Corte dei conti reg., Umbria, 9 marzo 2016, n. 18

Indebita percezione borsa di studio dottorato

Data Documento: 2016-03-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste responsabilità erariale in capo al soggetto che abbia conseguito la partecipazione a un dottorato presso un ateneo – e soprattutto abbia fruito della relativa borsa di studio – illecitamente, ossia in base ad una domanda nella quale non è stata data corretta indicazione né del fatto che egli fosse dipendente di altra amministrazione (in palese violazione delle disposizioni dell’art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476), né che avrebbe fruito di altra borsa di studio per analogo dottorato di ricerca presso un’altra università.Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (sul c.d. “danno obliquo”), attesa la posizione di dipendente dell’amministrazione della Difesa del convenuto e di danneggiante di un’università; la giurisdizione comunque sussisterebbe anche per lo sviamento dei fondi pubblici realizzato dal convenuto (quale “privato” cittadino) a danno della surrichiamata università.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti [#OMISSIS#] Sez. giurisdiz., Sent., 09-03-2016, n. 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbriacomposta dai seguenti Magistrati :
Dott. [#OMISSIS#] Canale – [#OMISSIS#] .
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere-Relatore
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. F.R. (cf: (…)), nato (…).
Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n. 12100 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 13/1/2016, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: il relatore, [#OMISSIS#] persona del Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; il P.M., [#OMISSIS#] persona della dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; assente e non rappresentato il convenuto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che:
– Con atto di citazione depositato il 17/9/2014, la Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il sig. F.R., quale fruitore di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico” presso l’Università degli Studi di Perugia, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 14.539,44 a favore della predetta Università, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio (quest’ultime a favore dello Stato), corrispondente al danno provocato all’Università stessa per l’indebita percezione della menzionata borsa di studio;
– nell’atto introduttivo della causa, la Procura ha precisato che il sig. R.T. era risultato vincitore di una delle borse di studio per il dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico”, di cui al decreto rettorale n. 1640 del 31 luglio 2008 e che il Ministero della Difesa (amministrazione di appartenenza del predetto), con nota n.1844 del 18 gennaio 2010, aveva comunicato che il medesimo “risultava iscritto contemporaneamente anche all’Università degli Studi di Verona”, per altro dottorato di ricerca (in “Diritto Costituzionale Italiano Europeo”), con fruizione di una borsa di studio anche per tale dottorato;
– per ottenere le menzionate borse di studio il convenuto aveva presentato apposite domande il 13 ed il 16 febbraio 2009, rispettivamente presso l’Ateneo di Verona e di Perugia, puntualizzando in quest'[#OMISSIS#] domanda di non fruire di “altra borsa” e di non essere “dipendente pubblico”;
– successivamente, con nota del 28/1/2010 il sig. R.T. aveva rinunciato al corso del dottorato in “Diritto Pubblico”, presso l’Università degli Studi di Perugia;
– la medesima Università aveva denunciato la vicenda alla Procura della Repubblica di Perugia e si era poi costituita parte civile nel procedimento penale nei confronti del predetto, per il danno conseguente alla indebita percezione dei ratei della ricordata borsa di studio, pari ad Euro 14.539,44;
– ravvisando nei fatti descritti una ipotesi di responsabilità erariale, la Procura Regionale presso questa Sezione ha invitato il sig. R.T. a dedurre, ai sensi dell’ art. 5 della L. n. 20 del 1994 e s.m.i., senza che tuttavia il medesimo abbia presentato controdeduzioni;
– all’udienza del 28/10/2015, il P.M. ha depositato la sentenza penale n.15/861 del 19/6/2015, con la quale il Tribunale di Perugia ha riconosciuto il convenuto colpevole dei reati ascrittigli per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio, condannandolo anche al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva per le parti civili costituite in quel giudizio, Ministero della Difesa (Amministrazione di appartenenza del predetto) e Ministero dell”Università degli Studi di Perugia, nell’ammontare – rispettivamente – di Euro 28.000,00 ed Euro 19.000, 00, per i danni subiti dalle parti medesime non ancora provati – in quella sede – “nel loro preciso ammontare” (v. ultime due pagine della copia della menzionata sentenza penale depositata in aula da parte attrice);
– con ordinanza n. 031/2015, emessa a seguito della predetta pubblica udienza, sono state chieste notizie in merito all’eventuale impugnativa della menzionata sentenza penale n.15/861 e sul suo passaggio in giudicato;
– con nota n.5902 del 27/11/2015, la Procura ha trasmesso una pec del “Responsabile Area Penale” del Tribunale di Perugia [#OMISSIS#] quale si dà indicazione dell’avvenuta impugnazione della ridetta sentenza; la Procura medesima si è riservata di “trasmettere copia della sentenza di cui trattasi con le relative attestazioni”;
– in data 8/1/2015, la Procura ha trasmesso la copia della ridetta sentenza penale con le attestazioni di appello, dalla quale risulta che la sentenza stessa è stata impugnata dal sig. R.T. il 28/9/2015;
Considerato che:
– come fatto presente da parte attrice nell’atto introduttivo della causa, il convenuto ha conseguito la partecipazione al cennato Dottorato presso l’Università degli Studi di Perugia – e soprattutto ha fruito della relativa borsa di studio – illecitamente, ossia in base ad una domanda [#OMISSIS#] quale non è stata data corretta indicazione né del fatto che egli era dipendente dell’Amministrazione della Difesa (in palese violazione delle disposizioni dell’art. 2 della L. n. 476 del 1984), né che avrebbe fruito di altra borsa di studio per analogo dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona, concretamente conseguita e mai comunicata all’Università degli Studi di Perugia, in palese violazione dell’art. 6 della L. n. 398 del 1989;
– la percezione illecita della menzionata borsa ha determinato un danno all’Università degli studi di Perugia almeno di importo pari ai ratei riscossi (Euro 14.539,49), causalmente ascrivibile alla condotta dolosa del convenuto, come fatto presente da parte attrice (v. atto introduttivo della causa);
– il convenuto non si è costituito, né ha controdedotto, così che il Collegio non rinviene alcun elemento (non allegato dal medesimo, né rilevabile d’ufficio) a discarico della sua responsabilità;
– sussiste la giurisdizione di questa Corte sull’odierna controversia, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 4L. n. 20 del 1994 (sul c.d. “danno obliquo”), attesa la posizione di dipendente dell’Amministrazione della Difesa del sig. R.T. e di danneggiante dell’Università degli Studi di Perugia;
– la giurisdizione comunque sussisterebbe anche per lo sviamento dei fondi pubblici realizzato dal convenuto (quale “privato” cittadino) a danno della ridetta Università (v. in proposito, tra le tante, Sez. III Centr. App. n. 564/2010);
Ritenuto che:
– la domanda attrice, in base alle risultanze documentali in atti, deve essere accolta e che il convenuto va condannato almeno al pagamento della somma di Euro 14.539,49, a favore dell’Università degli Studi di Perugia, corrispondente all’ammontare complessivo dei ratei indebitamente percepiti della più volte menzionata borsa, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del pagamento di ciascuno dei predetti ratei;
– [#OMISSIS#] comunque impregiudicata la maggior somma di condanna disposta in sede penale con la sent. n. 15/861 del 19/6/2015, [#OMISSIS#] eventuali riduzioni in appello o altro successivo grado di giudizio della stessa, non influenti sull’importo della presente sentenza di condanna;
– sulla somma corrispondente alla sorte capitale della condanna, aumentata di interessi e rivalutazione (nei termini di cui sopra), andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
– le spese di giudizio seguono la soccombenza ed anche su di esse [#OMISSIS#] corrisposti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Visti gli artt. 82 del R.D. n. 2440 del 1923, 52 del R.D. n. 1214 del 1934, 43 e ss. del R.D. n. 1038 del 1933, 18 del D.P.R. n. 3 del 1957, 1 della L. n. 20 del 1994 e s.m.i., 5 della L. n. 19 del 1994 e s.m.i. e 93 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
P.Q.M. 
CONDANNA
il sig. F.R. al pagamento, a favore dell’Università degli Studi di Perugia, della somma di Euro 14.539, 49 (Euro quattordicimilacinque- centotrentanove,49), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei termini di cui in parte motiva.
Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese di giustizia che liquida, alla data della presente sentenza in Euro 424,12 (quattrocentoventiquattro/12).
Anche su tali somme andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Così deciso in Perugia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 13 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria 9 marzo 2016.