Il mancato rispetto del regime di esclusiva comporta la perdita del diritto alle percepite indennità di esclusività e retribuzione di risultato, dando così luogo a un indebito costituente danno erariale scaturito dalla gravemente colposa condotta omissiva del convenuto che pretermetteva ogni comunicazione all’amministrazione relativa allo svolgimento di attività professionali autonome, in violazione della chiara disciplina di cui all’art. 4, comma 7, l. 23 ottobre 1991, n. 421 e all’art. 1, comma 5, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Corte dei conti reg., Lazio, 19 ottobre 2016, n. 291
Ricercatore universitario – Incompatibilità – Rapporto di esclusiva – Indebita percezione indennità
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 19-10-2016, n. 291
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
– [#OMISSIS#] –
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] f.f.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Udìti – [#OMISSIS#] pubblica udienza del 6 ottobre 2016 – il Consigliere relatore dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il convenuto dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Esaminati gli atti di causa;
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.74327 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato il 10.09.2015, nei confronti del dott. P.E., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio in Roma, Piazzale Don [#OMISSIS#] Minzoni n. 9, è elettivamente domiciliato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’atto in epigrafe la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. P.E., chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’Università Tor Vergata di Roma della somma di Euro 65.075,21, oltre a rivalutazione e interessi nonché alle spese di giudizio; quanto precede sulla base dei seguenti elementi di fatto e diritto.
A seguito di segnalazione di danno erariale trasmessa dal Nucleo Tributario della [#OMISSIS#] di Finanza in data 17.12.2013, la Procura veniva a conoscenza di un presunto danno erariale arrecato dal ricercatore universitario dott. P.E. all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; in particolare, a seguito di interrogazione delle banche dati nell’ambito dell’attività di controllo inerente il settore della spesa sanitaria, emergeva che il convenuto aveva svolto negli anni 2008, 2009 e 2010 attività professionale non esclusiva per un totale dichiarato pari a circa Euro 100.000,00 nonostante il rapporto esclusivo che lo legava all’Ateneo; in sostanza il suddetto ricercatore avrebbe indebitamente percepito emolumenti a titolo di indennità di esclusività, di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato per un totale di Euro 65.075,21; importo da considerarsi quale danno erariale
in quanto, avendo l’interessato optato per il regime intramoenia ne consegue, ai sensi dell’artt. 4 comma 7 della L. n. 421 del 1991 e dell’art. 1 comma 5 della L. n. 662 del 1996, un regime di assoluta incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa di natura professionale (D.P.C.M. 27 marzo 2000); con l’ulteriore conseguenza che, venuto a cessare il rapporto di esclusività con il servizio Sanitario Nazionale, trova applicazione la disciplina del CCNL della dirigenza medico veterinaria biennio 2002/2003 (art. 12) secondo cui il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo comporta la perdita o comunque la decurtazione dei suddetti emolumenti.
In conclusione, è emerso che il convenuto negli anni 2008, 2009 e 2010 ha svolto in modo continuativo attività professionale, fatturando con la propria partita [#OMISSIS#], senza mai informare l’Azienda sanitaria; detta condotta ha determinato la perdita del diritto ai suddetti emolumenti per un correlato importo di danno di Euro 65.075,21, di cui si chiede in questa sede la condanna alla restituzione in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Con memoria pervenuta il 16.09.2016, la difesa del convenuto, ha concluso in via principale per la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per prescrizione del diritto vantato; nel merito, il rigetto della domanda; in via subordinata, si eccepisce l’erronea quantificazione del danno e si chiede comunque l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito; con [#OMISSIS#] di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Nell’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno concluso come da rispettive deduzioni in atti.
In via preliminare va respinta l’eccezione di prescrizione del diritto, atteso che dall’istruttoria versata in atti è emerso che, solo in esito a specifica attività di controllo nel settore della spesa sanitaria svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, conclusasi con apposita segnalazione del 17.12.2013 alla Procura della Corte dei conti, è stato possibile scoprire che il dott. P. ha svolto attività professionale non esclusiva per gli anni 2008, 2009 e 2010; il dies a quo di decorrenza della prescrizione va dunque individuato [#OMISSIS#] data (17.12.2013) in cui si è avuta contezza della verificazione di un fatto dannoso; ne consegue tempestiva interruzione del [#OMISSIS#] prescrizionale già con l’emissione dell’invito a dedurre, ritualmente notificato all’interessato nel 2015, nonché del successivo atto di citazione, notificato nel 2016.
Nel merito la pretesa della Procura si appalesa pienamente fondata, non essendo contestato che il convenuto, ricercatore universitario con incarico di funzione assistenziale ex art. 5 del D.Lgs. n. 517 del 1999presso il Policlinico Tor Vergata, con esercizio dell’opzione per il regime di intramoenia, abbia svolto attività professionali negli anni 2008, 2009 e 2010 percependo complessivi Euro 133.913,50, fatturati con la propria partiva [#OMISSIS#]; con conseguente perdita del diritto alle percepite indennità di esclusività (per complessivi Euro 25.521,00 nel triennio 2008/2010) e retribuzione di risultato (per complessivi Euro 39.554,21); per un indebito totale di Euro 65.075,21 nel triennio di riferimento, costituente danno erariale scaturito dalla gravemente colposa condotta omissiva del convenuto che pretermetteva ogni comunicazione all’amministrazione relativa allo svolgimento di attività professionali autonome; in violazione della chiara disciplina di cui all’art. 4 comma 7 della L. n. 421 del 1991 (“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”); ed all’art. 1 comma 5 della L. n. 662 del 1996 (“…l’opzione per l’esercizio della [#OMISSIS#] professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività [#OMISSIS#] professionale.”).
Avendo il dott. P. optato nel 2007 per il regime di intramoenia e avendo il medesimo svolto illegittimamente, per quanto suesposto, attività [#OMISSIS#] professionale, ne consegue l’indebita percezione delle indennità di esclusività e della retribuzione di risultato nel triennio 2008/2010; invero, a tenore del ccnl del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN biennio economico 2002/2003, art. 12, comma 2: “Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: – i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in [#OMISSIS#] di mantenimento dell’incarico; – non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art 43; – è inibita l’attività [#OMISSIS#]- professionale intramuraria; – cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data – costituisce risparmio aziendale.” ( idem: ccnl 2002/2005; ccnl 2006/2009).
In materia si richiama e rinvia anche a Sezione giurisdizionale Toscana n. 161/2009 pronunciatasi su analoga fattispecie.
Ne consegue condanna del convenuto all’intero importo del danno contestato pari ad Euro 65.075,21 in favore dell’Università Tor Vergata di Roma; importo da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dalla data del 1 gennaio 2011; somma cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
CONDANNA
il dott. P.E. al pagamento in favore dell’Università Tor Vergata di Roma della somma di Euro 65.075,21, importo da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2011; somma cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di Euro 162,77 (Centosessantadue/77).
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 6 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 19 ottobre 2016.