TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 450

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Anni successivi al primo-Test d'ingresso

Data Documento: 2018-07-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Con decisione n.1/2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha posto fine ad un contrasto di giurisprudenza chiarendo che l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 debba essere interpretato nel senso che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è contemplata solo con riferimento all’accesso al primo anno di corso di studi mentre non trova applicazione per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere. Inoltre, laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no affine a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi (cfr. T.A.R. Catania, Sezione I, 9 marzo 2018, n. 518; T.A.R. Catania, Sezione I, 23 febbraio 2018, n. 412; TAR Lazio, sez. III Bis, 16.06.2016 n. 6908; T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017; TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 10.05.2018 n. 942; contra TAR Emilia Romagna n. 462/2018).

Contenuto sentenza

N. 00450/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio ex lege presso la segreteria del TAR Molise in Campobasso Palazzo delle Poste Via S. [#OMISSIS#];
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi del Molise in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso con domicilio eletto nei suoi uffici alla via [#OMISSIS#] n.124;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio; 
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, anche in parte qua e [#OMISSIS#] parte in cui occorrer possa:
1) della nota 22 dicembre 2017 dell’Ateneo del Molise con cui è negata l’ammissione ad anno successivo al primo, del bando di ammissione di tale Ateneo ivi citato e del Regolamento didattico.
2) del D.M. del 26 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi in epigrafe e meglio specificati e riportati in atti;
4) del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM -41) emanato con D.R. n. 594 del 4 luglio 2017;
5) ove occorra della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 4 ottobre 2017, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Università degli Studi Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce di essere laureata in Biologia molecolare e cellulare (con 110 e lode), abilitata all’esercizio della professione di biologo e con decine di pubblicazioni scientifiche in ambito sia clinico/biologico che medico. In ragione di ciò ha presentato, per l’a.a. 2017/2018, domanda di ammissione al test per accedere al corso di laurea in Medicina al fine di ottenere un mero punteggio utile al superamento della soglia minima di ammissione e, una volta acquisito tale dato, ha presentato domanda di ammissione ad anno successivo al primo in ragione del proprio curriculum, evidenziando di avere diritto a convalide pari a 73 CFU (numero di gran lunga superiore rispetto ai 25 CFU utili per l’ammissione ad anno successivo al primo) nonchè l’affinità tra il corso di laurea già completato e quello di Medicina. Tuttavia l’Ateneo ha rigettato la richiesta chiarendo che non esiste altra procedura di immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia diversa dal superamento del test di ammissione nazionale.
Con ricorso notificato e depositato il 29.12.2017 la ricorrente ha impugnato la nota del 22.12.2017 dell’Ateneo del Molise con cui è stata negata l’ammissione ad anno successivo al primo, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti indicati in epigrafe.
Ne ha chiesto l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare per i seguenti motivi di censura:
1. violazione e/o erronea applicazione della L.264/99 e dell’art. 1 septies del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 nonché del d.m. 27 luglio 2000, eccesso di potere per illogicità, iniquità, difetto di presupposti legali, violazione dei criteri di efficacia, eccesso di potere, contraddittorietà tra più atti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione del bando impugnato sulla questione, in quanto Miur e Università hanno subordinato per tutti i candidati l’immatricolazione al corso di studi al superamento del test di ammissione, senza distinguere tra [#OMISSIS#] diplomati e laureati come risulta anche dalla giurisprudenza formatasi sul punto;
2. violazione degli artt. 2, 3, 4, 34 e 35 Cost., in quanto l’art. 3 della L. 264/99 cit. non prevede che i criteri dettati per la formulazione del numero programmato non siano applicabili a coloro che, già in possesso di titoli quali quelli di parte ricorrente, chiedono l’iscrizione ad anni successivi; illegittimo sarebbe anche l’art. 4 della medesima legge laddove, nell’indicare la necessità del superamento di apposita prova di cultura generale, sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore, non esclude detta previsione per coloro che l’hanno già superata con il conseguimento di un diploma di laurea espressamente ritenuto equipollente alla laurea stessa che si intende perseguire e chiedono l’iscrizione al 2° anno o, comunque, a parte dell’attività formativa; anche l’art. 5 della citata legge sarebbe illegittimo, dato che nell’elencare la tipologia di soggetti regolarmente iscritti ai corsi universitari senza superamento di apposita prova di cultura generale, non comprende – e quindi non esclude dalla necessità di detta prova – tutti coloro che l’abbiano già superata, ottenendo altresì la laurea in corsi programmati di cui all’art. 1 lett a).
Con atto depositato il 10.01.2018 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché l’Università degli studi del Molise chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare. Con successiva memoria hanno eccepito innanzitutto l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, poiché il bando di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi del Molise e il Regolamento dell’Università del Molise, nonché il D.M. del 26 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato anno accademico 2017/18, contenenti disposizioni immediatamente lesive per la ricorrente, sono stati tardivamente impugnati; quanto al merito il ricorso sarebbe infondato, dato che dalla lettura della legge 264/99 cit., del summenzionato Regolamento di Ateneo e del D.M. 477/2017 risulta che la richiesta avanzata dalla ricorrente non può essere accolta siccome non ha superato la prova di ammissione, né risulta attualmente iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.
All’esito dell’udienza in [#OMISSIS#] di consiglio del 24.01.2018 con ordinanza n. 57 è stata accolta l’istanza cautelare.
Alla udienza pubblica del 11 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 57 del 26 gennaio 2018 il collegio ha ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ordinando il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo sulla scorta dei seguenti argomenti: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti [#OMISSIS#] di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. In tali casi, infatti, il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all’indefettibile limite di posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero [#OMISSIS#] di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato (così T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; [#OMISSIS#] stesso senso TAR Milano, III, 25 [#OMISSIS#] 2016, n. 1441; idem 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).
Rilevato che le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato appaiono superabili in quanto le previsioni normative asseritamente preclusive appaiono interpretabili in senso conforme al principio di diritto testè richiamato, o comunque disapplicabili laddove in contrasto con l’art. 4 l. 2 agosto 1999, n.264”.
La successiva fase del giudizio di merito non ha evidenziato elementi in fatto o in diritto tali da indurre il collegio ad una rimeditazione dell’orientamento espresso in sede cautelare che deve pertanto essere confermato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l’Università resistente ha provveduto al riconoscimento dei crediti formativi sulla scorta del curriculum accademico della ricorrente e che l’immatricolazione al corso di [#OMISSIS#] in medicina e chirurgia è avvenuta in data 20.3.2018.
La difesa erariale ha tuttavia confermato alla odierna udienza pubblica che l’esecuzione della misura cautelare è avvenuta con riserva dell’esito del giudizio di merito.
Permane dunque l’interesse alla decisione del gravame.
Quanto alla eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione rispetto [#OMISSIS#] atti regolamentari presupposti al provvedimento di diniego impugnato, la stessa è infondata in quanto trattasi di provvedimenti disciplinanti il procedimento di ammissione al primo anno di corso mentre la ricorrente aspira all’iscrizione ad anno successivo al primo, previa verifica dei crediti formativi e della disponibilità di posti presso l’Università degli Studi del Molise rispetto alle dotazioni annuali assegnate dalla programmazione nazionale.
In ogni [#OMISSIS#] la loro ipotetica efficacia preclusiva ne imporrebbe la disapplicazione in quanto nessuna fonte primaria impone il superamento del test di ammissione ai candidati già laureati.
Quanto al primo motivo di censura, con decisione n.1/2015, come già rammentato in sede cautelare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha posto fine ad un contrasto di giurisprudenza chiarendo che l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 debba essere interpretato nel senso che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è contemplata solo con riferimento all’accesso al primo anno di corso di studi mentre non trova applicazione per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere. Inoltre, laddove, come nel [#OMISSIS#] in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no affine a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi (cfr. T.A.R. Catania, Sezione I, 9 marzo 2018, n. 518; T.A.R. Catania, Sezione I, 23 febbraio 2018, n. 412; TAR Lazio, sez. III Bis, 16.06.2016 n. 6908; T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017; TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 10.05.2018 n. 942; contra TAR [#OMISSIS#] Romagna n. 462/2018).
A tale [#OMISSIS#] riguardo la giurisprudenza ha precisato che la valutazione dell’affinità dei corsi di laurea è espressione di discrezionalità tecnica riservata all’ateneo ed insindacabile da parte del [#OMISSIS#] amministrativo in sede di legittimità, [#OMISSIS#] che ricorrano le figure sintomatiche della macroscopica arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza dell’atto, dell’evidente difetto o contraddittorietà della motivazione ovvero del travisamento dei fatti. (TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 10.05.2018 n. 942).
Nel [#OMISSIS#] di specie, premesso che l’Università non poteva opporre alla ricorrente il mancato superamento del test di ingresso in quanto non aspirante alla immatricolazione al primo anno di corso ed in possesso di titoli ampiamente comprovanti l’idoneità alla iscrizione, anche la valutazione di affinità tra il corso di studi frequentato ed il corso di laurea in medicina e chirurgia è stata positivamente eseguita dalla commissione competente in sede di esecuzione della misura cautelare del TAR il cui giudizio conclusivo è stato nel senso di proporre la ricorrente per l’iscrizione al secondo anno di studi del corso di laurea in medicina e chirurgia (cfr. scheda di riconoscimento CFU per l’anno accademico 2017/2018 in atti).
Nessuna fondata e documentata eccezione è stata infine opposta dalla Università circa la indisponibilità di posti relativamente ad anni successivo al primo al quale la ricorrente ha chiesto di essere ammessa.
Sussistono pertanto tutte le condizioni per l’accoglimento della istanza della ricorrente volta alla ammissione ad anno successivo al primo del corso di laurea di medicina e chirurgia da determinarsi secondo la valutazione dei crediti formativi riconosciuti dalla competente commissione dell’Università.
Il riesame della istanza della ricorrente, positivamente concluso con la immatricolazione al secondo anno del corso di studi in medicina e chirurgia, deve ritenersi satisfattivo anche rispetto alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica articolata in ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 22 dicembre 2017 dell’Università degli Studi del Molise.
Condanna l’Università degli studi del Molise alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1500,00 oltre [#OMISSIS#], CAP e spese generali come per legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 16/07/2018