N. 00256/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Redentore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Buzzelli in L’Aquila, via San [#OMISSIS#], 3;
contro
Azienda per il Diritto Agli Studi Universitari L’Aquila, Università degli Studi dell’Aquila, Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
La Scintilla Soc. Coop. non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del 24.2.2011 recante la revoca del posto letto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo [#OMISSIS#] Redentore, studentessa universitaria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 24.2.2011 adottato dal Direttore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari de L’Aquila”, con il quale è stata disposta la revoca del posto letto in applicazione dell’art. 8 del regolamento della residenza universitaria, di cui è chiesto l’annullamento unitamente all’art. 14.
Deduce la ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per: I) violazione degli articoli 1 e 2 della legge 241/1990, nonché per eccesso di potere; l’Amministrazione sarebbe incorsa in difetto d’istruttoria, in quanto la società affidataria del servizio di vigilanza con la rettifica del 16.2.2011 chiariva che a “causa della poca luce presente in sala studio” il vigilante aveva confuso [#OMISSIS#] Balsano con [#OMISSIS#] Redentore; II) in via subordinata, violazione di legge ex art. artt. 3; 7 e 21 octies della Legge n. 241/1990 – DPCM 9.4.2001 e Legge 2.12.1991, n 390 – artt. 34 e 97 Cost.; Eccesso di potere; illegittimità, anche per violazione del principio di proporzionalità, della sanzione della revoca del posto letto prevista dall’art. 8 del Regolamento della Residenza Universitaria ed illegittimità del regolamento nella parte in cui ritiene che il solo “fumare negli spazi comuni ed all’interno della propria stanza” comporti – sic et simpliciter – la revoca del posto letto e della borsa di studio, senza prevedere una sanzione “intermedia”.
1.1.- Con ricorso per motivi aggiunti [#OMISSIS#] Redentore ha impugnato, deducendone l’illegittimità derivata, i seguenti atti: l’indizione, disposta con ordinanza n. 346 del 15.3.2011, del bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 posti letto a titolo oneroso presso Residenza-Universitaria – A.A. 2010/2011”, “considerato che, a seguito dei provvedimenti di revoca/rinuncia al posto letto, ad oggi, sono disponibili n. 12 posti letto”; il relativo bando e la graduatoria approvata dall’Azienda intimata con ordinanza n. 435 del 31.3.2011.
1.2.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 310 del 10.3.2011 comunicata con nota 3.5.2011, con la quale era disposto l’incameramento cauzione versata dalla studentessa Redentore [#OMISSIS#] per l’ A. A. 2010-2011. Deduce la ricorrente la violazione di legge (art. 3 della legge 241/1990, articoli 34 e 97 della Costituzione) ed eccesso di potere per illegittimità derivata.
2.- Alla pubblica udienza del 4 aprile 2018 il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a. sul difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento dell’atto che dispone la restituzione della cauzione e la causa è stata poi riservata per la decisione.
3.- La causa ha ad oggetto il provvedimento di revoca del posto letto nella residenza universitaria per asserita violazione dell’art.8 del regolamento che dispone il divieto di fumo negli spazi comuni, pena la revoca del posto letto.
4.- La ricorrente, come chiarito con memoria del 15 marzo 2018, nelle more del giudizio, ha completato il percorso di studi e pertanto manifesta il sopravvenuto difetto d’interesse sia alla domanda di annullamento del provvedimento di “revoca posto letto” proposta con il ricorso introduttivo sia alla domanda di annullamento proposto con il primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo, però, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai fini della soccombenza virtuale.
L’interesse della ricorrente permane, invece, in relazione alla domanda di annullamento dell’ordinanza n. 310 del 2011 con la quale l’Amministrazione intimata dispone l’incameramento della cauzione, avendo interesse alla restituzione della somma a suo tempo versata (di Euro 450,00) a tale titolo.
5.- Il completamento del corso di studi da parte della studentessa, determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, delle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
6.- Tuttavia, i motivi di ricorso devono essere esaminati, al fine di valutare la legittimità del provvedimento. Difatti, l’accertamento della legittimità del provvedimento di revoca del posto letto è pregiudiziale non soltanto ai fini della regolazione delle spese di lite, ma anche ai fini dell’accertamento della pretesa di parte ricorrente al diritto alla restituzione della cauzione.
7.-.- Il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato, in relazione ai denunciati vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che la società affidataria del servizio di vigilanza, con nota del 16 febbraio 2011 comunicava che “a causa della poca luce presente in sala studio” è stata erroneamente confusa Balsamo [#OMISSIS#] con [#OMISSIS#] Redentore.
Tale nota non risulta affatto richiamata nell’impugnato provvedimento di revoca del posto letto. Il direttore dell’Azienda intimata avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per le quali, nonostante lo scambio di persona, dovuto ad un errore commesso dal vigilante nell’ispezione notturna effettuata presso la residenza universitaria, era disposta la revoca nei confronti di [#OMISSIS#] Redentore.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di revoca del posta letto, che inficia, per invalidità derivata, il successivo atto di indizione del concorso per l’assegnazione del posti letto nella parte in cui include il posto revocato alla studentessa [#OMISSIS#] Redentore, nonché i provvedimenti successivi conseguenziali.
8.- Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, in base al criterio del petitum sostanziale o causa petendi, la ricorrente mira alla restituzione della cauzione a suo tempo versata (di Euro 450,00), questione che, essendo estranea al procedimento di affidamento del posto letto, appartiene alla cognizione del giudice ordinario. L’assegnazione di un posto letto nella residenza universitaria rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), inerendo un rapporto di concessione di beni pubblici. Esulano, tuttavia, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) cit,, le controversie concernenti “altri corrispettivi”, tra i quali rientra la cauzione versata.
Limitatamente alla restituzione della cauzione, la questione va rimessa davanti al giudice di Pace- che, in relazione all’importo della cauzione risulta competente per valore- innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii (Cassazione civile , sez. un., 22 febbraio 2007 , n. 4109; Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n.77), recepito dal legislatore e disciplinato dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ora codificato nel codice del processo amministrativo all’art. 11, il quale consente che, allorquando il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
9.- Le spese di lite relative al ricorso introduttivo ed al primo ricorso per motivi aggiunti sono regolate secondo il criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse, le domande impugnatorie proposte con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
b) accerta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di revoca del posto letto e dei successivi atti ad esso connessi impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti;
c) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il secondo ricorso per motivi aggiunti e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Condanna l’Azienda per il Diritto Agli Studi Universitari di L’Aquila al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri e accessori di legge e rifusione dei contributi unificati versati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Nulla spese in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Gizzi, Primo Referendario
Pubblicato il 13/07/2018