Essendo stato accertato in via definitiva dal Giudice amministrativo il diritto dell’interessato alla migliore retribuzione prevista dalla l. 18 marzo 1958, n. 311, la Corte dei conti non può che affermare il diritto del ricorrente a vedersi riliquidata la pensione sulla base della nuova retribuzione spettante.
Corte dei conti reg., Lazio, 2 marzo 2016, n. 81
Base pensionabile – Riliquidazione trattamento pensionistico
PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 02-03-2016, n. 81
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Visto il ricorso iscritto al numero 73606/PC del registro di Segreteria;
Udìti – [#OMISSIS#] pubblica udienza del 29 gennaio 2016 – per la parte attrice l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e per l’INPS l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che hanno concluso come in atti;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da M. G. A., elettivamente domiciliato in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lante n. 16, presso lo studio degli avvocati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] da cui è rappresentato e difeso nel presente giudizio – avverso: – l’Università degli Studi di Roma Foro Italico – già Istituto Universitario Scienze Motorie (I.U.S.M.), già ISEF; l’INPS; – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame parte attrice, già professore ordinario di educazione fisica di ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado, incaricato per lo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’ISEF (poi IUSM, ora Università degli studi Foro Italico) di Roma, collocato a riposo a decorrere dal 1.09.2007, lamenta il mancato riscontro alle istanze del 2011, 2012 e 2013 con cui venivano diffidate le amministrazioni odierne resistenti a voler procedere alla riliquidazione della pensione, aggiungendo alla base pensionabile gli importi dovuti ex lege n. 311/1958; quanto sopra sulla base del migliore stipendio riconosciuto con sentenza definitiva del [#OMISSIS#] amministrativo n. 9399/15.11.2000 del Tar Lazio confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4593/2004 – e da valutarsi in quota A – con cui è stato attribuito il diritto a percepire, per il periodo decorrente dall’inizio dell’incarico di insegnamento e fino alla data del collocamento a riposo, il trattamento economico previsto dall’art. 21, sesto comma, della L. n. 311 del 18 marzo 1958 (sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), richiamato dall’art. 32 dello Statuto ISEF; si cita a conforto della pretesa, precedente specifico di questa Sezione territoriale n. 777/2011.
Con memorie difensive l’INPS e il Ministero hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS, non essendo decorso un quinquennio tra la data di cessazione dal servizio dell’interessato (1.09.2007) e la data della prima diffida a provvedere (22.07.2011).
Nel merito, siccome statuito da questa Corte territoriale con sentenza n.777/2011 su fattispecie analoga, essendo stato accertato in via definitiva dal [#OMISSIS#] amministrativo con le richiamate decisioni, il diritto dell’interessato alla migliore retribuzione prevista dalla L. n. 311 del 1958, questa Corte non può che affermare il diritto del ricorrente a vedersi riliquidata la pensione sulla base della nuova retribuzione spettante.
L’INPS, acquisiti i conteggi dall’Amministrazione di appartenenza tenuta ad eseguire integralmente la pronuncia del [#OMISSIS#] amministrativo, dovrà riliquidare la pensione del ricorrente sulla base della [#OMISSIS#] retribuzione riconosciuta spettante; trattandosi di una [#OMISSIS#] e propria (ulteriore) retribuzione, contemplata per il personale incaricato dall’art. 21, comma 2, della L. 18 marzo 1958, n. 311 in quanto integrante la base pensionabile anche ai sensi dell’ordinamento previgente (art. 43 T.U. n. 1092/73), come tale di natura giuridica diversa da altri emolumenti riconosciuti pensionabili solo dopo la L. n. 335 del 1995, la medesima andrà valorizzata in quota A.
Sul credito derivante dalla presente pronuncia, va corrisposto l’importo differenziale tra interessi e rivalutazione, secondo il criterio affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002.
Stante la peculiarità delle questioni implicate, sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del sig. M. G. A. alla riliquidazione della pensione con una base pensionabile commisurata ai nuovi importi retributivi riconosciuti con citate decisioni del [#OMISSIS#] amministrativo, nei termini di cui in parte motiva.
Con importo differenziale tra interessi e rivalutazione, come da sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2016 e lettura del dispositivo [#OMISSIS#] successiva udienza del 26 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria 2 marzo 2016.