TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 448

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-07-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Rilevato che il ricorrente è stato successivamente ammesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 00448/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2017 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], domiciliato presso la segreteria del Tar Molise in Campobasso, via San [#OMISSIS#], S.n.c.; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), Cineca, Università degli Studi del Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via [#OMISSIS#], 124; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della scheda, acquisita dal ricorrente in data 11 ottobre 2017 (prot. n. 22354) a seguito di rituale istanza di accesso, con la quale il CINECA ha ritenuto di non valutare le prove espletate dal sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in seno alla selezione indetta dall’Università del Molise per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41);
– per l’effetto, della graduatoria degli idonei formata a seguito della valutazione delle prove espletate, [#OMISSIS#] parte in cui non contempla il ricorrente;
– dell’eventuale provvedimento di annullamento delle prove stesse e/o di esclusione dalla procedura, che sia stato, del [#OMISSIS#], adottato dalla Commissione, ad oggi non noto al ricorrente;
– di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, conseguente e, comunque, connesso, anche se non conosciuto;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cineca, della Università degli Studi del Molise e di M.I.U.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha chiesto al TAR del Molise l’annullamento degli atti indicati in epigrafe con i quali la prova di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi del Molise non è stata valutata dal Cineca.
Rilevato che in accoglimento della domanda cautelare il collegio con ordinanza n. 38/2018 ha così disposto: “Premesso che l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del TAR adito appare infondata tenuto conto che la graduatoria impugnata afferisce ad una selezione indetta dall’Università degli studi del Molise, seppure nell’ambito di una procedura nazionale, e produce effetti limitatamente all’ambito regionale, in relazione all’aliquota di posti assegnati all’Università degli Studi del Molise.
Premesso altresì che nessun decreto ministeriale disciplinante la procedura a livello nazionale è stato impugnato e che la contestazione mossa al CINECA riverbera effetti solo sulla selezione indetta dall’Università degli Studi del Molise sicchè trova applicazione l’art. 13, comma 1 c.p.a con conseguente competenza del TAR Molise dove ha sede la Università che ha indetto la selezione.
Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che i motivi di ricorso appaiono fondati stante il carattere meramente formale della irregolarità commessa dal candidato, comunque non contemplata tra le cause di esclusione dalle procedura e tenuto conto che nessun provvedimento di esclusione è stato infatti adottato dalla commissione esaminatrice.
Rilevato, pertanto, che dalla accertata illegittimità della mancata correzione della prova discende l’obbligo per il CINECA di provvedervi e per l’Università del Molise di adottare le determinazioni conseguenti”; conseguentemente il TAR ha accolto il ricorso ed ordinato al CINECA di procedere alla correzione della prova del ricorrente nel [#OMISSIS#] di 15 giorni e, in [#OMISSIS#] di esito positivo, ha ordinato all’Università del Molise di disporre l’immediata ammissione del ricorrente, con riserva, al corso di laurea in medicina e chirurgia, se necessario anche in soprannumero.
Rilevato che il ricorrente è stato successivamente ammesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Molise e che le parti alla odierna pubblica discussione hanno concluso chiedendo concordemente la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non residuando alcun interesse in capo al ricorrente ad una pronuncia del Tribunale e che le spese possono essere compensate, come richiesto concordemente dalle parti, [#OMISSIS#] il diritto alla restituzione del contributo unificato, stante la prognosi favorevole di accoglimento già formulata in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 16/07/2018