Nei concorsi pubblici, la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta e alla valutazione delle prove e, di conseguenza, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre valutazioni di merito a quelle effettuate dalla commissione d’esame stessa, salvo il caso in cui queste ultime siano chiaramente irragionevoli e arbitrarie.
TAR Sardegna, Sez. I, 10 dicembre 2015, n. 1174 DA COMPLETARE
procedure selettiva del personale – sindacato sulle decisioni della commissione esaminatrice
Data Documento: 2015-12-10
Area:
Giurisprudenza
Massima