Nei concorsi pubblici, la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta e alla valutazione delle prove e, di conseguenza, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre valutazioni di merito a quelle effettuate dalla commissione d’esame stessa, salvo il caso in cui queste ultime siano chiaramente irragionevoli e arbitrarie.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 dicembre 2015, n. 1173
Procedure selettiva del personale–Sindacato sulle decisioni della commissione esaminatrice
N. 01173/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2009, proposto da:
[#OMISSIS#] Fragata, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Andreozzi, Gian Franco Mureddu, con domicilio eletto presso Giovanni [#OMISSIS#] Melis in Cagliari, Via Machiavelli n. 81;
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Lusso, [#OMISSIS#] Marrosu, rappresentati e difesi dagli avv. Sara Merella, [#OMISSIS#] Margelli, con domicilio eletto presso Sara Merella in Cagliari, Via Besta n. 2; [#OMISSIS#] Manca, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Merella, [#OMISSIS#] Margelli, con domicilio eletto presso Sara Merella in Cagliari, Via Besta n. 2; Giovanni Secci, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Margelli, Sara Merella, con domicilio eletto presso Sara Merella in Cagliari, Via Besta n. 2;
per l’annullamento
– della determina n. 168 del 25 settembre 2009 di approvazione della graduatoria di merito del concorso interno per 3 posti categoria D area amministrativa gestionale;
– di tutti gli atti della procedura concorsuale relativa, ivi comprese le attività determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, la scelta delle prove e delle domande orali, delle modalità di espletamento delle prove, la correzione dei compiti, i relativi verbali, le valutazioni e la graduatoria predisposta dalla Commissione d’esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari, di [#OMISSIS#] Lusso, di [#OMISSIS#] Manca, di [#OMISSIS#] Marrosu e di Giovanni Secci;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, di avere partecipato al concorso riservato al personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C, in possesso di laurea o di una anzianità di cinque anni nella qualifica inferiore per titoli ed esami per n. 3 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di presidenza delle Facoltà.
Si classificava al dodicesimo posto.
Impugnava gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti articolate censure:
1) violazione dei titoli, violazione di legge, del regolamento e del bando nella valutazione dei titoli, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e difetto di motivazione;
2) prova tecnico – pratica, eccesso di potere per manifesta illogicità;
3) espletamento delle prove orali, violazione del bando.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 18 aprile 2014 la ricorrente depositava atto di costituzione di nuovo difensore.
Il 21 marzo 2015 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 6 giugno 2015 si costituivano Secci Giovanni, Marrrosu [#OMISSIS#], Manca [#OMISSIS#] e Lusso [#OMISSIS#] chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 17 giugno 2014 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
Il 3 luglio 2014 la ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio.
Il 2 aprile 2015 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica dell’8 luglio 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Una sintesi delle censure dedotte dalla ricorrente è utile ai fini della soluzione della controversia.
La ricorrente lamenta quanto di seguito esposto:
1) la Commissione d’esame avrebbe genericamente incluso tra le esperienze professionali attinenti alla tipologia del posto messo a concorso “ciascun anno di attività amministrativa attinente prestata presso università, pubbliche amministrazioni e settore privato” includendo nel punteggio dei vincitori e degli altri idonei, anche l’attività prestata in qualifiche inferiori ed in qualità di collaboratori autonomi, sostanzialmente duplicando l’anzianità di servizio già prevista nella tabella di valutazione dei titoli;
2) il bando aveva previsto all’art. 7 la possibilità di attribuire per la voce “formazione pertinente certificata secondo il sistema dei crediti formativi” fino ad un massimo di sei punti per “corsi inerenti le competenze richieste per il profilo professionale oggetto della selezione, certificati secondo il sistema dei crediti formativi”; a dire della ricorrente la Commissione ha deciso del tutto irrazionalmente di utilizzare il punteggio massimo previsto dal bando per un corso di formazione certificata svolto dall’Università di Cagliari e frequentato da una parte dei candidati;
3) la prova tecnico pratica è consistita nella stesura di un verbale di Consiglio di Facoltà; a dire della ricorrente la scelta è manifestamente illogica posto che la redazione di quel verbale non rientra tra i compiti del personale tecnico – amministrativo ma spetta al professore ordinario più giovane in ruolo;
4) la valutazione della prova sarebbe stata effettuata sulla base di criteri privi di oggettività;
5) ai candidati è stata consentita la navigazione sul sito internet dell’Ateneo con ciò, a dire della ricorrente, penalizzando i candidati che, come lei, erano in possesso di specifica professionalità;
6) secondo la ricorrente, in contrasto con il bando, nella prova orale sono state incluse domande non idonee a rilevare le capacità richieste al candidato ed implicanti, invece, le generiche conoscenze dell’uomo comune.
Le censure sono manifestamente infondate. Si può quindi prescindere dall’esame delle pur pregnanti eccezioni preliminari sollevate dalle difese dell’amministrazione e dei controinteressati.
Quanto alla prima essa è, da un lato, inammissibile per genericità, dall’altro del tutto infondata.
Intanto, la ricorrente non chiarisce in che cosa esattamente si concretizzerebbe il contrasto con il bando di concorso. Poi non chiarisce quale interesse avrebbe all’accoglimento della censura poiché non specifica in alcun modo come la valutazione dei titoli dei candidati che la precedono in graduatoria sia stata viziata (sul punto non si possono che condividere le argomentazioni svolte della difesa dei controinteressati a pagina 5 delle rispettive memorie di costituzione).
La censura è poi infondata poiché la Commissione ha fatto precisa applicazione delle regole contenute nel bando che non è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
In ordine alla seconda censura è anche qui agevole rilevarne sia la inammissibilità sia l’infondatezza.
La censura è anche in questo caso inammissibile perché la ricorrente non dimostra di avere interesse all’accoglimento della stessa. Non è in alcun modo chiarito come l’accoglimento della censura influirebbe sulla graduatoria. Dall’altro lato, anche in questo caso, la Commissione ha fatto puntuale applicazione del bando che non è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Va poi ricordato che la giurisprudenza è del tutto pacifica nel ritenere che nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, con riguardo alle valutazioni effettuate e che, di conseguenza, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 09 luglio 2015, n. 3444).
Non spetta [#OMISSIS#] sorte alla terza e alla quarta censura che possono essere trattate congiuntamente.
Qui la ricorrente discute le modalità con le quali è stata effettuata la prova pratica. E anche qui, in disparte la genericità delle censure, è agevole rilevarne l’infondatezza posto che la pretesa avanzata altro non è se non quella di domandare a questo giudice una inammissibile sostituzione nelle valutazioni tecniche compiute dall’amministrazione. E’ anche qui il caso di rammentare che le commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi dispongono di un’ampia discrezionalità tecnica sia nella scelta sia nella valutazione delle prove di esame; tali valutazioni sono soggette al sindacato di legittimità solo sotto il profilo dell’illogicità manifesta o della macroscopica contraddittorietà che, nella fattispecie qui esaminata, non è dato ravvisare.
La sesta censura è volta a contestare le modalità con cui è stata svolta la prova orale. Anche qui la ricorrente contesta genericamente la prova affermando che le domande rivolte ai controinteressati sono state più semplici di quelle a lei rivolte.
Valgono le considerazioni esposte in sede di esame della quarta e della quinta censura alle quali va aggiunta una considerazione che è decisiva: le domande sono state estratte. La ricorrente si duole pertanto della estrazione a sorte più che dell’espletamento della prova.
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.
Le spese, stante la natura e la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)