TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 luglio 2018, n. 7386

Abilitazione scientifica nazionale - Requisiti commisari

Data Documento: 2018-07-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullato il giudizio di non idomeità all’abilitazione scientifica nazionale qualora venga registrato il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alla richiesta istruttoria, sollecitata anche con una seconda ordinanza. E’ stata infatti fatta applicazione dell’art.64, comma 4 c.p.a., non reputandosi raggiunta la necessaria prova sulla sussistenza dei requisiti, in capo al commissario in questione, necessari per far parte della Commissione di valutazione.

Contenuto sentenza

N. 07386/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05482/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5482 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Pacitti, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#], e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Pacitti, Ricercatrice in psichiatria presso l’Università degli Studi di L’Aquila, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.9, 12 del D.P.R. n.487 del 1994, del D.D. n.181 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, 34, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, contraddittorietà, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il commissario Lo Verso era sprovvisto dei requisiti di professionalità richiesti per far parte dell’Organo valutativo.
L’interessata inoltre ha sostenuto che i propri lavori erano pertinenti col settore concorsuale in questione; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che era stato violato il principio del legittimo affidamento.
Veniva in ultimo segnalato che era mancata una valutazione analitica di titoli e pubblicazioni.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4244 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n.2481 del 2017 la Sezione disponeva incombenti istruttori, richiedendo al predetto Ministero il deposito di circostanziata e documentata relazione, concernente i requisiti di qualificazione del commissario [#OMISSIS#] Lo Verso, ex art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010, art.6 del D.P.R. n.222 del 2011, art.8 e all.A del D.M. n.76 del 2012.
Con memoria la ricorrente evidenziava il mancato riscontro dell’ordinanza istruttoria da parte del Soggetto pubblico e richiedeva pertanto l’applicazione degli artt.64 c.p.a. e 116 c.p.c..
Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio rinnovava la richiesta istruttoria con ordinanza n.11435 del 2017.
Non seguiva risposta.
Nell’udienza dell’11 aprile 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto (cfr., per caso analogo, TAR Lazio, III, n.10942 del 2017).
Va premesso che la richiesta istruttoria traeva fondamento dalla decisione del Consiglio di Stato, VI, n.3788 del 2016.
I Giudici di Palazzo Spada in particolare rilevavano l’illegittimità della disciplina regolamentare – in materia di requisiti di professionalità richiesti ai componenti della Commissione di valutazione -, di deroga, in sede di prima applicazione, al regime legislativo previsto sul punto.
Veniva nello specifico sanzionata la previsione che non riteneva necessaria la positiva valutazione di cui all’art.6, comma 7 della Legge n.240 del 2010.
Ciò determinava l’invalidazione della disciplina regolamentare derogatoria contenuta negli artt.9, comma 2 del D.P.R. n.222 del 2011 e 8, comma 8 del D.M. n.76 del 2012, per contrasto col superiore regime legislativo di cui all’art.16, comma 3h della Legge n.240 del 2010 (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996).
Tanto premesso, il Collegio registra il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alla richiesta istruttoria de qua, sollecitata anche con una seconda ordinanza.
Può quindi essere fatta applicazione dell’art.64, comma 4 c.p.a., non reputandosi raggiunta la necessaria prova sulla sussistenza dei requisiti in capo al Prof. Lo Verso necessari per far parte della Commissione di valutazione (cfr., in ultimo, TAR Toscana, I, n.148 del 2018).
Ne discende, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente alla rivalutazione della propria posizione (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016 ed anche TAR Lazio, III, n.2386 del 2015), l’illegittimità del conseguente giudizio di non idoneità, da annullare.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5482/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in€1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 4/07/2018