PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 11-11-2016, n. 800
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
[#OMISSIS#] Parlato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 61279 del registro di segreteria, depositato in data 11 settembre 2013, proposto dal signor C. R., elettivamente domiciliato in Palermo, Via [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] n. 24C, presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#], per mandato, anche disgiunto, a margine dello stesso
contro
– L’Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore pro tempore;
– L’Inps (già Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 26 ottobre 2016, per l’Inps, l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, per l’Università degli Studi di Palermo il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Premesso in
Svolgimento del processo
Il signor C., nell’atto introduttivo del giudizio, esponeva di essere stato dipendente dell’Università degli Studi di Palermo dal 1967 sino al 1 ottobre 2007, sostenendo di essere stato adibito, per consistenti periodi, a mansioni oltremodo gravose che ne avrebbero compromesso lo stato di salute; il ricorrente lamentava poi che il Comitato di Verifica, [#OMISSIS#] seduta del 1 ottobre 2003, nel corso del procedimento istaurato mediante la proposizione di una domanda volta a ottenere il riconoscimento della causa di servizio, aveva disconosciuto la sussistenza di un nesso fra la patologia cardiaca sofferta e il servizio prestato; l’interessato, infine, promuoveva il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
L’università degli Studi di Palermo si costituiva con memoria del 16 febbraio 2016, rendendo noto di aver rigettato l’istanza dell’interessato con del 16 gennaio 2004 n.269 in conformità a quanto argomentato dal Comitato di Verifica per Cause di Servizio.
L’Inps si costituiva con memoria del 28 settembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso dal momento che l’istanza di pensione non sarebbe stata tempestivamente inoltrata e tenuto conto delle previsioni contenute nel D.L. n. 201 del 2011.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 la causa veniva posta in decisione.
Previa [#OMISSIS#] di consiglio, il [#OMISSIS#], al [#OMISSIS#] dell’udienza, constata l’assenza di pubblico, effettuava gli adempimenti di cui all’art. 429, comma 1, c. p. c.
Motivi della decisione
1. Il giudizio è volto ad accertare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata.
2. Il ricorso è infondato, in ragione di quanto seguito esposto.
a. In primo luogo, infatti, deve osservarsi che, l’art. 6 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 2011, rubricato “Equo indennizzo e pensioni privilegiate” stabilisce che “… sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio … e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il [#OMISSIS#] di presentazione della domanda, nonché’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.
Nel [#OMISSIS#] in esame non ricorre alcuna delle eccezioni, normativamente previste, tese a mantenere l’ultrattività del beneficio abrogato: lo stesso, di conseguenza, non può essere riconosciuto in favore dell’istante.
b. Inoltre, all’istanza volta al riconoscimento della causa di servizio della malattia cardiaca che ha colpito il ricorrente, sia pure dichiaratamente finalizzata ad ottenere anche la pensione di privilegio, non ha mai fatto seguito la proposizione di una domanda direttamente finalizzata ad ottenere la pensione: il ricorso, pertanto, appare infondato anche sotto il profilo della mancata ottemperanza al disposto di cui all’art. 33 del R.D.L. n. 60 del 1938, come modificato dall’art. 14 della L. n. 274 del 1991 (cfr. la sentenza di questa Sezione. N. 427/2013).
3. Il gravame, quindi non merita accoglimento, ma attesa la notevole complessità delle questioni affrontate, si ritiene di disporre la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 26 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 11 novembre 2016.
Corte dei conti reg., Sicilia, 11 novembre 2016, n. 800
Personale ATA – Pensione diretta di privilegio per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
Data Documento: 2016-11-11
Area:
Giurisprudenza
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