TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 settembre 2018, n. 1588

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Test d'ingresso-Trasferimento da altra università

Data Documento: 2018-09-14
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illlegittimo il diniego di scrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia basati sul presupposto del non superamento del test di ammissione. L’Adunanza Plenaria n. 1/2015, muovendo dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, ha statuito che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.”

Contenuto sentenza

N. 01588/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] Di Summa, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Resta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34; 
per l’annullamento, previa sospensione,
della nota UNI.CZ del 15.03.2018 prot. n. 3593; in accoglimento del ricorso disporre iscrizione del ricorrente ad anno successivo al primo della facoltà di medicina e chirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Dott. [#OMISSIS#] Di Summa -laureatosi in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Sassari- con ricorso notificato il 10.05.2018 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, insorge, chiedendone la previa sospensione, avverso il provvedimento prot. n. 3593, del 15.03.2018, notificato a mezzo p.e.c., con cui l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha respinto l’istanza di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, pur avendo maturato numerosi crediti formativi, conseguiti in materie inerenti alla facoltà da ultimo menzionata, nonché avverso gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.
Il deducente chiede altresì la condanna dell’intimata Università a disporre la sua ammissione al corso di laurea magistrale al ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
2. Resiste l’Amministrazione.
3. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2018 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
4. In via preliminare il Collegio rileva la nullità della notifica del ricorso.
Infatti, le Università, in esito all’entrata in vigore della L. n. 168/1989, sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che “la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell’Università è validamente effettuabile solo presso la sede dell’Ente e non presso l’Avvocatura dello Stato” (T.A.R. Firenze, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287).
La costituzione dell’Amministrazione sana tuttavia la descritta nullità.
5. Tanto precisato, l’avversata statuizione di diniego è motivata sull’assunto che l’istante “… non ha superato la prova di ammissione al corso di laurea in parola per l’anno accademico in corso, né è attualmente iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”. La determinazione si fonda sul D.R. n. 498/2017, recante “Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre università e sul riconoscimento di titoli accademici”, pure impugnato dal ricorrente, nella parte relativa al “Riconoscimento titolo di studio universitario conseguito in Italia o all’estero”, punto 6, in cui prescrive che “i laureati che chiedono l’ammissione ad un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione…”.
A supporto delle proprie argomentazioni difensive il ricorrente deduce i numerosi precedenti specifici del T.a.r., in applicazione dei principi ermeneutici espressi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 1, del 28.01.2015, secondo cui la locuzione “ammissione” si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, ferma restando la potestà dell’Università di accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; ii) l’esistenza di posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari.
Il ricorso è manifestamente fondato -richiamandosi all’uopo i precedenti di questa Sezione, a partire dalla pronuncia del 13.06.2018, n. 1196- salvi i successivi provvedimenti dell’Università.
Sul punto, giova osservare che la rammentata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, statuendo che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso”.
6. In ragione di quanto evidenziato, va dichiarata l’illegittimità e conseguente annullamento della riportata prescrizione contenuta nel D.R. n. 498/2017, che si pone in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza, con caducazione in via derivata del provvedimento di diniego, impugnato in via principale.
7. Va, di contro, respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione alla immatricolazione, dal momento che il riconoscimento della spettanza del bene della vita è rimesso alle successive determinazioni che dovranno essere assunte dall’Università.
8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini indicati in parte motiva, per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Sorrentino, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 14/09/2018