N. 01424/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] n. 18;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da [#OMISSIS#], 34;
per l’annullamento
a) dell’atto prot. 6514 datato 22.05.2018, notificato irritualmente al difensore del ricorrente e non anche al diretto interessato a mezzo raccomandata ricevuta in data 7.06.2018, con il quale si comunicava il rigetto dell’istanza di iscrizione del Dr. [#OMISSIS#] per mancanza di posti;b) dell’atto D.R. 461 del 21.05.2018 a firma del Rettore, Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], conosciuto attraverso istanza di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/90 del 12.06.2018, evasa in data 14.06.2018;c) del verbale n.7 del 2.05.2018 della Scuola di Medicina e Chirurgia conosciuto attraverso istanza di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/90 del 12.06.2018, evasa in data 14.06.2018, con il quale veniva proposta l’iscrizione del Dr. [#OMISSIS#] al V anno con applicazione del piano di studi a.a. 2013/2014;nonché del d) verbale della Commissione per la Valutazione delle Istanze, del 19.04.2018, il cui contenuto allo stato non è conosciuto perché atto citato nel verbale n.7 del 2.05.2018 della Scuola di Medicina e Chirurgia ma non consegnato in sede di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/1990, con il quale si indicherebbero gli esami riconosciuti e quelli da sostenere; e) nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale allo stato altrimenti non noto; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere l’equipollenza del titolo acquisito presso l’Università Kristal di Tirana, oppure in alternativa l’ammissione al VI anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Catanzaro (o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l’Università Kristal di Tirana) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui e` causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha agito dinanzi a questo TAR per “l’annullamento previa sospensiva a) dell’atto prot. 6514 datato 22.05.2018, notificato irritualmente al difensore del ricorrente e non anche al diretto interessato a mezzo raccomandata ricevuta in data 7.06.2018, con il quale si comunicava il rigetto dell’istanza di iscrizione del Dr. [#OMISSIS#] per mancanza di posti; b) dell’atto D.R. 461 del 21.05.2018 a firma del Rettore, Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], conosciuto attraverso istanza di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/90 del 12.06.2018, evasa in data 14.06.2018; c) del verbale n.7 del 2.05.2018 della Scuola di Medicina e Chirurgia conosciuto attraverso istanza di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/90 del 12.06.2018, evasa in data 14.06.2018, con il quale veniva proposta l’iscrizione del Dr. [#OMISSIS#] al V anno con applicazione del piano di studi a.a. 2013/2014; nonché del d) verbale della Commissione per la Valutazione delle Istanze, del 19.04.2018, il cui contenuto allo stato non è conosciuto perché atto citato nel verbale n.7 del 2.05.2018 della Scuola di Medicina e Chirurgia ma non consegnato in sede di accesso [#OMISSIS#] atti ex L. 241/1990, con il quale si indicherebbero gli esami riconosciuti e quelli da sostenere; e) nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale allo stato altrimenti non noto”. Inoltre, il ricorrente ha chiesto “l’accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere l’equipollenza del titolo acquisito presso l’Università Kristal di Tirana, oppure in alternativa l’ammissione al VI anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Catanzaro (o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l’Università Kristal di Tirana) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge”.
In particolare il ricorrente ha lamentato: l’omessa comunicazione dei provvedimenti presso la residenza dell’interessato; la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla istanza di riconoscimento della equipollenza del titolo di studio; l’incompetenza del Rettore; la violazione delle proprie garanzie partecipative; la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati; l’irragionevolezza della decisione [#OMISSIS#].
2. Resiste l’amministrazione intimata.
3. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’11.07.2018 la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Invero, con verbale in data 19.04.2018 l’apposita Commissione, insediatasi per la valutazione delle istanze di “riconoscimento del titolo di studio conseguito presso l’Università Kristal di Tirana ([#OMISSIS#]) presentate dai signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, ha provveduto allo svolgimento del compito affidatole secondo “quanto previsto dal regolamento vigente”, a tal fine fissando “i criteri cui si fa riferimento ai fini del riconoscimento dei singoli esami sostenuti dal candidato e conseguente convalida di esami previsti per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro”, secondo la seguente griglia valutativa: “- Corrispondenza del settore scientifico-disciplinare (SSD) ove specificato. – Corrispondenza del programma presentato dal candidato con il programma previsto dal corso “corrispondente” secondo piano di studi del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; – Congruità e corrispondenza del numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti dal candidato con il numero di CFU previsti per il corso “corrispondente”, secondo piano di studi del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro”.
All’esito delle valutazioni di propria competenza, e dopo aver provveduto alla verifica analitica di ciascun esame del piano di studi “previo superamento quiz”, la Commissione ha ritenuto di disporre il parziale riconoscimento dei titoli presentati dagli istanti. Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente ha concluso nel senso che “con 153 CFU, si propone iscrizione al V anno con applicazione del piano di studi a.a. 13-14, previa disponibilità del posto disponibile sulla coorte di riferimento da parte degli Uffici competenti”.
Con verbale n. 7 del 2.5.2018 il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha preso atto delle risultanze di cui ai lavori della Commissione, ed ha quindi attestato che “i posti disponibili sono i seguenti: a.a. 2012/2013, VI anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 0; a.a. 2013/2014, V anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 0; a.a. 2014/2015, IV anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 0; a.a. 2015/2016, III anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 2; a.a. 2016/2017, II anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 2; a.a. 2017/2018, I anno, Posti U.E. n. 0 – Posti Extra U.E. n. 2”.
In forza di tale attestazione, con D.R. n. 461 del 21.05.2018, successivamente ratificato dal Senato Accademico [#OMISSIS#] seduta del 28.05.2018, il Rettore ha statuito l’impossibilità di provvedere alla iscrizione del ricorrente al V anno della corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
4.2. Alla luce dell’esame di tali atti si evince che l’amministrazione intimata ha inequivocabilmente ritenuto di non poter ravvisare l’equipollenza del titolo presentato dal ricorrente, e ne ha riconosciuto la parziale corrispondenza, con il conseguente accertamento del diritto all’iscrizione al V anno (a.a. 2013/2014). Trattandosi di statuizione adeguatamente motivata, che risponde a criteri connotati da ampia discrezionalità, essa non appare inficiata dalla censure dedotte dal ricorrente e merita di essere confermata.
4.3. Per quanto riguarda il conseguente diniego di iscrizione, si osserva che trattasi di atto vincolato in ragione della mancanza di posti per l’anno accademico 2013/2014, sicché anch’esso è esente da censure.
4.3. Per inciso, si osserva che, ove pure il titolo del ricorrente avesse ottenuto un riconoscimento potiore in termini di corrispondenza, con l’accertamento e la declaratoria del diritto all’iscrizione al VI anno, in ogni [#OMISSIS#] ciò non avrebbe consentito l’acquisizione di una posizione di vantaggio, stante la carenza di posti disponibili in riferimento all’anno a.a. 2012/2013.
5. La particolarità e gli sviluppi della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/07/2018