TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1381

Data Documento: 2018-07-12
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01381/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da [#OMISSIS#], 34; 
per l’annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari
– del provvedimento n. 576 del 12.4.2018, con il quale l’Università degli Studi di Catanzaro ha rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, formulata dal ricorrente, senza previa valutazione del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti; – della nota n. 5963 del 10.5.2018 a firma del Direttore Generale; – ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Catanzaro, di cui al D.R. n. 609 del 28/07/2017; – ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 560 del 20 luglio 2017; – ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul riconoscimento di titoli accademici; – ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 501 del 3 luglio 2017; – ove occorra e per quanto di ragione, del DM 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati; – ove occorra e per quanto di ragione, del DM n. 337 del 26-04-2018 con i relativi allegati; – dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università in epigrafe, emanati ed emanandi, in particolare [#OMISSIS#] parte in cui prevedono che i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 e ove occorra del D.M. 477/17 che richiama il contenuto di tale disposizione; – ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, o per anni successivi, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulti collocata oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria; – dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, [#OMISSIS#] parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira, in particolare la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 8.2.2018 e la delibera del Senato Accademico del 28.2.2018, citati nel-le note impugnate; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di essere ammesso al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione dei crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in qualità di studente iscritto al secondo anno del corso di laurea in Biotecnologie per la salute, L-2 – classe delle lauree in biotecnologie dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II, ha impugnato, con ricorso notificato in data 9.6.2018 e ricevuto presso la sede legale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in data 13.06.2018, il decreto 12 aprile 2018 n. 576 e la successiva nota confermativa n. 5963 del 10.05.2018, con cui è stata respinta l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia, pur avendo egli maturato numerosi CFU, conseguiti in materie afferenti il detto percorso di laurea. Il ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del suo diritto “di essere ammesso al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta”, nonché “la condanna in forma specifica dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione dei crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale al ciclo unico in Medicina e Chirurgia”.
In data 2 luglio 2017 il ricorrente ha rinnovato a mezzo pec la notifica del ricorso all’Università Magna Graecia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, quale domiciliataria ex lege.
2. Resiste l’amministrazione intimata.
3. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a..
4. Innanzi tutto si rileva l’irritualità e l’ultroneità della seconda notifica, peraltro intempestiva, dal momento che “Nel [#OMISSIS#] delle Università non può nemmeno rilevare la notifica effettuata all’Avvocatura dello Stato, in quanto esse, dopo la legge n. 168 del 1989, sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell’Università è validamente effettuabile solo presso la sede dell’Ente e non presso l’Avvocatura dello Stato” (TAR [#OMISSIS#], Sez. I, 27.10.2017 n. 1287).
5. Il decreto è motivato sul rilievo che “la richiesta non può essere accolta in quanto l’istante non ha superato la prova di ammissione al corso di laurea in parola per l’anno accademico in corso, né è attualmente iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”.
Detta motivazione si fonda sul disposto del D.M. n. 477/2017, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, pure impugnato dal ricorrente che, al comma 12 dell’allegato n. 2, prevede che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”.
6. A tal riguardo, con il terzo motivo la parte ricorrente allega: a) i numerosi precedenti specifici, assunti dal T.A.R., in applicazione dei principi desumibili dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1, secondo cui la locuzione “ammissione”, si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, [#OMISSIS#] restando la facoltà dell’Università  di utilmente accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; b) l’esistenza di  posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari, [#OMISSIS#] consistenza numerica indicata [#OMISSIS#] nota n. 5963 del 10.05.2018.
7. Tanto premesso, occorre preliminarmente affermare la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere del detto D.M., atteso che è in questa circoscrizione che si verificano gli effetti diretti dell’atto impugnato, i quali sono rappresentati dal diniego dell’iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2018 n. 2453 e 25 [#OMISSIS#] 2018 n. 3150).
8. Nel merito, il terzo motivo del ricorso è manifestamente fondato, salvi restando i successivi provvedimenti della P.A. (cfr. l’orientamento espresso in materia da questa Sezione con sentenza 13.06.2018 n. 1199).
Ed invero, la richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Ora, sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale.
Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel [#OMISSIS#] di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il [#OMISSIS#] di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno [#OMISSIS#] stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] [#OMISSIS#] il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».
Sulla base di tali premesse, va dichiarata l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 che, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si [#OMISSIS#] in contrasto con la [#OMISSIS#] primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza.
Donde, l’illegittimità derivata del provvedimento di diniego, impugnato in via principale.
9. Non si fa luogo alla delibazione delle ulteriori censure formulate con il ricorso, stante la rilevanza assorbente, sotto il profilo dell’interesse del ricorrente, dell’accoglimento del terzo motivo.
10. Non possono essere accolte le domande aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alla ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ed alla immatricolazione, dal momento che il riconoscimento della spettanza del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] è rimesso alle successive determinazioni che dovranno essere assunte dall’Università.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego di iscrizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/07/2018