Corte dei conti reg., Emilia-Romagna, 23 novembre 2016, n. 182

Collaboratori ed esperti linguistici – Indennità integrativa di ateneo – Base pensionabile

Data Documento: 2016-11-23
Area: Giurisprudenza
Massima

L’elencazione delle indennità pensionabili di cui all’art. 43 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 è tassativo e non estensibile ad altre fattispecie, sia pure continuative.L’indennità denominata Esperienza Professionale Maturata nasce con la contrattazione collettiva, in particolare con il CCNL 1994/1997, da dove si evince chiaramente la sua natura accessoria. Pertanto, essa viene giustamente inserita nella parte del trattamento economico integrativo, e non nella parte, del trattamento economico fondamentale, ciò, conseguentemente, determinando il suo inserimento nella categoria degli emolumenti accessori non rilevanti per la determinazione della base pensionabile.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti [#OMISSIS#]-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., 23-11-2016, n. 182
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE [#OMISSIS#] ROMAGNA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[#OMISSIS#] pubblica udienza del 16 novembre 2016
nel giudizio sul ricorso in riassunzione proposto da M.J. ed altri, rappresentati e difesi dagli Avv.ti G. [#OMISSIS#] e F. [#OMISSIS#] del Foro di [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in [#OMISSIS#], come da procura in calce al ricorso, nei confronti di A.M.S., Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. E. [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’ente in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#], n. 33, come da procura a margine della memoria di costituzione, nonché nei confronti di I.N.P.S- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del [#OMISSIS#] e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. [#OMISSIS#] e M. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] procura alle liti del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569) a rogito Notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Roma.
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.06.2015 M.J. ed altri, dipendenti o ex dipendenti dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], chiedono sia accertato che l’indennità integrativa di Ateneo, denominata “Esperienza Professionale Maturata”, sia riconosciuta entro la quota A di pensione, con condanna dell’amministrazione universitaria alla determinazione dell’ammontare dei contributi e al loro versamento all’I.N.P.S., considerando la predetta indennità come parte del trattamento economico fondamentale a decorrere da settembre 2009 o altra data di giustizia.
I ricorrenti espongono di essere dipendenti o ex dipendenti dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] con la qualifica di Collaboratore ed Esperto linguistico (CEL), e di contestare la decisione, [#OMISSIS#] in via amministrativa, dell’Ateneo di non riconoscere l’indennità denominata “Esperienza Professionale Maturata”, prevista da accordo integrativo, come valutabile entro la quota A del trattamento pensionistico, anziché preso la quota B, come invece deciso dall’amministrazione.
La predetta indennità è stata introdotta dall’accordo integrativo sottoscritto con decorrenza 1 gennaio 2002 ed è stata collegata all’anzianità di servizio mediante la previsione di scatti economici annuali.
Ritengono che detto trattamento integrativo sia da collegare all’esperienza professionale acquisita e che sia finalizzato ad integrare ed incrementare il trattamento economico fondamentale, e per tale motivo debba rientrare [#OMISSIS#] quota A del trattamento previdenziale come base pensionabile.
I ricorrenti, insieme ad altri colleghi, adivano il Tribunale di [#OMISSIS#], in funzione di [#OMISSIS#] del Lavoro, che, con sentenza n. 1225/2011 dichiarava il difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] ordinario e la giurisdizione della Corte dei conti.
Veniva proposto appello avverso la predetta sentenza.
La Corte d’Appello di [#OMISSIS#], con sentenza n. 283/2015, ha ritenuto, sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12337/10, Cass. n. 23732/06), che la computabilità di un determinato emolumento [#OMISSIS#] base contributiva spetta al [#OMISSIS#] Ordinario, mentre la computabilità dello stesso elemento [#OMISSIS#] pensione, sia essa già in essere o ancora da liquidarsi, spetta alla Corte dei conti.
In tal senso la Corte d’Appello di [#OMISSIS#] ha dichiarato la giurisdizione ordinaria per la valutazione dell’indennità “Esperienza Professionale Maturata” ai fini del TFS e TFR, confermando nel resto l’enunciata giurisdizione contabile ai fini pensionistici.
M.J. ed altri hanno depositato in data 19.06.2015 ricorso in riassunzione avanti a questa Sezione, ritenendo, nel merito, che l’Università di [#OMISSIS#] abbia errato nell’interpretare gli accordi collettivi di cui ai CCNL del 1996 e del 2000, confondendo l’indennità di Ateneo con l’indennità integrativa di Ateneo prevista per i soli CEL.
Detta indennità, secondo i ricorrenti, non sarebbe un semplice riconoscimento della produttività giacché è incrementata sulla base dell’anzianità di servizio del dipendente, senza alcuna valutazione di merito.
Si costituisce in giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] con memoria depositata il 10.12.2015 con la quale chiede il rigetto del ricorso, sul presupposto che la determinazione della quota A, che avviene in base all’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973, non comprende voci estranee a detta [#OMISSIS#].
In tal senso la collocazione [#OMISSIS#] quota B dell’indennità di cui si discute appare corretta, stante la tassatività dell’elencazione delle voci da inserire [#OMISSIS#] base pensionabile.
Si costituisce in giudizio l’INPS con memoria depositata il 30.10.2015, con la quale rileva che per il calcolo della quota A si deve tener conto della retribuzione in senso stretto collegata alla qualifica di appartenenza, secondo la tassativa indicazione di cui all’art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
In data 9.11.2016 l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha depositato un foglio di deduzioni a completamento delle richieste già formulate.
All’udienza del 16 novembre 2016 è comparso per i convenuti il Prof. Avv. P. [#OMISSIS#] su delega dell’Avv. G. [#OMISSIS#]; per A.M.S., Università di [#OMISSIS#], è comparso l’Avv. E. [#OMISSIS#]; per l’INPS è comparso l’Avv. M. [#OMISSIS#].
Dopo ampia discussione le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.
Quindi si è data lettura del dispositivo della sentenza, con fissazione del [#OMISSIS#] di giorni sessanta, ex art. 429, I comma, c.p.c., per il deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, e come tale va rigettato.
Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall’articolo 15 della L. 29 aprile 1976, n. 177 “ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'[#OMISSIS#] stipendio o dall'[#OMISSIS#] paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili” di seguito elencati [#OMISSIS#] stesso articolo, “è aumentata del 18 per cento”; “[#OMISSIS#] stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione [#OMISSIS#] base pensionabile”.
La giurisprudenza della Corte dei conti è uniforme nel considerare l’elencazione delle indennità pensionabili di cui al citato art. 43 D.P.R. n. 1092 del 1973 come tassative e non estensibili ad altre fattispecie, sia pure continuative (Corte dei conti, Sez. II App., n. 895/2016; F.V.G. n. 327/2007).
Pertanto per la determinazione della quota A va considerata la retribuzione in senso stretto, senza che vi sia la possibilità di estendere altre indennità nel calcolo della predetta base pensionabile.
L’indennità denominata “Esperienza Professionale Maturata”, di cui i ricorrenti vorrebbero il riconoscimento all’interno della quota A, nasce con la contrattazione collettiva, ed in particolare con il CCNL 1994/1997 da dove si evince chiaramente la natura accessoria dell’indennità in questione.
Infatti, per la definizione che ne è stata attribuita dalla contrattazione collettiva, essa si aggiunge allo stipendio base e può solo eventualmente aggiungersi alla retribuzione ordinaria. Come tale, va ascritta solamente alla quota B.
L’interpretazione sin qui condivisa della natura dell’indennità in questione trova ulteriore conferma [#OMISSIS#] sentenza emessa dal Tribunale di [#OMISSIS#], Sez. Lavoro, n. 218/2016, relativa alla parte attinente alla determinazione del TFR/TFS. In tale pronuncia, oltre a richiamare il principio di tassatività afferente [#OMISSIS#] emolumenti utili per il calcolo del trattamento di fine servizio, come previsto dall’art. 38 D.P.R. n. 1032 del 1973, si esprime una condivisibile valutazione della natura dell’indennità introdotta con l’art. 51 CCNL 1996 di categoria.
In tal senso, l’indennità denominata “Esperienza Professionale Maturata” viene giustamente inserita [#OMISSIS#] parte del trattamento economico integrativo, e non [#OMISSIS#] parte del trattamento economico fondamentale, con ciò, conseguentemente, determinando il suo inserimento [#OMISSIS#] categoria degli emolumenti accessori non pensionabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente [#OMISSIS#] misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#] Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate [#OMISSIS#] misura di Euro 2.500,00 per A.M.S. – Università degli Studi di [#OMISSIS#], ed Euro 1.000,00 per l’INPS, oltre accessori di legge.
Così deciso in [#OMISSIS#], 16 novembre 2016.
Depositata in Cancelleria 23 novembre 2016.