Dichiarazione improcedibilità per intervenuta carenza di interessse
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9400
Concorso ammissione scuole di specializzazione mediche-Carenza di interesse
N. 09400/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] Colli, [#OMISSIS#] Pajno, [#OMISSIS#] Cavaliere, [#OMISSIS#] Indrizzi, [#OMISSIS#] Immacolata Sandolo, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pulvirenti, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tomasini, [#OMISSIS#] La Porta, [#OMISSIS#] Pinelli, [#OMISSIS#] Fondacaro, [#OMISSIS#] Piccione, [#OMISSIS#] La Valle, Mariano [#OMISSIS#] Di Donna, Giovanni Russo, [#OMISSIS#] Benzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Strano, [#OMISSIS#] Nicoletti, [#OMISSIS#] Pizzuto, [#OMISSIS#] Monteleone, [#OMISSIS#] Gugliandolo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Murro, [#OMISSIS#] Vaccarella, [#OMISSIS#] Mangraviti, [#OMISSIS#] Messina, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Cagliari, Unviersità degli Studi di Catanzaro, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi Dimilano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio interuniversitario non costituito in giudizio;
nei confronti
Aleria Berlanda, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Conti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del D.M. 30/6/2014 n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle scuole di specializzazione prescelte;
del bando di concorso di cui al D.M. Miur 8 agosto 2014 n.612;
delle graduatorie nazionali di merito nominative per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 pubblicate il 5.11.2014, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non collocano i ricorrenti in posizione utile all’iscrizione alle scuole e presso le Università prescelte;
di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti;
di tutti gli ulteriori atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Cagliari e di Unviersità degli Studi di Catanzaro e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi Dimilano Bicocca e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi La Sapienza di Roma e di Università degli Studi di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 19.1.2015, i ricorrenti impugnavano gli atti e provvedimenti meglio precisati in epigrafe, concernenti la graduatoria del concorso unico nazionale pe l’ammissione alle scuole di specializzazione, nelle varie branche, in Medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015 ivi compresi gli atti di scorrimento delle graduatorie, nella parte in cui non vedevano collocati essi ricorrenti in posizione utile per l’ammissione ai relativi corsi.
1.2. Con Ordinanza 27.3.2015 n. 1366 la Sezione respingeva la domanda cautelare rilevando che, ad una sommaria valutazione propria della relativa fase, il ricorso non appariva fornito del prescritto fumus avuto riguardo alle censure dedotte sia con riferimento agli impugnati Decreti Ministeriali, che all’esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie (alcune delle quali già esaminate in sede di merito, con le Sentenze di questa Sezione n.3926/2015 del 9 marzo 2015; n.4530/2015 e n.4526/2015);
e considerato altresì che, quanto alla [#OMISSIS#] della questione dell’anonimato, la relativa violazione non appariva sufficientemente dimostrata nel caso di specie.
2. Nel corso della chiamata preliminare della pubblica Udienza del 15 maggio 2018 il procuratore costituito per i ricorrenti ha rappresentato al Collegio, con dichiarazione raccolta a verbale, che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito del ricorso relativamente a tutti i ricorrenti, instando per la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di causa.
2.1. Al riguardo è da ritenere che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio.
Il Collegio non può non prendere atto di siffatta manifestazione di volontà dispositiva dell’azione processuale intentata con la proposizione del mezzo impugnatorio e non può che pronunciare conformemente a tale manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Pertanto, in base all’art. 35, co. 1, lett. c), del c.p.a., il ricorso in esame si profila improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Si ravvisa la sussistenza di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio, atteso l’esito processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 17/09/2018