TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 12 luglio 2018, n. 293

Richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Data Documento: 2018-07-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo la consolidata giurisprudenza se, per un verso, “il conseguimento dell’idoneità integra il requisito del “previo superamento” delle prove, a cui l’art.4 l. 264/1999 subordina “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2” (cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, n.585/2014), per altro il denegato mancato scorrimento sui posti rimasti vacanti nel contingente degli extracomunitari è ex se illegittimo (cfr. Cons. di Stato, Ord. nn. 647/2012 e 4089/2013), tenuto conto delle ragioni a sostegno dello stesso istituto del c.d. “numero chiuso”, volto a privilegiare la formazione di un numero “definito” di laureati nella branca di riferimento, e tenuto conto della necessità, in presenza di risorse limitate, di utilizzare per intero le potenzialità degli Enti di formazione (cfr. anche TAR Abruzzo, L’Aquila, ord. n.100/2012 e 79/2012), anche con riguardo alla contrapposta esigenza di non affievolire il diritto, costituzionalmente garantito, allo studio.
In presenza di posti vacanti (circostanza pacifica nel caso in esame, considerato che risulta non coperto quantomeno il contingente riservato agli extracomunitari), sussiste pertanto l’obbligo per l’Università di prendere in considerazione l’istanza di iscrizione, così come già evidenziato con l’ordinanza cautelare resa nel presente giudizio inter partes, ai fini della valutazione e graduazione delle istanza stessa in vista dello scorrimento dei posti non assegnati, non ricorrendo, per effetto del suindicato superamento del “test d’ingresso”, cui la studentessa ricorrente si è sottoposta, alcuna ipotesi di “inammissibilità” dell’istanza”.

Contenuto sentenza

N. 00293/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via Salaria Antica Est n. 86/D; 

contro
Universita’ degli Studi L’Aquila, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#]; 

per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento di diniego prot. n. 2910 del 31/01/2017, notificato [#OMISSIS#] stessa data, espresso sull’istanza di riconversione creditizia e contestuale richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o, in via subordinata, al primo anno del medesimo corso di laurea, per l’a.a. 2016/2017, [#OMISSIS#] al prot. n. 318 del 09/01/2017 dell’Ateneo; Nonché, ove occorra, per l’annullamento, previa sospensione, del bando – Decreto Rettorale rep. n. 862/2016 – prot. 20660 del 06/07/2016 ed anche del D.M. del M.I.U.R. n. 546 del 30/06/2016, [#OMISSIS#] parte in cui, con riferimento al primo anno o ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, non prevedono l’assegnazione dei posti già riservati e non assegnati ai cittadini non comunitari e non residenti in Italia o, comunque, di altri posti vacanti, in favore dei cittadini residenti, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, collegato alla mancata previsione dell’assegnazione dei posti non assegnati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia e di altri posti resisi disponibili in favore dei cittadini residenti, ivi compreso, ad abundantiam e per le stesse causali, il Decreto Rettorale Rep. n. 1473/2016 – prot. n. 31898 del 19/10/2016, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi L’Aquila e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, già laureato in Fisioterapia, prendeva parte al concorso per l’ammissione, per l’a.a. 2016/17, al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria indetto con Bando-D.R. rep. n. 862/2016, prot. 20660 del 6.7.2016, all’esito del quale risultava non vincitore ma idoneo.
Ottenuta l’idoneità, il ricorrente avanzava istanza di iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2016/17, con conseguente riconoscimento dei crediti posseduti o, in via subordinata, di immatricolazione al primo anno del medesimo corso di laurea per la copertura di posti a quella data non assegnati e/o vacanti.
L’istanza veniva rigettata con provvedimento di diniego prot. n. 2910 del 31.01.2017. Con il ricorso che ne occupa, egli chiede l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento e degli atti presupposti, “[#OMISSIS#] parte in cui, con riferimento al primo anno o ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia non prevedono l’assegnazione dei posti già riservati e non assegnati ai cittadini non comunitari e non residenti in Italia o, comunque, di altri posti vacanti, in favore dei cittadini italiani”, con contestuale richiesta per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa di tale diniego.
Si è costituita l’Università degli Studi di L’Aquila resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
La fase cautelare veniva decisa con l’ordinanza n. 64 del 23/03/2017, con la quale veniva accolta la richiesta di sospensiva per i seguenti motivi: <>.
All’udienza del 21/03/2018 parte ricorrente ha richiesto un breve rinvio in ragione di un deposito effettuato dall’Amministrazione in data 20/03/2018.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione
In primo luogo il collegio procede allo scrutinio delle eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione resistente.
Sotto un primo profilo, l’Ateneo ritiene che il contenzioso riguardi norme e procedure concorsuali di carattere nazionale, radicandosi in tal modo la competenza dinanzi al TAR del Lazio.
Tale assunto non è corretto.
La controversia, infatti, non riguarda le modalità di espletamento della procedura concorsuale o il meccanismo di scorrimento della graduatoria nazionale ma l’operato dell’Ateneo Aquilano, che avrebbe esercitato in maniera errata il proprio potere amministrativo teso a valutare l’istanza di un privato ed il suo interesse legittimo pretensivo all’iscrizione ad un corso di laurea a numero chiuso, nell’ambito di posti destinati a studenti extracomunitari (od anche a comunitari) e rimasti vacanti.
Sotto altro profilo, ritiene l’Ateneo che il contraddittorio andrebbe esteso in favore di tutti coloro che precedono il ricorrente, quali idonei, [#OMISSIS#] graduatoria nazionale (addirittura, non solo quelli che hanno scelto L’Aquila quale ateneo di destinazione, come il ricorrente).
In realtà nessun altro studente può dunque assumere la veste di controinteressato considerato che l’assegnazione dei posti rimasti vacanti può avvenire solo in favore di studenti idonei che ne abbiano fatta richiesta.
Nel [#OMISSIS#] di specie non risultano altri studenti [#OMISSIS#] stessa situazione giuridica del ricorrente che abbiano fatto richiesta di assegnazione di posti presso l’Ateneo aquilano.
Infine, con la produzione documentale effettuata dall’Amministrazione in data 20/03/2018, l’Università resistente sostiene che il ricorrente non avrebbe confermato l’interesse a permanere in graduatoria, risultando difatti [#OMISSIS#] sua pagina personale la dicitura “rinuncia per mancata dichiarazione”.
In tal modo, il ricorrente sarebbe decaduto dalla graduatoria nazionale, ai sensi del D.M. 546/2016 – All. 10 lett. D e, per l’effetto, il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Anche tale eccezione è infondata.
La disposizione del D.M. citato, infatti, riguarda “Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie dei corsi di laurea”.
Tuttavia, nel [#OMISSIS#] di specie, il posto assegnato al ricorrente, non è stato assegnato mediante scorrimento o attingendo dalla graduatoria di accesso al corso di laurea in questione, molto più semplicemente, al ricorrente è stato assegnato un posto vacante in ragione della conseguita idoneità all’esame di ammissione e della carriera universitaria pregressa.
In sostanza il ricorrente non ha mai richiesto l’assegnazione mediante scorrimento di graduatoria, né l’Amministrazione ha espresso il diniego impugnato su una domanda di scorrimento per cui la circostanza documentata dall’Amministrazione resistente non appare idonea ad influire sulla situazione dedotta in giudizio.
Inoltre, il punto 10 lett. D) dell’allegato 2 del D.M. 546/2016, non risulta applicabile al [#OMISSIS#] in esame in quanto disciplinante la diversa fattispecie del funzionamento e scorrimento delle graduatorie, dispone testualmente che “Entro 5 giorni dal [#OMISSIS#] di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del [#OMISSIS#] giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione nell’area riservata del [#OMISSIS#] Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma”.
Viene, dunque, precisato che l’obbligo di conferma di interesse non riguarda gli immatricolati.
Nel [#OMISSIS#] di specie il ricorrente è stato ritualmente immatricolato a seguito dell’ordinanza favorevole n. 69/2017 di questo TAR per cui la disciplina richiamata dall’Ateneo risulta inapplicabile.
Nel merito il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; Sviamento dalla causa tipica; Violazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione; Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; Gravissimo difetto di istruttoria; Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 in materia di accesso ai corsi universitari; Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 546 del 30/06/2016; Violazione del principio di correlazione dell’offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario e di completa copertura dei posti predeterminati; Mancata valutazione della conseguita “idoneità” e della carriera universitaria pregressa; Difetto di istruttoria e di motivazione.
Oggetto di contestazione non è il “numero chiuso” e la sua ratio, bensì la necessità o meno di procedere all’integrale copertura dei posti individuati con la valutazione dell’offerta formativa potenziale, consentendo l’iscrizione a soggetti in possesso di determinati requisiti (conseguita “idoneità” e, nel [#OMISSIS#] di specie “carriera universitaria pregressa”).
L’Università dell’Aquila, [#OMISSIS#] valutazione della richiesta di iscrizione/immatricolazione, avrebbe dovuto considerare l’esistenza di posti vacanti riservati e non assegnati a studenti extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] per il primo anno di corso.
La censura è fondata.
Come già affermato da questo TAR in molteplici occasioni, “Secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR, sul punto apprezzata, sia pure, allo stato, solo in sede cautelare dal [#OMISSIS#] di appello, se, per un verso, “il conseguimento dell’idoneità integra il requisito del “previo superamento” delle prove, a cui l’art.4 l. 264/1999 subordina “l’ammissione ai corsi di cui [#OMISSIS#] articoli 1 e 2” (cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, n.585/2014), per altro il denegato mancato scorrimento sui posti rimasti vacanti nel contingente degli extracomunitari è ex se illegittimo (cfr. Cons. di Stato, Ord. nn. 647/2012 e 4089/2013), tenuto conto delle ragioni a sostegno dello stesso istituto del c.d. “numero chiuso”, volto a privilegiare la formazione di un numero “definito” di laureati [#OMISSIS#] branca di riferimento, e tenuto conto della necessità, in presenza di risorse limitate, di utilizzare per intero le potenzialità degli Enti di formazione (cfr. anche TAR Abruzzo, L’Aquila, ord. n.100/2012 e 79/2012), anche con riguardo alla contrapposta esigenza di non affievolire il diritto, costituzionalmente garantito, allo studio.
In presenza di posti vacanti (circostanza pacifica nel [#OMISSIS#] in esame, considerato che risulta non coperto quantomeno il contingente riservato [#OMISSIS#] extracomunitari), sussiste pertanto l’obbligo per l’Università di prendere in considerazione l’istanza di iscrizione, così come già evidenziato con l’ordinanza cautelare resa nel presente giudizio inter partes, ai fini della valutazione e graduazione delle istanza stessa in vista dello scorrimento dei posti non assegnati, non ricorrendo, per effetto del suindicato superamento del “test d’ingresso”, cui la studentessa ricorrente si è sottoposta, alcuna ipotesi di “inammissibilità” dell’istanza”.
Il diniego [#OMISSIS#], dunque, il principio del numero programmato degli accessi universitari, non venendo assegnati posti che il M.I.U.R. e l’Università hanno ritenuto disponibili sulla base della concreta valutazione dell’offerta potenziale; in mancanza di assegnazione di posti rimasti vacanti a soggetti legittimati, il rapporto personale – discenti verrebbe dunque visibilmente alterato.
Per i motivi suesposti, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della fattispecie concreta consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/07/2018