La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è limitata, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, alle questioni inerenti il sorgere, il modificarsi o l’estinguersi del diritto a pensione, a carico totale o parziale dello Stato, restando esclusa la cognizione su controversie attinenti all’istituto della buonuscita e/o trattamento di fine servizio, devolute, per costante giurisprudenza, al sindacato dal giudice del lavoro, rinvenendosi la causa generativa dei suddetti benefici nella prestazione di servizio in costanza del rapporto di impiego.
Corte dei conti reg., Basilicata, 8 luglio 2016, n. 30
Ricercatore – Trattamento di fine servizio – Giurisdizione
PENSIONI
C. Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., 08-07-2016, n. 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8287/C del registro di Segreteria;
proposto dalla sig.ra R. M. A., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, [#OMISSIS#] in Potenza in largo Famiglia Isabelli, n. 2;
contro: l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Potenza e Roma;
avente ad oggetto: avverso nota INPS.6400.08/04/2014.0054213 del 7.4.2014 dell’INPS di Potenza con cui si chiedeva la restituzione di Euro 1.803,35 per l’indebito pensionistico formatosi sul trattamento di fine servizio – iscrizione n. 50019266;
Con l’assistenza del segretario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti e documenti di causa.
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza dell’8.7.2016, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] per l’INPS.
Premesso in
Svolgimento del processo
Con il ricorso all’esame, regolarmente notificato all’INPS, la dott.ssa R. riferisce di aver prestato servizio presso l’università degli Studi di Basilicata, con la qualifica di Ricercatore, sino al 30.6.2001, e che l’I.N.P.D.A.P. di Potenza, con Provv. del 7 settembre 2011, le ha liquidato il trattamento di fine servizio (TFS) [#OMISSIS#] misura lorda di Euro 175.787,99.
Rappresenta anche che l’INPS, Direzione Provinciale di Potenza – Gestione Dipendenti Pubblici, con nota n. 6400.08/04/2014.0054213 del 7.4.2014 le ha comunicato che a seguito di ricalcolo del TFS era emerso che il trattamento effettivamente dovuto era inferiore a quello effettivamente corrisposto, e pertanto ha richiesto la restituzione della somma di Euro 1.803,35 in quanto indebitamente percepita.
Il ricorso all’esame contesta come illegittima la richiesta avanzata dall’INPS con la suddetta nota del 7.4.2014, in quanto non considera che l’art. 1, comma 98 della L. n. 228 del 2012 ha abrogato le disposizioni che avevano introdotto diverse modalità di calcolo del TFS, disponendo anche che “in ogni [#OMISSIS#], non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme erogate in eccedenza”.
Pertanto il ricorso conclude affinchè sia accertato il diritto della ricorrente a percepire il TFS [#OMISSIS#] misura originariamente liquidata con il provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. del 7.9.2011 e sia altresì dichiarata non dovuta la somma di Euro 1.803,35, reclamata in restituzione dall’INPS, in quanto indebitamente percepita a titolo di TFS.
Con memoria depositata in Segreteria il 27.06.2016 si è costituita in giudizio l’INPS ribadendo la legittimità del disposto recupero dell’indebito, in applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 185 del 2012 e concludendo per il rigetto dell’avversa domanda.
Ritenuto in
Motivi della decisione
Come più ampiamente riportato “in fatto”, la ricorrente contesta la rideterminazione in peius del TFS precedentemente liquidato, operata dall’INPS con Provv. del 7 aprile 2014, chiedendo che sia accertato il suo diritto a percepire il TFS [#OMISSIS#] misura originariamente liquidata con il provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. del 7.9.2011, e che sia altresì dichiarata non dovuta la somma di Euro 1.803,35, reclamata in restituzione dall’INPS, in quanto indebitamente percepita a titolo di TFS.
Assume carattere pregiudiziale l’esame della provvista di giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Sul punto va evidenziato che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, è limitata, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, alle questioni inerenti il sorgere, il modificarsi o l’estinguersi del diritto a pensione, a carico totale o parziale dello Stato, restando esclusa la cognizione su controversie attinenti all’istituto della buonuscita e/o T.F.S., devolute, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, al sindacato dal [#OMISSIS#] del lavoro, rinvenendosi la causa generativa dei suddetti benefici [#OMISSIS#] prestazione di servizio in costanza del rapporto di impiego (ex plurimis cfr Sez. I n. 104/2011, Sez. Molise n. 39/2004, Sez. Lazio ord. n. 220/2011, Sez. Basilicata n. 36/2012 e n. 114/2012).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda riguardante T.F.S., indicando – ai sensi dell’art. 59 della L. n. 69 del 2009 – il [#OMISSIS#] ordinario come provvisto di giurisdizione (cfr Cassazione S.U. n. 18038/2008).
Considerato l’esito della controversia, [#OMISSIS#] per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra R. M.A., nei confronti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Potenza e Roma, contrariis reiectis, così decide:
a) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore del [#OMISSIS#] Ordinario;
b) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio successiva all’udienza dell’8 luglio 2016.
Depositata in Cancelleria 8 luglio 2016.