TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 luglio 2018, n. 7621

Test di ammissione ai corsi di laurea in medicina-quesiti test d'ingresso

Data Documento: 2018-07-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Nello svolgimento delle prove per l’ammissione dei medici nelle scuole di specializzazione in medicina, «la scelta …di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi» (cfr. sent. Cosns. di Stato n. 4437 del 22 settembre 2015.

Contenuto sentenza

N. 07621/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Argento, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Aiuto [#OMISSIS#], Bologna [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grazia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cannella [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cervi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Falletta [#OMISSIS#], Gallina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], La Rosa [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Letizia, Lo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Emiliano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Sala [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sardo Sara, Vecchi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Venezia Bianca [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sofia, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 

contro
Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi di Catania, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi di Verona, Universita’ degli Studi di Siena, Universita’ degli Studi di Bologna, Universita’ degli Studi di Pisa, Universita’ degli Studi di Torino, Politecnico di Torino Politecnico di Milano, Universita’ degli Studi di Milano, Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca, Universita’ degli Studi di Firenze, Universita’ degli Studi di Trieste, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Scuola Normale Superiore di Pisa, Universita’ Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi di Milano, Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma non costituiti in giudizio; 

nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Messina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Margherita [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Mariano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Attina’ non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
delle graduatorie nazionali di merito nominative per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 pubblicate il 5.11.2014, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non collocano i ricorrenti in posizione utile all’iscrizione alle scuole e presso le Università prescelte;
di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi di Catania e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Universita’ degli Studi di Verona e di Universita’ degli Studi di Siena e di Universita’ degli Studi di Bologna e di Universita’ degli Studi di Pisa e di Universita’ degli Studi di Torino e di Politecnico di Torino Politecnico di Milano e di Universita’ degli Studi di Milano e di Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Universita’ degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano di annullare il decreto n. 105 del 2014 del Miur recante regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici nelle scuole di specializzazione in medicina, nonché gli ulteriori atti indicati in ricorso.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il ricorso collettivo di cui in epigrafe è stato proposto dai ricorrenti in virtù della partecipazione degli stessi al concorso unico nazionale, indetto con bando n. 612/2014, per l’iscrizione alla Scuole di Specializzazione in medicina, la cui disciplina è contenuta nel Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105.
Le prove di selezione hanno avuto luogo nei giorni 29, 30 e 31 Ottobre 2014; esse sono consistite in una prima prova, comune a tutti, ed in una seconda prova, differenziata per tipo di scuola.
Diverse le irregolarità riscontrate dai ricorrenti in sede di svolgimento della selezione: il malfunzionamento di alcuni sistemi telematici e l’assenza di garanzie circa la marcatura temporale, la non alterabilità e la provenienza delle prove dalle sedi di ateneo; le modalità di svolgimento del concorso (verificate tramite accesso ai verbali) non uniformi nei singoli atenei; l’inversione delle domande pertinenti l’area medica con quelle relative ai servizi clinici (a tale problematica il Ministero ha tentato di ovviare attribuendo un punteggio di convalida in aumento a due su trenta domande); la modifica dei punteggi attribuiti ad alcune domande.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che hanno espressamente dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso.
Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità del ricorso sottoposta al contraddittorio delle parti con ordinanza emessa in corso di causa deve sottolinearsi che i ricorrenti hanno allegato di aver notificato l’atto introduttivo a concorrenti partecipanti alle varie graduatorie con la conseguente insussistenza di elementi per ritenere l’irricevibilità del ricorso.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato.
Le censure dedotte con il ricorso in questione sono già state dichiarate infondate dalla Sezione in numerose decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ad esempio le sentenze: n. 3926/2015 del 9 marzo 2015; n. 4341/2015 del 19 marzo 2015; n. 4511/2015 del 24 marzo 2015; n. 4513/2015 del 24 marzo 2015; n. 4526/2015 del 26 marzo 2015; n. 4530/2015 del 24 marzo 2015; n. 5426/2015 del 14 aprile 2015 e n. 5953 del 23 aprile 2015), oltre che confermate dal Consiglio di Stato (con sentenze da n. 4432 a n. 4438 del 22 settembre 2015, n. 4482 del 24 settembre 2015, n. 4930 del 28 ottobre 2015, n. 5110 del 10 novembre 2015, n. 506 del 18 febbraio 2016). Deve infatti osservarsi che parte ricorrente non ha rappresentato quale sarebbe stata la rilevanza pratica e il diverso risultato al quale sarebbe pervenuta l’amministrazione in mancanza delle irregolarità descritte.
Da ultimo, con la sentenza n. 4358/2017, il Consiglio di Stato ha ribadito che non soltanto, come già affermato con sentenza n. 506 del 2016, le denunce di “irregolarità diffuse” nel corso delle prove risultano nel complesso generiche e indimostrate e soprattutto sono carenti dell’indicazione del nesso causale tra le irregolarità medesime e l’esito della prova, ma ha ulteriormente chiarito che, nella sentenza n. 4437 del 22 settembre 2015, si è già precisato che «la scelta …di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi».
La censura riguardante la concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate) riguarda il merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante l’errore compiuto nello scambio dei test.
Priva di fondamento è stata anche ritenuta la tesi secondo la quale l’operazione di neutralizzazione delle domande non pertinenti inserite nei test erroneamente consegnati, essendo stata effettuata dopo lo svolgimento delle prove, e quindi a test già effettuati, sarebbe stata condotta in violazione delle regole di anonimato, determinando un illegittimo vantaggio per soggetti già determinati.
Per quanto poi riguarda la censura secondo la quale il Ministero avrebbe specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fine dell’attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta, trascurando completamente l’esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didattici di Ateneo, la stessa è infondata poiché ipotetica giacché la disparità di trattamento è letteralmente da rendicontare ex post e mediante prove di resistenza a causa dell’intreccio delle graduatorie.
Ne deriva la reiezione del ricorso.
In considerazione delle peculiarità della domanda e della natura degli interessi sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 9/07/2018