N. 00954/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2017, proposto da
Monika [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via La Marmora n.14;
contro
Università di Pisa, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel cui studio in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 26 è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento:
– della deliberazione del C.d.A. dell’Università degli Studi di Pisa, n. 247 del 21.07.2017 di incognita pubblicazione, di approvazione della proposta di chiamata per la copertura di un posto di professore associato settore concorsuale 13C/1 Storia Economica, Settore disciplinare SECS-P/04 Storia del [#OMISSIS#] Economico, ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, a favore della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 75 del 10.7.2017, di approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per un posto di professore associato settore concorsuale 13C/1 Storia Economica SSD SECS-P/04 Storia del [#OMISSIS#] Economico;
– dell’incognita “scheda concorsuale” richiamata [#OMISSIS#] delibera n. 75 del 3.7.2017, se e in quanto esistente [#OMISSIS#] parte in cui modifica ultra vires l’oggetto del bando;
– (per quanto attiene al II motivo di ricorso) del verbale della Commissione del 31.10.2016 ed in particolare del giudizio collegiale riguardante la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso: a) di aver partecipato alla procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo, seconda fascia, per chiamata ex art. 18.1 d.lgs 240/2010 nell’ambito del settore d’insegnamento di Storia Economica (13C1) bandito dall’Università di Pisa b) di essere risultata idonea alla luce del giudizio espresso sulla sua produzione scientifica dalla Commissione d’esame insieme alla Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha riportato una valutazione pressoché equivalente alla sua; tutto ciò premesso impugna la delibera del C.D.A. della Università di Pisa che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ha disposto la chiamata della candidata concorrente ritenendo che la stessa potesse vantare, al contrario della Dott. [#OMISSIS#], una esperienza didattica [#OMISSIS#] materia della Economia politica rispetto al cui insegnamento l’Ateneo risulta avere una scopertura.
Con il primo motivo la Dott. [#OMISSIS#] afferma che l’organo deliberativo avrebbe mal esercitato il suo pur ampio potere discrezionale, giustificando la scelta della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sulla base di un criterio nuovo e non contemplato negli atti ufficiali della procedura.
Infatti, nonostante il bando di concorso si riferisse espressamente un posto di professore nel settore concorsuale 13C1 (Storia del [#OMISSIS#] economico) ed al settore scientifico-disciplinare SECS-P04 (Storia del [#OMISSIS#] economico), la chiamata della Dott. [#OMISSIS#] sarebbe avvenuta per sopperire ad una carenza afferente un insegnamento del tutto diverso quale è quello di Economia politica sulla base della previsione di una non meglio specificata “scheda concorsuale” il cui contenuto non sarebbe dato conoscere e che, comunque, non potrebbe innovare quanto previsto dalla lex specialis.
Il motivo è infondato.
Il profilo del professore ricercato dall’Ateneo risulta definito dall’allegato “A” richiamato espressamente dall’art. 1 del bando.
Mentre con riguardo alla tipologia di impegno scientifico l’allegato prevede lo svolgimento di attività di ricerca [#OMISSIS#] specifico settore della Storia del [#OMISSIS#] economico, l’esperienza didattica considerata utile ha uno spettro molto più ampio estendendosi a tutte le materie dell’Area n. 13 di cui al d.m. 855/2015 attivate dal Dipartimento fra le quali v’è anche quella della Economia politica.
Alla luce di quanto sopra non può affermarsi che la scelta dell’organo deliberativo sia stata guidata da un criterio estraneo all’impianto della lex specialis, in quanto del tutto legittimamente fra due candidate dichiarate idonee la preferenza dell’Ateneo è caduta su quella che possedeva una esperienza didattica più coerente con i bisogni indicati nel bando.
A ciò occorre aggiungere che la previsione della lex specialis su cui riposa la decisione [#OMISSIS#] dal C.d.a. non è stata censurata dalla ricorrente la quale oltre alla delibera di chiamata ha impugnato una “incognita scheda concorsuale” richiamata [#OMISSIS#] del. n. 75 del 03.07.2017, se e in quanto esistente [#OMISSIS#] parte in cui modifica ultra vires l’oggetto del bando.
Tuttavia una siffatta scheda non esiste così come non sussiste alcuna surrettizia modificazione del bando.
Esiste invece l’allegato “A” che non rappresenta un corpo estraneo e posticcio rispetto alla lex specialis ma di essa costituisce parte integrante.
Da [#OMISSIS#] la ricorrente ha osservato che la menzionata previsione del bando sarebbe stata riempita di contenuti ex postdall’Ateneo in quanto l’aver svolto insegnamenti [#OMISSIS#] disciplina della Economia politica non costituiva criterio espressamente previsto.
Ma anche tale osservazione è destituita di fondamento essendo la materia della Economia Politica ricompresa nell’Area 13 e quindi individuabile ex ante come possibile oggetto di valutazione per la chiamata.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Commissione di esame non avrebbe valutato il carattere internazionale della sua esperienza scientifica attestato dalle pubblicazioni e dal suo essere coordinatrice di conferenze in ambito ultranazionale e dagli invitation to speak.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi del regolamento di Ateneo il giudizio della Commissione non ha natura comparativa ma è finalizzato a verificare l’idoneità dei candidati ai fini della chiamata che viene proposta dal Consiglio di dipartimento.
La mancata valutazione degli elementi internazionalistici che connotano il curriculum della Prof. [#OMISSIS#] anche qualora vi fosse stata non ha comunque inciso sul giudizio di idoneità che è stato positivo e lusinghiero.
Anche a prescindere da ciò non pare al Collegio che alla Commissione possa imputarsi un difetto di istruttoria. La valutazione dell’organo tecnico, che comunque ha carattere complessivo e globale, si è incentrata sugli elementi curriculari che lo stesso ha ritenuto utili a delineare la caratura scientifica delle due candidate. I [#OMISSIS#] internazionalistici non sono stati posti in evidenza perché evidentemente in entrambi i casi non ritenuti rilevanti per la connotazione del profilo delle due candidate.
Il giudizio della commissione sul punto non può considerarsi irragionevole anche con riferimento [#OMISSIS#] elementi addotti dalla ricorrente posto che, come osservato dalla controinteressata (sul punto non contraddetta), l’Istituto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di cui la stessa è Segretaria non dispiega in via esclusiva la propria attività nel campo della scienza economica ma si occupa di scambi culturali in senso generale fra Italia e [#OMISSIS#].
Il ricorso deve, pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 oltre [#OMISSIS#] e c.p.a. a favore dell’Amministrazione e 1,500 oltre [#OMISSIS#] e c.p.a. nei confronti della controinteressata
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 29/06/2018