Corte dei conti reg., Lombardia, 11 marzo 2016, n. 39

Personale ATA – Danno indiretto – Condanna ateneo al risarcimento in favore del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori

Data Documento: 2016-03-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di condanna dell’Ateneo, da parte del Giudice del lavoro, al risarcimento in favore del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori, non sussiste responsabilità erariale in capo al diretto superiore del dipendente in questione, che materialmente aveva affidato tali mansioni, qualora l’università avesse a disposizione documentazione idonea a conoscere gli incarichi effettivamente svolti dal dipendente e, più volte, abbia negato il riconoscimento delle mansioni superiori. In capo al diretto superiore, in questa ipotesi, non si può infatti rilevare l’elemento psicologico della colpa grave.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., 11-03-2016, n. 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
[#OMISSIS#] Motolese – [#OMISSIS#] f.f.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Referendario – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28374 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro il Sig. F.P., nato a M. (B.) il (…) e residente a B., via D., n. 213, C.F. (…), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Milano ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Brescia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, [#OMISSIS#] Cinque Giornate, n. 5.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19; la L. 14 gennaio 1994, n. 20; il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.
VISTO l’atto introduttivo.
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 2 marzo 2016, il Referendario relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero in persona dei Sostituti Procuratori Generali [#OMISSIS#] Napoli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il [#OMISSIS#].
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 3 novembre 2015, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. F.P. per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Università degli studi di Brescia, del complessivo danno erariale, arrecato con condotte ritenute gravemente colpose, pari ad Euro 22.675,10 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura riceveva dal Responsabile del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza dell’Università degli Studi di Brescia con note rispettivamente del 6 ottobre 2011 e 1 marzo 2012 specifica notizia di danno (all. n. 1 del fascicolo della Procura), basata essenzialmente sulla “… condanna da parte del [#OMISSIS#] del Lavoro al risarcimento in favore del dott. T. [#OMISSIS#], dipendente dell’Università, per lo svolgimento di mansioni superiori”.
In particolare, la Procura erariale precisa che “… si esponeva che il [#OMISSIS#] del Lavoro aveva accertato il compimento da parte del T., per il periodo 01.04.2003 – 31.12.2007, di mansioni riconducili alla categoria D, di cui alla tabella allegata al CCNL di comparto 9 agosto 2000, e che siffatte mansioni erano superiori a quelle previste dal profilo di inquadramento del medesimo, che era categoria C …”.
In sintesi, dunque, il Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro con sentenza n. 299/11 del 18 febbraio 2011 condannava l’Università degli Studi di Brescia “… a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il risarcimento del danno pari alla differenza tra le due posizioni economiche nel prefato arco temporale di oltre quattro anni e mezzo, oltre alle spese processuali”.
Tale sentenza veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 511/2011 del 13 dicembre 2011, di condanna alla rifusione delle spese del grado.
Successivamente, il Prorettore vicario dell’Università di Brescia con relazione del 14 dicembre 2012 comunicava al Requirente che “… in data 15.04.2004 il dott. T. aveva presentato all’Ateneo istanza di riconoscimento di mansioni superiori svolte a partire dall’aprile 2003 presso l’ufficio “Controllo di Gestione”, sotto la responsabilità del Sig. F.P. e che alla stessa era stato dato riscontro negativo con nota a firma del Rettore, [#OMISSIS#] quale – sentito il Direttore Amministrativo – si negava la fondatezza dell’istanza. Successivamente, nel 2007 era stato proposto dall’interessato il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro …, nel cui collegio veniva designato il Direttore Amministrativo dell’Università e che, stante l’esito negativo dello stesso, nel giugno 2008 veniva depositato ricorso al Tribunale di Brescia …”.
In sintesi, la Procura, dopo aver acquisito ed esaminato “… gli atti dei due gradi del giudizio lavoristico ivi compresi i verbali di causa …” ha inteso evidenziare che “in entrambi i gradi di giudizio il Tribunale e la Corte d’Appello hanno rinvenuto nell’attività svolta dal ricorrente il tratto caratterizzante della categoria D rispetto alle mansioni corrispondenti alla categoria C …”.
Ancora la Procura precisa poi che “a seguito della condanna dell’Amministrazione in favore del T. in entrambi i gradi di giudizio, l’Avvocatura dello Stato rendeva parere negativo all’impugnazione della sentenza di appello … che dunque passava in giudicato (Doc. 5). Il ricorrente veniva interamente ristorato del danno riconosciuto in sede giurisdizionale, con un esborso complessivo a carico dell’Amministrazione pari a Euro 32.393,01 (Doc. 3 all. a9)”.
Sempre il Requirente, dopo aver acquisito ulteriore documentazione tra cui lo Statuto, il Regolamento di Contabilità dell’Ateneo e le relazioni dell’ANVUR 2005 – 2007 “… ha potuto verificare l’effettivo svolgimento di mansioni superiori da parte del T.”, così come analiticamente descritte nell’atto di citazione (cfr. pag.ne da 6 a 10 dell’atto di citazione).
Per il Requirente evidenze probatorie di quanto sopra affermato sarebbero individuabili [#OMISSIS#] relazione dell’attività svolta dall’Ufficio di Supporto, nonché nelle schede relative [#OMISSIS#] anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
In particolare, dopo un ulteriore approfondimento istruttorio relativamente alle menzionate schede “… versate dal dott. T. nel giudizio lavoristico, ne è emersa la rilevanza e piena attendibilità ai fini della presente contestazione”.
A tal proposito infatti “… l’Amministrazione ha precisato … che le schede allegate al ricorso sono un’estrazione dal [#OMISSIS#] web del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e derivano dall’inserimento dei dati statistici sulla piattaforma CNVSU …” e che “… il P. … quale responsabile dell’ufficio, rispondeva della qualità e correttezza dei dati inseriti [#OMISSIS#] piattaforma CNVSU nei confronti del Nucleo …”.
In sostanza, per la Procura vi è piena prova del fatto che “… le funzioni svolte dal dott. T. siano consistite, da un lato, [#OMISSIS#] collaborazione diretta con il Nucleo di Valutazione, [#OMISSIS#] cura delle istruttorie e degli adempimenti di riferimento; dall’altro, nel ruolo di referente dell’Ufficio nei rapporti con le altre strutture universitarie, così come con soggetti terzi …”.
Inoltre per il Requirente, “… il P. ha confermato in sede di escussione testimoniale nel processo del lavoro che tutte le attività proprie di coordinamento precedentemente svolte, fino all’aprile 2003 dalla dott.ssa S. (cat. D posizione economica – D1), con la progressione di carriera e il trasferimento di quest'[#OMISSIS#] sono state assegnate al dott. T. …”.
Al [#OMISSIS#] della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, notificava sia al Sig. P., [#OMISSIS#] veste di funzionario responsabile dell’assegnazione delle mansioni al dott. T., sia al Dott. Bresciani, in qualità di Direttore Amministrativo dell’Università, specifico invito a dedurre.
La contestazione complessiva del danno erariale indiretto era pari ad Euro 32.393,01 oltre accessori di cui:
– Euro 22.675,10 nei confronti del P. a fronte di un apporto causale del 70% quale diretto superiore del T.;
– Euro 9.717,91 nei confronti del Bresciani, quale Direttore amministrativo, a fronte si un apporto causale omissivo del 30%.
Sempre la Procura riferisce poi che entrambi gli invitati hanno presentato deduzioni difensive, chiedendo però solo il Bresciani di essere anche sentito personalmente (all.ti nn. 7 e 8 del fascicolo della Procura).
L’Audizione del Bresciani è avvenuta in data 7 luglio 2015 (all. n. 9 del fascicolo della Procura).
Successivamente, quest'[#OMISSIS#] ha provveduto a risarcire all’Amministrazione Universitaria la quota parte di danno a lui contestata, comprensiva di accessori, per un importo totale pari ad Euro 10.600,48 (all. n. 10 del fascicolo della Procura).
Tanto precisato, non essendo le argomentazioni difensive del P. risultate idonee a superare l’addebito di responsabilità sulla base delle evidenze istruttorie, la Procura ritiene esser stata raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo a questi.
Al riguardo il Requirente precisa che sostanzialmente risultano condivisibili “… le conclusioni del [#OMISSIS#] del Lavoro di Brescia, in entrambi i gradi di giudizio, laddove evidenzia che le caratteristiche della posizione D1 sono ravvisabili nell’attività … svolta dal dott. T.” e che “deve darsi, quindi, per accertato e incontrovertibile il dato fattuale (e giuridico) che il T. ha espletato mansioni di un livello superiore al proprio, per oltre quattro anni e mezzo, ragion per cui la pretesa avente ad oggetto il delta retributivo rispetto alla qualifica superiore appare pienamente fondata”.
Con riferimento poi alla condotta antigiuridica posta in essere dal convenuto, consistente nell’aver affidato al T. mansioni proprie di una qualifica superiore, la Procura riporta ampio stralcio della sentenza della Sezione Lazio n. 1347/2011.
Ancora, in ordine all’elemento soggettivo il Requirente afferma che “… la giurisprudenza contabile è concorde nel ritenere che l’affidamento ad un dipendente pubblico di mansioni proprie di una qualifica superiore … costituisce colpa grave al verificarsi di determinate circostanze, quali ad esempio la mancata ricognizione delle risorse umane esistenti nell’ambito dell’ufficio, finalizzata alla ricerca di personale in possesso di adeguata qualifica; la lunga durata dell’incarico stesso; la mancata attivazione della linea gerarchica sovraordinata per sopperire, con personale idoneo alla riscontrata carenza …”.
Per la Procura “… la vicenda assume contorni particolarmente gravi atteso che:
– per l’intero periodo … il sig. P. non risulta aver mai formalizzato alcun ordine di servizio al fine di definire le mansioni del T. …;
– il dott. T. si era tempestivamente attivato per rivendicare il proprio diritto al differenziale retributivo, con intimazione scritta rivolta anche – per conoscenza – al medesimo P.: a fronte di tale richiesta non risulta formalizzata alcuna verifica da parte dell’odierno convenuto …;
– … [#OMISSIS#] gestione della controversia stragiudiziale e giudiziale, un ruolo significativo è stato rivestito dall’affidamento nel corretto esercizio delle prerogative di gestione del personale da parte del convenuto;
– non risulta [#OMISSIS#] atti nessuna nota/segnalazione da parte del P. relativamente alle dichiarazioni circa carenze di personale o altre criticità nell’ufficio di cui era titolare;
– i compiti della dott.ssa S., al momento del trasferimento di quest'[#OMISSIS#], dovevano essere svolti dal P. medesimo in prima persona, essendo in ufficio l’unico funzionario di livello E.P. …”.
In sintesi per il Requirente risulta “… acclarato che il P. ha inizialmente adibito il T. a mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento e, successivamente, ha consentito e (quantomeno) agevolato, con condotta passiva/omissiva anche sub specie di mera inerzia, il cristallizzarsi per lungo tempo di siffatta situazione, [#OMISSIS#] facendo per ricondurla a legalità, in mancanza di qualsivoglia specifica documentata ragione giustificatrice”.
Da [#OMISSIS#], con riferimento al quantum del danno erariale qui in contestazione la Procura precisa che dall’importo complessivo pari ad Euro 32.393,01 [#OMISSIS#] espunti 9.717,91 già rifusi dal Bresciani all’Amministrazione danneggiata (pari al 30% del danno complessivo).
Pertanto, il danno erariale residuale di cui dovrà rispondere il P. è pari ad Euro 22.675,10 (ovvero il 70% di Euro 32.393,01).
Infine, il Requirente dopo aver sintetizzato le argomentazioni difensive fornite dalla difesa del P. in sede di invito a dedurre ne ha puntualmente contestato la fondatezza precisando innanzitutto che “… si prende atto che è incontestato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del T. …”.
In particolare la Procura con riferimento all’asserita mancanza di competenze giuridiche in capo al P. ha precisato che “… come emerge dal C.V. del P. … l’odierno convenuto all’epoca della vicenda aveva sviluppato una specifica competenza giuscontabile ed amministrativa …”.
Con riferimento poi alla posizione [#OMISSIS#] dall’Università [#OMISSIS#] gestione della vicenda si fa invece presente che “… [#OMISSIS#] gestione della controversia stragiudiziale e giudiziale, le determinazioni dell’Amministrazione Universitaria si sono principalmente basate sull’assunto … del corretto esercizio delle prerogative di gestione del personale da parte dell’odierno convenuto, [#OMISSIS#] cui sfera di competenza … si collocava la vicenda in questione … Nessun ragionevole affidamento poteva, dunque, derivare in capo al P. dalle difese giudiziali dell’Università: l’Amministrazione … ha ritenuto di negare lo svolgimento di mansioni superiori da parte del T. principalmente per il fatto che tali mansioni superiori rientravano nelle prerogative del P. medesimo …”.
In definitiva, la Procura erariale chiede che l’odierno convenuto risponda per il danno erariale indiretto arrecato all’Università degli Studi di Brescia per l’importo pari ad Euro 22.675,10 oltre a rivalutazione ed interessi.
In data 11 febbraio 2016 si è costituito il P. che dopo aver analiticamente ricostruito in fatto la vicenda ha eccepito nel merito l’insussistenza della colpa grave.
In particolare, la difesa del convenuto precisa che “… non c’è prova che il sig. P. potesse fare due lavori, mentre è ovvio che l’amministrazione dell’Università sapeva benissimo di avere sottratto all’ufficio del sig. P. la dott.ssa S. che svolgeva primariamente l’attività di supporto del nucleo di valutazione”.
Inoltre, per il P. “a fronte della prima richiesta del dott. T., il Rettore in data 11 [#OMISSIS#] 2004 prot. (…) … ha respinto la pretesa perché priva di fondamento ai sensi della vigente normativa e non già perché fosse dubbio lo svolgimento delle mansioni dichiarate o si confidasse che quanto esposto non fosse vero, stante il dovere del sig. P. di gestire correttamente il personale. Questa superiore valutazione … ha fatto sì che il convenuto non abbia ritenuto fosse necessario attivarsi per impedire al dott. T. di svolgere le mansioni che secondo il Rettore non comportavano lo svolgimento di mansioni superiori”.
Sempre la difesa prosegue affermando che “la citazione … oltre a dedurre arbitrariamente dalle difese dell’amministrazione il predetto affidamento colloca erroneamente poco dopo l’inizio della vicenda ([#OMISSIS#] 2004) quella che è una deduzione difensiva espressa praticamente a cose fatte, e così fa intendere che l’avere negato sin dal 2004 gli emolumenti richiesti sarebbe frutto di un erroneo affidamento sulla circostanza che le mansioni svolte dal dott. T. non avevano i requisiti per essere ritenute superiori … in quanto al sig. P. sarebbe spettato di impedire tale svolgimento”.
Per la difesa del P. dunque “… i fatti, ovvero le mansioni effettivamente svolte dal dott. T. erano noti e incontestati; le mansioni erano proprio quelle citate dall’interessato sin dalla sua prima istanza del 15 aprile 2004 …; erano quelle che il sig. P. indicava nelle sue relazioni [#OMISSIS#] organi superiori dell’Università, ed erano proprio quelle che, come anche la citazione a pag. 11, vennero financo esposte [#OMISSIS#] piattaforma del CNSVU … quindi pienamente note alla amministrazione”.
Tali circostanze a parere della difesa emergerebbero testualmente dalla stessa lettura delle sentenze emesse in primo e secondo grado dal Tribunale prima e poi dalla Corte d’Appello di Brescia.
In sintesi, la difesa evidenzia che il diniego rettorale dell’11 [#OMISSIS#] 2004 “… non è stato poi seguito … da alcuna indicazione, neppure riservata, che suggerisse al sig. P. di sottrarre al dott. T. le mansioni in atto …” e che “i due successivi ulteriori dinieghi opposti dall’Università alle richieste economiche del dott. T., intervengono … il 28/6/2007 e il 30/8/2007 … e non contengono neppure essi alcuna contestazione sulle mansioni effettivamente allegate dal dott. T. a sostegno della sua richiesta …”.
Dunque, per la difesa “… una corretta e realistica ricostruzione della vicenda … impone di escludere che il sig. P. versi in colpa grave, almeno per il periodo successivo all’11 [#OMISSIS#] 2004, … avendo gli organi gerarchici sovraordinati al convenuto escluso in diritto che spettassero maggiori emolumenti al dott. T., pur essendo ben note le mansioni effettivamente svolte, questo ha fatto sì che il convenuto … non abbia ritenuto fosse necessaria attivarsi per impedire al sig. T. di svolgere le mansioni che anche secondo il Rettore non davano diritto a maggiori emolumenti”.
Inoltre, a parere della difesa per lo stesso “… periodo precedente, compreso tra l’inizio dello svolgimento delle mansioni superiori (aprile 2003) e l’11 [#OMISSIS#] 2004 deve escludersi la colpa grave del convenuto … posto che se non sono stati ritenuti in colpa grave né il rettore, né il responsabile dell’ufficio legale dell’università dott. Amiconi … pur non avendo essi correttamente valutato … la sussistenza in diritto dei presupposti per il riconoscimento degli emolumenti per mansioni superiori pretesi dal dott. T., allora non si vede perché dovrebbe adottarsi diverso metro di giudizio nei confronti dell’odierno convenuto”.
Tanto precisato, la difesa afferma poi che se mai un’ipotesi di colpa grave sarebbe individuabile [#OMISSIS#] condotta del Responsabile dell’ufficio legale dell’Università Dott. Amiconi, sia che questi avesse errato in diritto nel predisporre o comunque avallare i dinieghi opposti dall’Università al Dott. T., sia che questi avesse errato in fatto, nel dare luogo ai predetti dinieghi senza avere verificato le mansioni del T., così come risultanti dai documenti che quest'[#OMISSIS#] stesso citava.
Infine sempre in ordine al profilo soggettivo della colpa grave, la difesa ha inteso evidenziare che “… il sig. P. non ha alcuna competenza giuridica, avendo solo la maturità classica, e vanamente la citazione … afferma il contrario allegando il curriculum del convenuto, dal quale risulta che esso ha sì frequentato qualche corso di contabilità, ma nessuno che potesse essere minimamente utile ad interpretare la ben diversa e non agevole materia del diritto del lavoro pubblico”.
Ancora la difesa in subordine contesta la sussistenza della prova del danno dovendosi nel [#OMISSIS#] di specie tenere conto del vantaggio conseguito dalla P.A..
A tal proposito si precisa infatti che ad avviso della difesa l’art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui in materia di esborsi derivanti dall’esercizio di mansioni superiori non si può tener conto del vantaggio ottenuto dall’amministrazione, non è applicabile al [#OMISSIS#] di specie in quanto [#OMISSIS#] speciale applicabile alla sola categoria dei dirigenti come espressamente precisato [#OMISSIS#] richiamata [#OMISSIS#].
Pertanto, “non può negarsi che la p.a. a fronte dell’esborso sostenuto abbia conseguito un vantaggio commisurabile al predetto esborso, e, comunque, non si può ritenere che il danno subito sia senz’altro pari all’esborso sostenuto …”.
Per quanto poi riguarda la quantificazione del danno in contestazione la difesa precisa per prima cosa che “… le spettanze per mansioni superiori, da aprile 2003 a dicembre 2007, ammontano solo ad Euro 16.142,67, dove invece l’importo complessivo indicato nell’invito a proporre deduzioni, pari ad Euro 32.393,01, comprende anche IRAP a carico dell’amministrazione (Euro 1.372,02), spese legali dei due gradi (Euro 7.770,62) ed interessi legali (Euro 2.275,44) maturati anche in corso di giudizio”.
Tanto premesso, la difesa ritiene dunque che “… non sia dato di ascrivere a colpa grave del sig. P. il [#OMISSIS#] esborso sostenuto dalla p.a. per spese legali e interessi maturati in corso di causa, atteso che l’Università ha resistito in giudizio non già perché tratta in errore da una valutazione dei fatti distorta a causa di negligenze del sig. P. … ma per effetto di una errata … valutazione giuridica della fattispecie …”.
In sintesi, a parere della difesa, tutte le sopra menzionate considerazioni “… concorrono … se non ad escludere la responsabilità del sig. P. … quanto meno a far ritenere fortemente esagerata la quantificazione percentuale al 70% della responsabilità del convenuto …”.
Quindi, “si chiede … in ulteriore subordine che la percentuale di responsabilità del sig. P. per il danno che dovesse ritenersi provato venga congruamente ridotta, al 30% o [#OMISSIS#] diversa frazione che questa Corte dovesse ritenere di giustizia”.
Infine, la difesa chiede in estremo subordine l’esercizio del potere riduttivo.
Nell’udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
Tutto ciò premesso, la causa è stata [#OMISSIS#] in decisione.
Ritenuto in
Motivi della decisione
Per prima cosa il Collegio deve precisare che, [#OMISSIS#] fattispecie in esame, si verte in tema di danno cosiddetto indiretto, relativo al risarcimento che l’Università di Brescia ha dovuto versare al Dott. T. in virtù del riconoscimento in via definitiva a quest'[#OMISSIS#] da parte del [#OMISSIS#] del Lavoro di mansioni superiori, rispetto a quelle previste dal profilo di inquadramento del medesimo per il periodo 1 aprile 2003 – 31 dicembre 2007.
Tanto precisato, deve rilevarsi, come evidenziato tra l’altro dal Requirente, che quanto accertato dal [#OMISSIS#] del Lavoro, ovvero lo svolgimento di mansioni superiori da parte del T., non è stato contestato dalla difesa del P..
Dunque, partendo da questo presupposto di fatto incontestato il Collegio è chiamato a valutare se [#OMISSIS#] condotta del P. siano ravvisabili tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e il danno subito dall’ente e l’elemento soggettivo della colpa grave.
A questo punto va ricordato che sostanzialmente la Procura fa discendere la diretta responsabilità del convenuto su gran parte del danno complessivo (il 70%), così come quantificato, sul fatto che questi ha affidato al T. mansioni proprie di una qualifica superiore, consentendo poi il cristallizzarsi di tale situazione “… in mancanza di qualsivoglia specifica e documentata ragione giustificatrice” (cfr. pag.ne 24 e 25 dell’atto di citazione).
Inoltre, va altresì evidenziato che la Procura nega qualsiasi principio di affidamento del P. nel comportamento tenuto dall’Amministrazione Universitaria [#OMISSIS#] vicenda in esame, idoneo ad affievolire la gravità della colpa in capo a questi, atteso che “… l’Amministrazione … ha ritenuto di negare lo svolgimento di mansioni superiori da parte del T. principalmente per il fatto che tali mansioni superiori rientravano nelle prerogative del P. medesimo e, dunque, ragionevolmente esse dovevano essere svolte da quest'[#OMISSIS#] in via esclusiva (e non in larga parte dal T., come invece avvenuto in concreto alla luce dell’istruttoria del giudizio del lavoro in ben due gradi di giudizio)” (cfr. pag. 28 dell’atto di citazione).
Tanto premesso, il Collegio deve invece rilevare, dopo un attento vaglio di tutta la documentazione in atti, che in realtà il riconoscimento definitivo, in sede di giudizio lavoristico, dello svolgimento di mansioni superiori da parte del T. non è stato frutto di una attività “istruttoria … in ben due gradi di giudizio” che alla fine ha portato al disvelamento di una condizione in concreto ben diversa da quella invece creduta dall’Amministrazione Universitaria, ma piuttosto di una semplice “… lettura della documentazione … versata in atti …” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado del [#OMISSIS#] del Lavoro del Tribunale di Brescia) ed in particolare della relazione annuale dell’attività svolta dall’Ufficio di Supporto nell’anno 2003.
Sul punto in modo inequivocabile il [#OMISSIS#] di prime cure afferma che “tale attività risulta sostanzialmente confermata anche nelle schede relative [#OMISSIS#] anni 2004, 2005, 2006, 2007, così come viene ribadito – nelle schede relative alle mansioni svolte dal Sig. P. – che l’attività di supporto è stata svolta quasi esclusivamente dal Dott. T.” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado del [#OMISSIS#] del Lavoro del Tribunale di Brescia).
Dunque nessuna attività di maieutica istruttoria da parte del [#OMISSIS#] del lavoro, ma una semplice constatazione documentale.
In sostanza, quindi, l’Università fin dal 2003 aveva a disposizione documentazione idonea per conoscere in concreto le mansioni svolte dal T., a ciò si aggiunga che il paventato affidamento riposto invece dall’Amministrazione Universitaria nel fatto che tali superiori funzione sarebbero state svolte dal P. è smentito per tabulas dallo stesso [#OMISSIS#] del Lavoro.
Infatti, in proposito il [#OMISSIS#] di seconda istanza ha precisato che “l’esistenza di un superiore gerarchico, funzionario apicale di elevata qualifica, non è di per se stessa sufficiente per escludere una struttura organizzativa con diversi gradi di autonomia” (cfr. pag. 9 della sentenza della Corte d’Appello di Brescia).
A questo punto il Collegio ritiene utile richiamare la documentazione in atti idonea a suffragare quanto sopra affermato.
In particolare:
– lettera a firma del Dott. T. del 15 aprile 2004 indirizzata al Rettore ed al Direttore Amministrativo dell’Università e per conoscenza al P. in cui tra le altre cose si afferma espressamente che “a partire dall’aprile 2003, come si evince dalle Relazioni sull’attività dell’Ufficio redatte dal Sig. P., al sottoscritto sono state assegnate, oltre alla gestione del Sistema Informativo della Ricerca fino a quel momento svolta, le funzioni della Dott.ssa S., categoria EP”;
– lettera della Segreteria Provinciale UILPA del 24 [#OMISSIS#] 2007 indirizzata sempre al Rettore e al Direttore Amministrativo dell’Università in cui tra le altre cose si precisa che “risulta [#OMISSIS#] atti, che da quella data il Dott. T. si sia visto assegnare i compiti che erano svolti dalla Dott.ssa S., la quale ha acquisito un nuovo profilo professionale “EP” a far data dal 1 luglio 2002″.
Dunque, nonostante il reiterato richiamo a documentazione assolutamente idonea a far costatare quale fosse la [#OMISSIS#] condizione di lavoro del T., l’Amministrazione universitaria ha negato in più occasioni ed in diverse sedi, malgrado la qualificata valutazione di un Direttore Amministrativo e di un Responsabile legale, il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte da quest'[#OMISSIS#].
Ovvero con:
– la lettera dell’11 [#OMISSIS#] 2004 indirizzata al Dott. Traini in cui, tra le altre cose, si afferma che “in riferimento alla richiesta di riconoscimento di funzioni superiori … sentito il Direttore Amministrativo, la stessa non è suscettibile di accoglimento …”;
– lettera del 28 giugno 2007 indirizzata alla Segreteria Provinciale UILPA in cui si precisa, tra le altre cose, che “… nell’Ufficio … è da sempre compresente in qualità di Responsabile inquadrato [#OMISSIS#] categoria professionale EP il Sig. F. P. e tale circostanza induce a ritenere l’insussistenza dei requisiti della prevalenza, della autonomia e della responsabilità [#OMISSIS#] esecuzione dei nuovi compiti dell’istante …”;
– lettera del 30 agosto 2007 indirizzata al Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale – Ufficio Conciliazione in cui si ribadisce sostanzialmente quanto sopra riportato;
– processo verbale di conciliazione del 2 ottobre 2007 in cui si evidenzia, tra le altre cose, che “l’Università degli Studi di Brescia, come rappresentata, respinge le richieste di controparte”.
Da [#OMISSIS#], il Collegio ravvisa ulteriori utili elementi per non qualificare come gravemente colposa la condotta tenuta dal P. [#OMISSIS#] vicenda in esame dalle seguenti circostanze di fatto rilevate [#OMISSIS#] seguente documentazione:
– segnalazione di danno erariale del 12 novembre 2012 a firma dell’allora Responsabile del Servizio Legale dell’Università di Brescia Dott. [#OMISSIS#] Amiconi, in cui si afferma, tra le altre cose, che “… egli aveva istruito (in sede di controdeduzioni) due vertenze di lavoro attivate da dipendenti interni e richiedenti il riconoscimento economico per esercizio di mansioni superiori che hanno poi comportato per l’Ateneo la soccombenza, sia in 1, che in 2 grado di giudizio”;
– relazione a seguito di segnalazione di danno erariale del 20 dicembre 2012 a firma dell’allora Prorettore Vicario dell’Università di Brescia Prof. [#OMISSIS#] Marioli in cui si precisa, tra le altre cose, che “[#OMISSIS#] tutto il periodo di svolgimento del contenzioso il Sig. P. mantiene ferme le mansioni dell’interessato, stante la posizione di negazione delle mansioni superiori da parte dell’Amministrazione stessa” ed ancora che “non è possibile omettere che suscita qualche perplessità la segnalazione del dott. Amiconi, il quale in un primo tempo, [#OMISSIS#] sua qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, ha seguito l’intero iter procedimentale delle pratiche Traini/Massardi e, successivamente alla sua ricollocazione come responsabile della Segreteria Amministrativa del Settore Acquisizioni, edilizia e sicurezza a far data dal 01.06.2012, ha inteso informare gli organi in indirizzo”.
Non essendo, quindi, riscontrabile nel [#OMISSIS#] in esame, sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, il profilo della colpa grave [#OMISSIS#] condotta tenuta dal P., la domanda della Procura deve essere rigettata.
Infine, [#OMISSIS#] liquidati onorari e diritti nei riguardi della difesa del convenuto, stante il proscioglimento nel merito. A tal proposito il Collegio, tenuto conto della natura e dell’oggetto della causa, ritiene che dette competenze possano essere liquidate nell’importo pari ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento//00) per onorari e per i diritti spettanti al difensore del convenuto. Ai predetti importi deve anche aggiungersi il 15,00% di spese generali, l’I.V.A. e la C.P.A..
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando rigetta la domanda proposta nei confronti del convenuto.
[#OMISSIS#] a carico dell’Università degli Studi di Brescia, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543 del 23 ottobre 1996conv. con L. n. 639 del 20 dicembre 1996, le somme che detta Amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa al P., così come liquidate in motivazione.
Così deciso in Milano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 2 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria 11 marzo 2016.