N. 01387/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], viale Trieste 80;
contro
Università della [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Macri’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Rende, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cubo 7-11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#], 7;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Commissione Elettorale Centrale dell’Università della [#OMISSIS#] in data 30.4.2018, contenente l’elenco definitivo delle liste e dei candidati ammessi alle elezioni delle rappresentanze studentesche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università della [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritta al IV anno del corso di laurea di “Ingegneria edile-Architettura” dell’Università della [#OMISSIS#] per l’anno accademico 2017/2018 e candidata per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, per il triennio 2018/2020, è stata esclusa dalla lista n. 6, denominata “Unidea”, per carenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento di Ateneo, in quanto non in regola con le tasse universitarie.
In particolare, è emerso che, per l’anno in corso, la [#OMISSIS#] ha corrisposto soltanto la prima rata di € 16,50 e non anche le ben più sostanziose seconda terza rata, scadute, rispettivamente, il 30 novembre 2017 ed il 28 febbraio 2018.
Col presente ricorso, ella censura il provvedimento di esclusione, sul presupposto che il motivo addotto “non risulta essere contemplato nelle disposizioni normative che regolano a monte le elezioni per le rappresentanze studentesche”.
Resistono l’Università della [#OMISSIS#] e taluni interventori ad opponendum.
All’udienza dell’11 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, sollevata con l’atto di intervento ad opponendum.
In particolare, con tale censura si sostiene che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare, contestualmente ai provvedimenti che ne hanno disposto l’esclusione dalle elezioni delle rappresentanze studentesche, anche le disposizioni regolamentari (id est, il decreto Rettorale n. 908/2017 ed il regolamento didattico di Ateneo), che prevedono l’obbligo di pagare le tasse universitarie quale presupposto per il compimento di qualsiasi atto di carriera.
L’eccezione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Invero, le disposizioni regolamentari suindicate hanno portata generale e non direttamente lesiva della posizione giuridica soggettiva dell’odierna istante, la quale, al contrario, risulta immediatamente danneggiata dagli atti indicati in epigrafe e gravati con il ricorso introduttivo.
Infatti, soltanto questi ultimi provvedimenti hanno determinato l’esclusione diretta della ricorrente dalle elezioni delle rappresentanze studentesche, ledendo il proprio diritto all’elettorato passivo.
Inoltre, quel che la ricorrente sostiene è che, anche in applicazione degli atti generali su indicati, la sanzione dell’esclusione non fosse comminabile in ipotesi di irregolarità contributiva.
Nel merito, l’art. 3, comma 2, del regolamento di Ateneo prevede che “sono eleggibili gli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle liste di cui al successivo articolo 10, risultino regolarmente iscritti, per l’anno accademico indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università della [#OMISSIS#]”.
Pertanto, la questione controversa attiene al significato da dare al requisito della “regolare iscrizione”, e cioè se esso contempli, o meno, il pagamento delle tasse universitarie.
Osserva il collegio che, tra le situazioni di irregolarità in cui lo studente può versare, ben rientra il mancato pagamento delle tasse.
Prevede, infatti, l’art. 26 del R.D. n. 1269 del 1938 che “lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso [#OMISSIS#] esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, [#OMISSIS#] parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”.
Alla stregua di tali preclusioni (riguardanti la possibilità di tenere esami, l’iscrizione al successivo anno di corso, il rilascio di qualsiasi certificato relativo alla carriera scolastica e la facoltà di trasferirsi ad altra università o istituto), è pertanto innegabile che lo studente non regola con i versamenti debba qualificarsi come privo del requisito della “regolare iscrizione”.
Con il secondo motivo di diritto, si asserisce che la commissione elettorale centrale abbia violato il principio di parità di trattamento, in quanto, con il provvedimento recante l’elenco definitivo delle liste e dei candidati ammessi, ha reintrodotto, tra i soggetti eleggibili, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che si troverebbe [#OMISSIS#] medesima situazione di debito contributivo della ricorrente.
In verità, come evidenziato dall’Unical, il [#OMISSIS#] e la [#OMISSIS#] non si trovano affatto [#OMISSIS#] medesima situazione, in quanto il primo ha regolarizzato la propria posizione tributaria nei confronti dell’Università resistente in data 16.04.2018, ovvero in tempo utile per poter presentare la propria candidatura.
Al contrario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha versato esclusivamente la prima tassa di iscrizione pari ad euro 16,50, omettendo il pagamento delle successive tre rate.
Pertanto, non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento, trattandosi di situazioni differenti.
Da [#OMISSIS#], con il terzo motivo, la ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento finale di esclusione.
Esso, tuttavia, è ben motivato, per relationem, col rinvio all’elenco provvisorio degli ammessi, il quale, a sua volta, è adeguatamente motivato, mediante uno specifico codice numerico, cui corrisponde la condizione di irregolarità contributiva.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è dunque infondato.
La particolarità della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 12/07/2018