La professione di infermiere professionale non rientra tra le categorie per le quali l’istituto della pensione privilegiata continua ad avere applicazione, a seguito dell’abrogazione della previgente disciplina disposta con l’art. 6 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.La previsione dell’art. 169 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base alla quale la domanda di pensione privilegiata non è soggetta a termini di decadenza perché relativa ad una infermità per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, trova applicazione per i dipendenti dello Stato e non per i soggetti iscritti alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali.
Corte dei conti reg., Sicilia, 14 aprile 2016, n. 336
Pensione diretta di privilegio per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio – Infermiere presso Azienda ospedaliera universitaria
PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 14-04-2016, n. 336
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n.62653 del registro di segreteria, depositato in data 10.8.2015,
ad istanza di
R.A. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
nei confronti di
par. Università degli studi di Messina;
par. Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina;
par. Inps (ex-Inpdap), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 7.4.2016, l’avv.[#OMISSIS#], per il ricorrente; l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’Inps; l’avv. [#OMISSIS#] Donato, per l’Università di Messina; assente l’Azienda ospedaliera.
Svolgimento del processo
Con il ricorso all’odierno esame, il sig. R. ex dipendente dell’Azienda ospedaliera G. Martino di Messina, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata diretta per categoria non inferiore alla terza, tabella A, per l’infezione virale da epatite C, da ritenersi dipendente da causa di servizio. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della pensione privilegiata con riconoscimento degli arretrati a decorrere dalla data della dispensa dal servizio per inabilità.
Rilevava che per la medesima infermità aveva presentato ricorso al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo e, in data 26.3.2012, l’amministrazione aveva concesso il beneficio richiesto.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risultava che in data 18.6.2014, il ricorrente aveva richiesto all’Azienda ospedaliera il pagamento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata; su indicazione dell’Azienda ospedaliera, la domanda di pensione privilegiata era stata poi inoltrata all’Inps di Messina in data 25.7.2014.
In data 1 marzo 2016, si costituiva in giudizio l’Università degli studi di Messina che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso: l’Università rilevava che l’istituto della pensione privilegiata era stato abrogato dall’art.6 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011. In ogni caso, l’istanza di pensione privilegiata presentata dal R. nel 2014 era ampiamente tardiva, ai sensi dell’art.169 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Il Giudice del lavoro di Messina, nella sentenza n.1838/2014, aveva, infatti, ritenuto tardiva anche la domanda rivolta all’ottenimento dell’equo indennizzo, atteso che la patologia si era manifestata nel 1997. In ogni caso, il rapporto di lavoro era cessato il 15.6.2004, mentre l’istanza era stata presentata in data 18.6.2014.
L’Università eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente dovuti. Sollevava, inoltre, eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto il R. aveva svolto l’attività professionale presso il Policlinico G. Martino e, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n. 517 del 1999, nella titolarità delle posizioni giuridiche riguardanti il Policlinico, era subentrata l’Azienda ospedaliera.
Nel merito, rilevava che la prospettazione del ricorrente era disorganica e che l’Università non disponeva di documentazione utile a valutare la posizione del ricorrente. Nel caso doveva, comunque, tenersi conto di eventuali rendite già erogate dall’Inail, competente per la tutela degli infortuni sul lavoro.
Nella stessa data si costituiva in giudizio l’Inps che preliminarmente rilevava l’infondatezza della domanda alla luce dell’art.6 del D.L. n. 201 del 2011. L’Inps, inoltre, contestava la decadenza determinatasi ai sensi dell’art.169 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Evidenziava, poi, che trattandosi di un iscritto alla CPDEL, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo non aveva effetto ai fini della concessione della pensione privilegiata. Ricordava, infine, che per gli iscritti alla CPDEL il beneficio richiesto poteva essere concesso solo se l’infermità in questione ne aveva determinato l’inabilità permanente a prestare ulteriore servizio.
Chiamato il giudizio all’udienza dell’11.3.2016, ne veniva rinviata la trattazione all’udienza odierna su richiesta motivata dell’avv. [#OMISSIS#], alla quale non si opponevano le altre parti presenti.
All’udienza odierna, l’avv. [#OMISSIS#] insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso, allegando che il ricorrente era stato dispensato dal servizio per inabilità e, quindi, la domanda di pensione privilegiata doveva ritenersi sempre ammissibile
Motivi della decisione
1. Come ricordato dalle amministrazioni convenute, il legislatore, nel 2011, è intervenuto sugli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, previsti a favore dei dipendenti pubblici, disponendo che “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.”
Atteso che l’odierno ricorrente, già infermiere professionale presso il Policlinico G. Martino di Messina, non rientra tra le categorie per le quali l’istituto della pensione privilegiata continua ad avere applicazione, occorre verificare se ricorra una delle ipotesi prese in considerazione dalla disposizione transitoria dell’ultimo periodo, ovvero se l’istanza di pensione privilegiata possa ancora avere corso, perché (i) si tratta di un procedimento già aperto alla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L. (6 dicembre 2011); ovvero (ii) di un procedimento per il quale alla stessa data non è ancora scaduto il termine di presentazione della relativa istanza, o, ancora, (iii) si tratta di un procedimento instaurabile d’ufficio.
1.1. La fattispecie descritta sub (i) deve essere esclusa perché la prima domanda di pensione privilegiata versata gli atti risale al 18.6.2014.
1.2. Deve, altresì, essere esclusa la fattispecie descritta sub (ii).
Il ricorrente, nel ricorso, sostiene che la sua domanda di pensione privilegiata non è soggetta a termini di decadenza perché relativa ad una infermità per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Tale è la previsione dell’art.169 del D.P.R. n. 1092 del 1973 che, tuttavia, trova applicazione per i dipendenti dello Stato e non per i soggetti iscritti alla CPDEL come l’odierno ricorrente.
La disposizione che, avuto riguardo all’attività svolta dal ricorrente, regolamenta le modalità temporali di presentazione dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della spettanza della pensione privilegiata è l’art. 14 della L. n. 274 del 1991, recante “Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.”
Non sono, infatti, applicabili né l’art.5 del TU n.1092 del 1973 che disciplina fattispecie diversa, ovvero il diritto alla pensione ordinaria diretta dei dipendenti dello Stato, né l’art.169 del medesimo Testo unico che riguarda il trattamento privilegiato dei medesimi dipendenti statali.
La norma che, invece, qui interessa, al comma 1, prevede, fra l’altro, che “A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato”.
Tale parametro normativo pone un onere inequivocabile a carico degli aspiranti destinatari del trattamento privilegiato imponendo loro l’assunzione della pertinente iniziativa entro un circoscritto orizzonte temporale.
L’arco temporale entro cui la richiesta può essere fatta è di un quinquennio decorrente dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato.
La Corte costituzionale, recentemente, è intervenuta su tale articolato dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.14 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.” (sentenza n.43/2015).
Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, poiché, come si apprende dalla sentenza del giudice del lavoro di Messina n. 1838/2014, la malattia si era manifestata nell’aprile 1997.
Inoltre, la dispensa dal servizio per inabilità del ricorrente, menzionata per la prima volta all’udienza odierna, non risulta documentata né dagli atti di parte, né dal fascicolo amministrativo depositato dall’Università.
Considerato, pertanto, che il ricorrente è cessato dal servizio nel 2004, l’istanza di pensione privilegiata presentata nel 2014 è chiaramente tardiva e, alla data del 6 dicembre 2011, era abbondantemente decorso il termine quinquennale previsto dall’art.14 della L. n. 274 del 1991.
1.3. Quanto alla fattispecie sub (iii) nessun elemento agli atti consente di ritenere che si sia verificata un’ipotesi di instaurazione d’ufficio del procedimento, atteso che da quanto si legge nello stesso ricorso, altra infermità ha portato alla dispensa dal servizio del ricorrente.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto l’istanza di pensione privilegiata presentata nel giugno 2014 è tardiva alla luce del disposto dell’art.14 della L. n. 274 del 1991 e, comunque, diretta ad ottenere una prestazione non più prevista dal nostro ordinamento dopo il 6 dicembre 2011.
3. In considerazione della peculiarità della fattispecie, si dispone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria 14 aprile 2016.