[X] La giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’ altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale. Il giudice civile si pronuncia su fatti afferenti al rapporto tra l’ente pubblico ed i soggetti danneggiati, e il giudizio è funzionale all’ accertamento della colpa dell’ente nella sua struttura unitaria, indipendentemente dalla valutazione del comportamento dei singoli. Il giudice contabile si pronuncia, invece, sui fatti connessi al rapporto di servizio, che lega i dipendenti pubblici all’ente, sicché il giudizio è finalizzato all’accertamento di responsabilità personale (condotta, violazione degli obblighi di servizio caratterizzato da dolo o colpa grave, efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso).Consumatosi il rapporto di fiducia tra il direttore del conservatorio e il direttore amministrativo di un conservatorio, al seguito di una provata serie di negligenze di quest’ultimo pubblico dipendente, la revoca dell’incarico al direttore amministrativo e la su successiva assegnazione a mansioni inferiori, tale da integrare un’ipotesi di demansionamento, non comporta ad ogni modo una condotta caratterizzata da colpa grave, tale da legittimare la responsabilità erariale (indiretta) in capo al funzionario responsabile della summenzionata riassegnazione, che aveva comportato la condanna dell’amministrazione alla refusione dei danni in capo al funzionario demansionato.La colpa grave si fonda sull’ evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d’ ufficio e si concretizzi nell’ inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in marchiana imperizia superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ ufficio. Consumatosi il rapporto di fiducia tra il direttore del conservatorio e il direttore amministrativo di un conservatorio, al seguito di una provata serie di negligenze di quest’ultimo pubblico dipendente, la revoca dell’incarico al direttore amministrativo e la su successiva assegnazione a mansioni inferiori, tale da integrare un’ipotesi di demansionamento, non comporta ad ogni modo una condotta caratterizzata da colpa grave, tale da legittimare la responsabilità erariale (indiretta) in capo al funzionario responsabile della summenzionata riassegnazione, che aveva comportato la condanna dell’amministrazione alla refusione dei danni in capo al funzionario demansionato. La colpa grave si fonda sull’ evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d’ ufficio e si concretizzi nell’ inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in marchiana imperizia superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ ufficio.
Corte dei conti reg., Toscana, 21 settembre 2016, n. 238
Conservatorio musicale – Presidente, direttore e direttore amministrativo del conservatorio – Danno da demansionamento
GIUDIZIO DI CONTO
Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 25-05-2016) 21-09-2016, n. 238
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti magistrati
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] F.F.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nei giudizi di responsabilità recanti il n. 59881/R e 59913/R del registro di segreteria, promossi dalla Procura Regionale ed instaurati con atti di citazione depositati in segreteria in data 24 luglio 2014 e 16 settembre 2014 nei confronti dei signori:
sig. maestro P.B., rappresentato e difeso dall’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il quale è elettivamente domiciliato in [#OMISSIS#], alla via de’ Rondinelli n. 2 ( studio Legale Lessona) PEC [#OMISSIS#]@pec.oridneavvocatifirenze.it;
avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#], rappresentato e difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],presso il quale è elettivamente domiciliato in [#OMISSIS#], alla via Lamarmora n. 14, PEC [#OMISSIS#].[#OMISSIS#]@[#OMISSIS#].pecavvocati.it.;
R.V., rappresentato e difeso dall’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso cui è elettivamente domiciliato in [#OMISSIS#] , alla via de’ Rondinelli n. 2 ,PEC [#OMISSIS#]@pec.ordineavvocatifirenze.it
Visto gli atti introduttivi ed i documenti tutti dei giudizi.
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza dell’11 [#OMISSIS#] 2016 il consigliere relatore dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] , il rappresentante del Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#], l’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il maestro P.B. e l’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il sig. R.V..
Svolgimento del processo
La Procura Regionale di questa Sezione con gli epigrafati atti di citazione chiamava in giudizio l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#], il maestro P.B. ed il dott. R.V. per danni finanziari presuntivamente causati al Conservatorio Musicale “[#OMISSIS#] Cherubini” di [#OMISSIS#];
I danni contestati, nei due citati giudizi, sono i seguenti:
a)un primo danno erariale pari a Euro 23.650,00, derivante dall’ esecuzione di una sentenza del [#OMISSIS#] del lavoro che aveva riconosciuto un demansionamento delle precedenti funzioni assegnate a carico della dott.ssa M.P., già direttore amministrativo del Conservatorio Musicale “[#OMISSIS#] Cherubini”, e responsabili del menzionato danno erano considerati l’ avv. [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#] del Conservatorio) ed il maestro P.B. ( Direttore del Conservatorio), [#OMISSIS#] misura del 50% ciascuno (n. 59881/R);
b) un danno finanziario pari a Euro 57.975,32 conseguenza, secondo la Procura, dalla contemporanea presenza (e conseguente retribuzione) di due direttori amministrativi presso il suddetto conservatorio: la stessa dott.ssa P., cui era stato revocato l’incarico, ma che aveva continuato a percepire i relativi emolumenti, ed il dott. R.V., cui il direttore del Conservatorio, maestro P.B., aveva conferito l’incarico di direttore Amministrativo. Responsabili del danno erano considerati l’avv. [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#] del Conservatorio) il maestro P.B. (Direttore del Conservatorio) ed il dott. R.V., direttore amministrativo, con il vincolo della solidarietà (n.59913/R).
La vicenda ha origine con una nota del 2 luglio 2013 con cui la dott.ssa M.P. aveva segnalato alla Procura contabile l’esistenza di un danno erariale a carico del M.I.U.R., e più precisamente del Conservatorio Musicale “[#OMISSIS#] Cherubini”, a seguito della revoca nei suoi confronti dell’incarico di Direttore Amministrativo del predetto conservatorio e del successivo demansionamento delle precedenti funzioni assegnate.
La dott.ssa P., dipendente del Conservatorio ed inquadrata in EP2 con incarico di direttore amministrativo, aveva svolto le funzioni che le erano state assegnate sino al mese di [#OMISSIS#] 2008, data in cui le era stato revocato l’incarico con assegnazione di compiti dalla stessa ritenuti inferiori e determinanti la sua inattività.
A seguito di giudizio civile attivato per accertare la illegittimità del demansionamento, nell’ assegnazione di successive mansioni inferiori, nonché per la complessiva condotta vessatoria di cui era stata oggetto, il Tribunale di [#OMISSIS#], con sentenza n. 792/2012, giudicava illegittimo il demansionamento e nell’ ambito di detto giudizio la c.t.u. medico – legale aveva accertato, nei confronti della dott.ssa Poliicina, “un disturbo dell’ adattamento con umore depresso concausato dal demansionamento quale stress occupazionale, stimando il relativo danno biologico permanente nel 9 – 10% in responsabilità civile (e nel 6% in ambito Inail).
Sulla specifica questione il Tribunale di [#OMISSIS#] riconosceva a favore della parte attorea un danno biologico di Euro 13.794,44 (pari al risarcimento differenziale tra risarcimento del danno biologico da responsabilità datoriale tout court [#OMISSIS#] misura di Euro 17.623,10 e la misura di indennizzo in unica soluzione da danno biologico INAIL pari a Euro 3.826,66 ex art. 13 D. Lg.vo 38/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalla decisione al saldo, ed unitamente [#OMISSIS#] interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalla decisione al saldo, ed unitamente [#OMISSIS#] interessi legali decorrenti dalla decisione, mentre compensava per un terzo le spese di lite, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente del restante terzo, liquidato in Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre i.v.a. c.a.p. e 12,50% per spese generali, e con condanna delle spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
La Procura contabile osservava che, in esecuzione della detta decisione del [#OMISSIS#] del lavoro le somme pagate dall’ Amministrazione ammontavano complessivamente a Euro 23.650.00, importo costituente un danno per l'[#OMISSIS#], ed in particolare per il M.I.U.R., Conservatorio Musicale “[#OMISSIS#] Cherubini” di [#OMISSIS#], importo attribuibile alla condotta dei soggetti che avevano posto in essere il demansionamento illegittimo della dott.ssa M.P..
Dalle risultanze processuali emergeva che l’assegnazione della dott.ssa P. a mansioni inferiori alla propria qualifica era avvenuta ad opera del Direttore del Conservatorio, maestro P.B..
La Procura contabile rimarcava l’effettivo demansionamento della dott.ssa P., adibita ad attività residuali (come la lettura delle Gazzette Ufficiali e la revisione dei verbali, da lei stessa redatti) oltre ad altri compiti marginali.
Inoltre il demansionamento aveva anche determinato un ulteriore danno erariale, oggetto di autonomo procedimento (n. 59913/R riunito al presente giudizio), relativo alla contemporanea presenza, per un [#OMISSIS#] periodo, presso il Conservatorio “[#OMISSIS#] Cherubini”, di due Direttori Amministrativi, uno incaricato ed uno non incaricato con duplicazione di spesa, per cui si affermava la responsabilità dei signori P.B., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] e R.V..
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio e ribadivano l’ insussistenza della responsabilità o, in ogni [#OMISSIS#], la sussistenza dei motivi per la riduzione dell’ addebito e, nell’ udienza di discussione del 25 febbraio 2015, ribadivano la legititmità della revoca dell’ incarico di direttore amministrativo, mente il legale del convenuto B. evidenziava la confusa situazione finanziaria determinata dalla gestione amministrativa della sig.ra P., prospettando anche la creazione di un “buco di [#OMISSIS#]”.
A seguito di ordinanza istruttoria disposta dalla Sezione (ord. 28 ottobre 2015 n. 152) volta all’ acquisizione di documentazione contabile (verbali del Consiglio di Amministrazione del 2007 e sino al [#OMISSIS#] 2008 e [#OMISSIS#] preventivo e relative variazioni di [#OMISSIS#] degli esercizi 2006, 2007 e 2008) ed all’introito della stessa, la Procura provvedeva a dare impulso al processo con rituale atot di riassunzione, mentre pervenivano ulteriori memorie per l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] e per il maestro P.B. con cui si insisteva per l’assoluzione da ogni addebito.
[#OMISSIS#] odierna udienza di discussione la parte attorea e le parti convenute insistevano per l’accoglimento delle proprie richieste, quindi dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.
Motivi della decisione
1.In via preliminare occorre rimarcare che i due giudizi, riuniti in fase istruttoria, permangono riuniti in fase di merito, vista la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
Osserva il Collegio che occorre sempre in via preliminare analizzare il rapporto tra giurisdizioni, [#OMISSIS#] specie tra giurisdizione civile e giurisdizione contabile.
Rileva, il Collegio, che il [#OMISSIS#] di Legittimità, anche di recente, ha affermato che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’ altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro [#OMISSIS#] istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale: in termini C. Cass. SS.UU. 21 [#OMISSIS#] 2014 n. 11229 e, per il giudizio civile, Corte conti Sezione giurisdizionale [#OMISSIS#] Romagna 12 febbraio 1998 n. 64/R, Sez. I centr. 4 giugno 2002 n. 176/A e Sez. III Centr. 1 ottobre 2001 n. 253/A.
Il giudizio di responsabilità civile proposto innanzi al [#OMISSIS#] ordinario e quello di responsabilità amministrativa attivato innanzi al [#OMISSIS#] contabile si muovono su [#OMISSIS#] diversi, essendo finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente distinti aventi diversi parametri normativi.
Il [#OMISSIS#] civile si pronuncia su fatti afferenti al rapporto tra l’ente pubblico ed i soggetti danneggiati, e il giudizio è funzionale all’ accertamento della colpa dell’ente [#OMISSIS#] sua struttura unitaria, indipendentemente dalla valutazione dei comportamento dei singoli. Il [#OMISSIS#] contabile si pronuncia, invece, sui fatti connessi al rapporto di servizio, che lega i dipendenti pubblici all’ ente, sicché il giudizio è finalizzato all’ accertamento di responsabilità personale (condotta, violazione degli obblighi di servizio caratterizzato da dolo o colpa grave, efficienza causale [#OMISSIS#] determinazione dell’evento dannoso).
Pertanto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare l’autonomia dell’azione di responsabilità rispetto al giudizio civile di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito da un terzo: in termini Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio 20 gennaio 2006 n. 215 e Sezione giurisdizionale [#OMISSIS#] Romagna 15 settembre 2013 n. 141.
[#OMISSIS#] specie va rammentato che la condotta della dott.ssa P. aveva determinato una situazione di interruzione del rapporto fiduciario con il Direttore dell’Istituto ed il Consiglio d’ Amministrazione, che avevano fatto sorgere dubbi sulla affidabilità della direttrice amministrativa.
Tutto ciò a seguito, in particolare, dell’inserimento nel [#OMISSIS#] di previsione per il 2007, [#OMISSIS#] voce di [#OMISSIS#] relativa ai contributi provenienti dal MIUR per il fondo d’ Istituto, di una cifra doppia rispetto a quello che, prudenzialmente, era legittimo attendersi ( Euro 395.000,00 a fronte della somma di Euro 179.696,53 che era stata versata per l’ anno in corso e che , di conseguenza, probabilmente sarebbe pervenuta anche nel 2007), ai sensi dell’art. 7, comma 7, del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’ Amministrazione secondo cui i mezzi finanziari trasferiti dallo Stato sono iscritti in [#OMISSIS#] in misura pari a quelli assegnati per l’ anno in corso, oppure nel diverso importo risultante da comunicazioni del ministero o da normativa vigente.
Ciò determinò dapprima ( [#OMISSIS#] seduta del consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2007) la detta previsione, e successivamente [#OMISSIS#] seduta del CdA del 16 luglio 2007 una variazione di [#OMISSIS#] in diminuzione di Euro 250.000,00 (peraltro non autorizzata dal Ministero , in quanto non corredata dal parere preventivo del Collegio dei Revisori) determinando rilevanti disfunzioni non solo sulla programmazione, ma anche sulla gestione degli impegni già presi con effetti rilevanti sulle risorse disponibili per la contrattazione decentrata del personale e su incarichi di docenza – già assunti ed in corso di svolgimento- ritrovatisi privi della copertura finanziaria.
La situazione di conflittualità e di scarsa collaborazione tra la dott.ssa P. e gli organi dell’ Istituto sono riconosciuti anche dal [#OMISSIS#] del Lavoro del Tribunale di [#OMISSIS#] nell’ ordinanza 9 febbraio 2011 emessa ex 700 c.p.c. e secondo cui vi era stato un contenzioso penale generato dalla dott.ssa P. nei confronti del Direttore Generale , concluso con due provvedimenti di archiviazione, fatti “sorretti da quella necessaria consistenza e gravità tale da integrare un comportamento abituale violativo dei doveri di collaborazione, quindi idoneo a creare una situazione di obiettiva incompatibilità del dipendente con l’ ambiente di lavoro e ad incidere negativamente sulla stessa organizzazione del lavoro e sul regolare e corretto funzionamento dell’ ente”.
Peraltro la sentenza n.792/2012 del Tribunale di [#OMISSIS#], osservavano i convenuti, non aveva accertato nel merito la sottoutilizzazione, ma aveva accolto la domanda di demansionamento della ricorrente per una ragione processuale (mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Conservatorio).
Ulteriori fatti, inoltre, convinsero il Direttore dell’ Istituto a ritenere ormai consumato il rapporto di fiducia con la dott.ssa P. :a) la gestione confusa del contratto integrativo d’istituto b) il mantenimento in servizio di un professore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente c) la fruizione di due dipendenti dell’ ingiustificato godimento dei permessi previsti dalla L. n. 104 del 1992 d)la omessa applicazione del bollo sulle domande presentate al protocollo (potenzialmente causativo di danno erariale) , e)la assoluta mancanza di regolamenti interni previsti dalla legge e necessari per il funzionamento del Conservatorio, ad eccezione dello Statuto, il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza ed il Regolamento per i dati sensibili; f) l’ affidamento della gestione del servizio di cassa gestito in continua proroga senza alcun confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni, ai sensi dell’ art. 30 del regolamento di contabilità del Conservatorio di [#OMISSIS#].
Alla luce di quanto affermato la revoca dell’incarico al Direttore Amministrativo alla dott.ssa P. in data 13 [#OMISSIS#] 2008 e la successiva assegnazione di mansioni indicate (nel numero di 17) dalla difesa del sig. B. alle pagine 29 -32 con relativa elaborazione di contratti, convenzioni, capitolati di gara, ed indicate, peraltro, ( con la indicazione di 13 incarichi) [#OMISSIS#] relazione redatta il 5 [#OMISSIS#] 2010, dal direttore amministrativo dott. V. al [#OMISSIS#] del Consiglio di Amministrazione avv. D’ [#OMISSIS#], non appare fondare una intensa negligenza siccome individuata dalle Sezioni Riunite con una fondamentale decisione SS.RR. 21 [#OMISSIS#] 1998 n. 23/A e secondo cui la colpa grave ” si fonda sull’ evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta , che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d’ ufficio e si concretizzi nell’ inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel [#OMISSIS#] concreto o in marchiana imperizia superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà [#OMISSIS#] svolgimento dello specifico compito d’ ufficio.
Non sussiste, quindi, l’elemento soggettivo della colpa grave per i due convenuti che, in una situazione di oggettiva difficoltà, con un censurabile ritardo da parte del MIUR nel trasferimento della dott.ssa P. (trasferita dopo circa due anni) che ha inciso [#OMISSIS#] parziale sottoutilizzazione, hanno proceduto ad un riassetto organizzativo non censurabile con la colpa grave e, quindi, con la configurazione di responsabilità amministrativa, anche considerando la sentenza di demansionamento adottata in sede civile.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di parte attorea e dichiarata l’assoluzione per i signori [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] e P.B. in ordine alle contestazioni di cui al giudizio n. 59981/R per demansionamento delle precedenti funzioni assegnate alla dott.ssa M.P. e va dichiarata la spettanza del diritto al rimborso delle spese giudiziali [#OMISSIS#] misura pari a Euro 1.100.00 per ognuna delle parti convenute oltre le spettanze di legge.
2.Va parzialmente accolta la domanda attorea (n. 59913/R) in riferimento alla contemporanea presenza (e conseguente retribuzione ) di due direttori amministrativi presso il suddetto ConservatorioCherubini, la dott.ssa P., cui era stato revocato l’ incarico, ma che aveva continuato a percepire i relativi emolumenti , ed il dott. R.V. nuovo titolare della funzione di direttore amministrativo.
Per la corresponsione di tali emolumenti la Procura contabile ha riconosciuto in atto di citazione la prescrizione dell’azione amministrativo contabile per i pagamenti anteriori al 29 aprile 2009, tenuto conto che il primo atto con efficacia interruttiva dell’invito a dedurre è stato notificato in data 29 aprile 2014.
Le poste di danno contestate nel giudizio sono quelle derivanti da: a) lo stipendio di direttore amministrativo corrisposto alla dott.ssa M.P. nel periodo [#OMISSIS#] – dicembre 2009 e gennaio – ottobre 2010, per un importo pari a Euro 55.542,49; b) la indennità di direttore amministrativo corrisposto nel medesimo periodo [#OMISSIS#] – dicembre 2009 e gennaio – ottobre 2010 per un importo pari a Euro 2.432,83 alla dott.ssa M.P..
Per tali importi sono stati chiamati in giudizio l’avv. [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#] del Conservatorio) il maestro P.B. (Direttore del Conservatorio) ed il dott. R.V., direttore amministrativo, e per l’addebito è stato chiesto il vincolo della solidarietà, conseguenza del carattere doloso della fattispecie.
Occorre osservare, per tale posta di danno, che decisiva [#OMISSIS#] causazione del danno appare il grave ritardo con cui il Ministero (MIUR) ha disposto il trasferimento della dott.ssa P., evento causativo del pregiudizio erariale ( dal settembre 2008 quando il nuovo Direttore Amministrativo prese servizio , sino all’ ottobre 2010, data in cui la dott.ssa P. fu trasferita all’ ISIA).
Ora appare evidente che i soggetti convenuti in giudizio non sono responsabili del trasferimento davvero intempestivo della dott.ssa P., essendo la competenza spettante, nel procedimento di trasferimento, al MIUR che, [#OMISSIS#] sua articolazione organizzativa era stato reiteratamente informato della situazione dal Conservatorio “Cherubini” di [#OMISSIS#].
Orbene, il rilevante apporto causale del Ministero in materia è da associare ad una ulteriore considerazione, secondo cui nell’ambito delle istituzioni artistiche e musicali (come anche nell’ ISIA laddove è stata trasferita la dott. P.) è ammissibile la presenza di più dipendenti con la medesima qualifica (cfr. art. 13 D.P.R. n. 132 del 2003), salva l’attribuzione dell’indennità afferente all’ incarico di direttore Amministrativo ad uno solo dei soggetti aventi la medesima qualifica.
In conclusione il Collegio ritiene di accogliere la domanda attorea limitatamente all’ indennità di direttore amministrativo, per cui erano competenti gli organi di “governo” del Conservatorio, indebitamente corrisposta alla dott.ssa P. che, per il periodo non prescritto, è quantificabile [#OMISSIS#] misura pari a Euro 2.432,83, importo ascrivibile, a titolo di colpa grave, ai tre convenuti nel detto giudizio in pari misura, con importo pari a Euro 811,00 per ognuno di essi, oltre [#OMISSIS#] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Sulla somma così determinata [#OMISSIS#], altresì, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, previa riunione dei giudizi, pronunciando sulle domande proposte dal Vice Procuratore Generale nei confronti.
a) dei signori P.B. ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] (59881/R) assolve gli stessi dalle contestazioni formulate, con spettanza dell’ obbligo del rimborso per ognuno di essi [#OMISSIS#] misura di Euro 1.200,00, oltre accessori di legge;
dei signori P.B., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] e R.V. (59913/R), respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna i signori P.B., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’ [#OMISSIS#] e R.V. al pagamento, a carico di ciascuno di essi, della somma di Euro 811,00 in favore dell’ [#OMISSIS#] del Conservatorio “Cherubini” di [#OMISSIS#], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, e sono da quantificare in Euro 1.974,38 (Euro millenovecentosettantaquattro/38).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 25 [#OMISSIS#] 2016.
Depositata in Cancelleria 21 settembre 2016.