Premesso che a seguito dei vari scorrimenti della graduatoria, la ricorrente si è immatricolata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, deve essere dichiarata l’improcedibilità per spopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 9761
Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Improcedibilità
N. 09761/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11070/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11070 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Carcagni’, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mormandi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] E Associati S.R.L. in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro P.T, Commissione di Esperti Nominata con Dm 293/2017 per la Validazione dei Quesiti, Consorzio Interuniversitario – Cineca – in persona del L.R.Pt non costituiti in giudizio;
Universita’ degli Studi Pisa, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sharieca Krishnakumar non costituito in giudizio;
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse, previa concessione delle misure cautelari ritenute più opportune: – dei verbali (di estremi sconosciuti) con cui la Commissione di esperti costituita con decreto ministeriale n. 293/2017 ha provveduto alla validazione dei quesiti a risposta multipla, nella parte in cui è stata validata la risposta relativa al quesito n. 5 della matrice ministeriale; – del verbale e degli atti con cui è stata giudicata errata (o meno probabile) la risposta data dalla ricorrente al quesito n. 5 della matrice ministeriale, con decurtazione di 0,4 punti dal punteggio complessivo, anziché attribuzione di 1,5 punti;-della Graduatoria Generale Nazionale di merito nominativa (e i successivi scorrimenti) pubblicata il 03/10/2017 dal “Cineca” Consorzio interuniversitario per il supporto tecnico informatico e relativa al Bando “per
l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2017/2018”;
– (in via gradata) del D.M 447 del 28/06/2017 del MIUR recante “Bando di ammissione dei candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, con particolare riferimento all’art. 2, punto 2, ed all’Allegato A (paragrafo relativo a “Cultura generale e ragionamento logico”);
– ove occorra, del D.R. n. 886 del 03/07/2017 dell’Università di Pisa recante “Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria”;
– ove occorra, dell’elenco del 29 settembre 2017 pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio per ciascun candidato dell’elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica; della valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente; del provvedimento con il quale sono stati approvati i quesiti di cui alla predetta prova selettiva;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
– del diritto della ricorrente a ottenere l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018, secondo legittima preferenza e presso la sede spettantele a seguito della rideterminazione della graduatoria per effetto dell’accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Pisa e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la dichiarazione del 14.5.2018 del procuratore della ricorrente che dichiara che la sua assistita non ha più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. G. Mormandi e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Premesso che:
– la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2017/2018;
– al momento della proposizione del ricorso, la stessa, avendo conseguito nel test di ammissione un punteggio pari a 58,7, risultava nella condizione di “prenotata” presso la Facoltà di Odontoiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma (sua 42^ preferenza);
Considerato che:
– a seguito dei vari scorrimenti della graduatoria, la ricorrente si è immatricolata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – sede di Latina;
– pertanto può ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione della presente causa;
– per quanto precede non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 05/10/2018