“Il contenzioso in materia di abilitazione scientifica nazionale continua a proliferare. Nel caso di specie il giudice amministrativo affronta la questione relativa agli effetti che l’annullamento dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 222/2011 produce sui giudizi di inidoneità conseguiti con tre giudizi individuali positivi su cinque. Il Consiglio di Stato, riformando sul punto la sentenza del T.A.R. Lazio, ha statuito che la pubblica amministrazione debba direttamente dare atto del conseguimento dell’abilitazione da parte del candidato senza nominare una nuova commissione. Se, da un lato, questo orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento appare conforme ai principi di conservazione e stabilità degli atti giuridici, dall’altro, esso sembra non tenere in debita considerazione le prerogative della commissione di abilitazione quale organo collegiale.”
(Dall’abstract a cura dell’Autore)