#] 2008.
3. In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto della signora D.A. all’erogazione sul trattamento di quiescenza indiretto della tredicesima mensilità, nonché alla corresponsione dei ratei arretrati non dichiarati prescritti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
4. All’accoglimento della domanda attorea consegue la condanna dell’Inps ad adeguare il trattamento pensionistico in questione alle statuizioni contenute [#OMISSIS#] presente sentenza ed a liquidare in favore della ricorrente gli emolumenti arretrati, non dichiarati prescritti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a termini dell’art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell’assorbimento e tenuto conto dei principi enunciati [#OMISSIS#] sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Considerata la particolare complessità della questione controversa, sussistono, comunque, idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto:
– riconosce il diritto della signora D.A. all’erogazione sul trattamento di quiescenza indiretto della tredicesima mensilità nonché alla corresponsione dei relativi ratei arretrati, maturati dopo il 9 [#OMISSIS#] 2003, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a termini dell’art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell’assorbimento e tenuto conto dei principi enunciati [#OMISSIS#] sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002;
– dichiara prescritti i ratei arretrati maturati prima del 9 [#OMISSIS#] 2003;
– rigetta per il resto il ricorso;
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 15 dicembre 2016.
Depositata in Cancelleria 23 dicembre 2016.