TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 1395

Procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche-autentica delle firme-Errore materiale

Data Documento: 2018-07-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullata l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo motivata dalla circostanza che l’autentica delle firme dei candidati, sarebbe stata effettuata in luogo differente da quello in cui il pubblico ufficiale che vi provvide è titolare del potere di autenticazione. Infatti, il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “Messina” appare frutto di un errore materiale.
Come da precedenti analoghi (ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione Messina, appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a Messina, secondo cui il modulo non andava modificato.

Contenuto sentenza

N. 01395/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2016, proposto da Lista “[#OMISSIS#] Universitas”, in persona del presentatore della lista alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche presso gli organi collegiali dell’Università di [#OMISSIS#] del 22 e 23 novembre 2016, Signor [#OMISSIS#] Cute’, ed in persona del candidato al Dipartimento di ingegneria, Signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto all’indirizzo [#OMISSIS#]@cnfpec.it; 

contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149; 

nei confronti
Lista O.R.U.M., Lista [#OMISSIS#] Giovane, Lista Uninsieme, Lista [#OMISSIS#], Lista [#OMISSIS#], Lista [#OMISSIS#], Lista Articolo 21, Lista Universo, non costituite in giudizio; 

per l’annullamento
del provvedimento del D.G. n. 64175 del 18.10.2016, con il quale la lista ricorrente veniva esclusa dalle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche presso gli organi collegiali dell’Università di [#OMISSIS#] del 22 e 23 novembre 2016;
ove esistenti, di tutti i verbali interni, non conosciuti, dell’Ufficio Elettorale, della Commissione Elettorale e di ogni ulteriore ufficio inerenti la presentazione, la valutazione e l’esclusione della lista [#OMISSIS#] UNIVERSITAS dalla competizione elettorale;
di tutte le comunicazioni, non meglio conosciute, effettuate ai sensi dell’art. 9 del regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno [#OMISSIS#] organi collegiali;
dei verbale della Commissione elettorale istituita presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#], in data 24.10.2016, con il quale è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 8 co 5 del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno [#OMISSIS#] organi collegiali;
del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti dell’Università di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] parte in cui non detta una disciplina con riferimento all’ipotesi in cui l’autenticazione delle firme dei partecipanti avvenga in luogo diverso da quello di [#OMISSIS#];
del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti dell’Università di [#OMISSIS#], art. 8 comma 3, [#OMISSIS#] parte in cui stabilisce che “non sono sanabili le irregolarità attinenti al numero e all’autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione delle liste” ove interpretato nel senso che la sanabilità non sarebbe possibile anche in ipotesi in cui l’autentica è, comunque, avvenuta;
di tutti gli atti e provvedimenti, anche non conosciuti, propedeutici, consequenziali ed anche indirettamente connessi a quelli sopra indicati che hanno determinato, anche [#OMISSIS#] loro interpretazione, l’esclusione della lista dalla competizione elettorale.
del provvedimento, non meglio conosciuto, con cui l’Ateneo ha provveduto, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento, a validare e pubblicare sul [#OMISSIS#] istituzionale, in data 18 ottobre 2016, l’elenco delle liste dei candidati e delle autocandidature ammesse alla competizione elettorale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 [#OMISSIS#] 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 17.11.2016, si impugnano i provvedimenti in epigrafe con i quali è stata disposta l’esclusione della lista [#OMISSIS#] Universitas dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, in seno [#OMISSIS#] Organi Collegiali di Ateneo dell’Università di [#OMISSIS#], indette per il 22 e 23 novembre 2016.
Espongono i ricorrenti, che la [#OMISSIS#] Universitas è un’associazione culturale ed universitaria, senza scopo lucrativo, accreditata da anni all’albo dell’Ateneo dell’Università di [#OMISSIS#] e riconosciuta presso la Commissione Europea Ricerca e Innovazione.
Alla luce di tale pregressa esperienza e delle precedenti competizioni elettorali a cui ha sempre concorso, [#OMISSIS#] Universitas si determinava a partecipare alle elezioni per i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e assegnisti e degli specializzandi in seno [#OMISSIS#] organi collegiali per il biennio 2016/2018, indette dal Rettore e dai Direttori dei singoli dipartimenti dell’Ateneo di [#OMISSIS#], per i giorni 27 e 28 settembre 2016, poi rinviate al 22 e 23 novembre 2016, con nota del Rettore 12 ottobre 2016, prot. n. 62480.
In base a quanto previsto dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno [#OMISSIS#] organi collegiali, i componenti della lista [#OMISSIS#] Universitas, provvedevano ad avviare le procedure di candidatura, presentando la documentazione richiesta.
La sottoscrizione di 29 delle candidature, veniva autenticata dal Sindaco del Comune di Brolo, asseritamente nell’ambito della circoscrizione comunale di sua competenza, su moduli prestampati forniti dall’Ateneo e recanti, come luogo di sottoscrizione, l’indicazione a stampa [#OMISSIS#].
Espongono ancora i ricorrenti che, a scanso di equivoci, ed al fine di evitare che un mero errore contenuto in un modulo prestampato potesse comportare conseguenze sulla regolare partecipazione alla competizione elettorale, stante la mancanza di chiare indicazioni circa la possibilità di modificare il modulo predisposto dall’Ateneo senza violare l’art. 7 del Regolamento, il Sindaco di Brolo inviava tempestivamente all’Ateneo di [#OMISSIS#], in data 12 ottobre 2016, una dichiarazione anche ai sensi degli art. 2720 e 2966 c.c., volta a chiarire che le 29 firme contenute nei modelli di sottoscrizione per la presentazione delle liste, tutte autenticate in data 9 settembre 2016, erano state “eseguite dalla mia persona nel mio ufficio municipale del comune di Brolo“, in conformità, peraltro, con il luogo indicato dal timbro ivi presente.
Tuttavia, con nota 18 ottobre 2016, prot. n. 64175, l’Ateneo di [#OMISSIS#], in persona del Direttore Generale del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, disponeva l’esclusione della lista [#OMISSIS#] UNIVERSITAS asserendo che “sono state riscontrate irregolari n. 29 sottoscrizioni su 71 complessive, risultando l’autentica della firma dei candidati effettuata in luogo differente da quello in cui il pubblico ufficiale è titolare del potere di autenticazione“.
Avverso tale provvedimento di esclusione, gli odierni ricorrenti proponevano tempestivi ricorsi alla Commissione Elettorale di Ateneo, eccependone l’illegittimità.
Con nota 26 ottobre 2016, prot. n. 66619, tuttavia, l’Ateneo comunicava il rigetto del ricorso proposto, sostanzialmente evidenziando, [#OMISSIS#] conforme parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], cui nel frattempo l’Università si era rivolta per chiederne l’avviso, che le candidature andavano escluse, in ragione del fatto che le autentiche erano state effettuate fuori dal luogo in cui il pubblico ufficiale che vi aveva provveduto era titolare del potere di asseverare le sottoscrizioni.
In sostanza, a parere degli organi dell’ateneo preposti alla valutazione della vicenda, si sarebbe stati in presenza, nel [#OMISSIS#] di specie, di un’evidente violazione del principio di territorialità cui obbedisce il vigente sistema di certificazione.
2. Contro i detti provvedimenti di esclusione sono, perciò, insorti gli odierni ricorrenti, che ne chiedono l’annullamento affidandosi ai seguenti motivi di censura.
2a. Violazione degli articoli 2720 e 2966 c.c. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione del principio del favor partecipationis.
Sostengono i ricorrenti che la commissione elettorale sarebbe incorsa in violazione di legge, dal momento che non corrisponderebbe al vero la circostanza secondo la quale le autenticazioni sarebbero avvenute al di fuori del territorio comunale di competenza del pubblico ufficiale che le aveva effettuate.
Sottolinea, invece, la difesa dei ricorrenti che il Sindaco di Brolo, avrebbe proceduto alle autentiche nell’ambito del territorio di sua competenza e si sarebbe limitato a non elidere l’indicazione [#OMISSIS#], già presente sugli stampati forniti dall’Università, come da certificazione e attestazione del 12 ottobre 2016, inviata in pari data all’Ateneo, volta a chiarire e superare la presunta discrasia tra l’indicazione del luogo [#OMISSIS#] presente nei modelli in uso all’Ufficio Elettorale dell’Ateneo, con quella indicato dal Sindaco in autentica.
Il provvedimento di esclusione, dunque, sarebbe illegittimo in quanto confonderebbe l’ipotesi della non sanabilità delle autenticazioni per mancanza di un elemento richiesto ab substantiam, con quello della mera incongruenza tra l’esistenza dell’indicazione dei due luoghi di autentica presenti all’interno della medesima dichiarazione.
Evidenzia la difesa dei ricorrenti che, nell’ipotesi di utilizzo di moduli errati predisposti dall’Amministrazione, come [#OMISSIS#] specie quello che ci occupa, non essendo corretto indicare nel prestampato la dicitura “[#OMISSIS#]” quale luogo di autentica, stante la possibilità di procedere ad autentica anche al di fuori del territorio comunale, l’inadeguatezza dell’allegato, rispetto alle prescrizioni della lex specialis, non può gravare sul concorrente, dovendo in tal [#OMISSIS#], intervenire la tutela all’affidamento che vieta l’estromissione dalla competizione, nel rispetto del favor partecipationis.
Sul documento, continua la difesa dei ricorrenti, sono presenti solo ed esclusivamente due indicazioni: la prima (Comune di Brolo) apposta tramite timbro dal pubblico ufficiale incaricato all’autenticazione da ritenersi quale unica indicazione dell’esatto luogo dell’adempimento; la seconda, l’indicazione dattiloscritta e prestampata della dicitura “[#OMISSIS#]”, che, essendo una mera indicazione esemplificativa, non doveva essere apposta dall’Amministrazione, ovvero, non può essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della regolarità delle firme.
Il luogo sarebbe stato, dunque, correttamente indicato grazie al timbro, ragion per cui non sussisterebbero le paventate ragioni di invalidità che hanno indotto all’esclusione della lista [#OMISSIS#] UNIVERSITAS dalla competizione elettorale. In sostanza l’indicazione dei due luoghi – quello effettivo e quello prestampato – non determinerebbe [#OMISSIS#] prospettazione dei ricorrenti un’invalidità insanabile e tale da determinare l’esclusione dalla competizione elettorale della lista.
2b. Violazione e falsa applicazione art. 6 della l.n. 241/1990. Sostengono i ricorrenti che, ove non dovesse riconoscersi la possibilità che la rettifica del mero errore formale [#OMISSIS#] compilazione del modulo di autenticazione possa avvenire grazie alla certificazione/attestazione ricognitiva del 12 ottobre, a firma del Sindaco di Brolo, risulterebbe violato anche il precetto dell’art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz’altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell’eccessivo rigore delle forme. Innanzi ad un modello di autentica errato e ad una, per [#OMISSIS#] chiara, previsione circa la necessità di “incarcerare” il luogo [#OMISSIS#] ivi indicato meccanicamente, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il soccorso in capo al partecipante e non punirlo.
2c. Violazione del principio della par condicio. In via subordinata, ove il vizio, meramente formale, dell’incongruenza tra i due luoghi di sottoscrizione presenti [#OMISSIS#] dichiarazione di presentazione della lista fosse ritenuto determinante ai fini dell’esclusione di parte ricorrente, i ricorrenti sostengono che tutte le firme presentate da tutte le liste, non solo da [#OMISSIS#] UNIVERSITAS, dovrebbero essere annullate in quanto tutte le dichiarazioni risultano inficiate da un, quantomeno, parimenti rilevante vizio formale nell’autentica delle stesse.
Tutte le dichiarazioni, difatti, sono autenticate, in maniera espressa, “per le elezioni del 25 ottobre ’16” e non per quelle, di cui oggi si discute, del 22 e 23 novembre 2016. Vero è che il Rettore, con decreto del 12 ottobre 2016 ha provveduto a rinviare le elezioni alle date da [#OMISSIS#] indicate, ma, concludono i ricorrenti, se si ritenesse che ogni discrasia infici l’autentica, non potrà che concludersi che, in primis, lo sia l’aver accettato autentiche di firme per una competizione elettorale che poi non si è tenuta e senza che vi sia stato alcun D.R. a ratifica della validità di tali autentiche.
3. Con decreto presidenziale n. 807/2016 del 02.11.2016, il [#OMISSIS#] di questo Tribunale, ha accolto la domanda di misura cautelare ante causam monocratica, con effetto di ammissione della lista [#OMISSIS#] Universitas alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi dell’Università di [#OMISSIS#].
Tale decreto è stato, poi, confermato dal successivo decreto presidenziale, n. 995/2016 del 28.12.2016, con il quale si sono ritenuti sussistenti i presupposti per confermare [#OMISSIS#] effetti dell’art. 56 c.p.a. la tutela già accordata.
Le liste controinteressate, correttamente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Costituitasi, invece, con memoria del 13.01.2017, per difendere le ragioni dell’amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha contestato le pretese dei ricorrenti, ribadendo il principio secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono legittimati ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sotto titolari o al quale appartengono, in applicazione, peraltro, degli artt. 2699 e 2701 c.c..
Con ordinanza n.101/2017 del 09.02.2017, questa Sezione ha accolto la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, considerato che il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al “precompilato” modulo di autenticazione, l’indicazione “[#OMISSIS#]”, appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a [#OMISSIS#], secondo cui il modulo non andava modificato;
sul contestato modulo il Sindaco di Brolo ha apposto il timbro del Comune, e tale circostanza rende del tutto verosimile che l’autenticazione sia avvenuta a Brolo; il Sindaco stesso ha rilasciato, [#OMISSIS#] qualità, apposita dichiarazione confermante tale circostanza.
In data 29 dicembre 2017, la difesa dei ricorrenti ha depositato il decreto del Rettore prot. n. 34262 dell’11 [#OMISSIS#] 2017, con il quale l’Università di [#OMISSIS#] ha provveduto alle assegnazioni dei seggi ed alla proclamazione degli eletti.
Con memoria del 04.01.2018, infine, i ricorrenti, nell’insistere sui motivi di ricorso, hanno chiesto che l’odierna controversia sia decisa con provvedimento di improcedibilità, per cessata materia del contendere, [#OMISSIS#] considerazione che, poiché l’amministrazione ha ottemperato all’ordine giudiziale di ammettere i ricorrenti alla competizione elettorale, omettendo di inserire la clausola di riserva all’esito del giudizio finale, dovrebbe ritenersi che la stessa abbia dato [#OMISSIS#] ad un adeguamento spontaneo su cui il G.A. non può più incidere. Con il superiore decreto, pertanto, lo stesso Ateneo avrebbe inteso definitivamente convalidare le elezioni del 22 e 23 novembre 2016, approvando l’intera procedura elettorale e ratificando la posizione di tutti i candidati.
All’Udienza camerale del 10.05.2018, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Va preliminarmente scrutinata la richiesta di definire il presente giudizio dichiarando cessata la materia del contendere.
Già la lettura del citato atto di proclamazione degli eletti evidenzia come, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’Università nel provvedere ad emettere l’atto di chiusura del, controverso, procedimento elettorale, abbia inteso adeguarsi, citandoli correttamente nelle premesse, ai vari pronunciamenti giurisdizionali di questo Tribunale e del Consiglio di Giustizia Amministrativa intervenuti nel corso della procedura elettorale. Con plurime note, indirizzate alla difesa dei ricorrenti ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Ateneo ha, poi, precisato, come l’atto di proclamazione degli eletti sia un atto dovuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare emanata dall’A.G.A., in attesa della pronuncia sul merito.
Va, dunque, rigettata la domanda di definire il giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dai ricorrenti, giacché il fatto che il provvedimento di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti tenga conto delle liste e dei candidati ammessi alla competizione elettorale per effetto dei succitati pronunciamenti giurisdizionali, appare, piuttosto, la conseguenza degli effetti del cosiddetto giudicato cautelare, formatosi, nel [#OMISSIS#] che ci occupa, sull’Ordinanza di questa Sezione 09.02.2017 n. 101, la cui funzione è proprio quella di impedire, in via provvisoria, il protrarsi della lesione lamentata, senza mai assumere effetti a carattere definitivo, che possono conseguire soltanto da una pronuncia definitiva di merito, passata in giudicato ed idonea perciò ad eliminare ex tunc il provvedimento impugnato.
Ed invero, nel processo amministrativo, i nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare, anche propulsiva, non sono idonei a configurare l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente), ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in quanto l’adozione non spontanea dell’atto consequenziale non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una [#OMISSIS#] provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui il contenuto dell’ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall’Amministrazione, da indurla a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudizio relativo al suo annullamento.
5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è, però, fondato ed assorbente.
Ritiene il Collegio che il fatto che colui che ha autenticato le firme dei candidati in calce ai moduli forniti dall’Università, non ha provveduto ad elidere la dicitura prestampata [#OMISSIS#], non possa assurgere a prova della effettiva violazione del principio della competenza del pubblico ufficiale, a maggior ragione nel [#OMISSIS#] di specie, in cui, prima ancora del pronunciamento negativo della preposta commissione elettorale, il Sindaco di Brolo aveva rilasciato, [#OMISSIS#] qualità, apposita dichiarazione di conferma che le autentiche furono effettuate nel proprio comune.
A sostegno della superiore valutazione, militano inoltre i rilievi fatti propri dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in relazione ad analoghi provvedimenti di esclusione dalla competizione elettorale tenutasi nel corso del 2016, per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei consigli di facoltà dell’Università di [#OMISSIS#].
Con le ordinanze n. 308, 309 e 3010 del 14.04.2017 e con l’altra ordinanza n. 219 del 27.02.2017, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, infatti, evidenziato che il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, nel [#OMISSIS#] di specie il Sindaco del Comune di Brolo, accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “[#OMISSIS#]” appare frutto di un errore materiale.
Non si può, del resto, non condividere quanto sul punto ha avuto modo di precisare questa stessa sezione in sede cautelare (con la succitata ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), ossia il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione [#OMISSIS#], appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a [#OMISSIS#], secondo cui il modulo non andava modificato.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto con i conseguenti effetti caducanti meglio descritti in dispositivo.
In ragione della novità delle questioni poste all’attenzione del Collegio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla:
il provvedimento del D.G. dell’Università di [#OMISSIS#] n. 64175 del 18.10.2016, con il quale la lista [#OMISSIS#] UNIVERSITAS è stata esclusa dalle elezioni, per il rinnovo delle rappresentanze studentesche presso gli organi collegiali dell’Università di [#OMISSIS#] tenute nei giorni 22 e 23 novembre 2016;
il verbale della Commissione elettorale istituita presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#], in data 24.10.2016, con il quale è stato rigettato il ricorso amministrativo, presentato avverso il succitato provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 [#OMISSIS#] 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 28/06/2018