TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 10 luglio 2015, n. 414

Illegittimo inquadramento del dipendente pubblico–Annullamento d’ufficio

Data Documento: 2015-07-10
Area: Giurisprudenza
Massima

L’assunzione del personale esclusivamente tramite concorsi interni, e la conseguente violazione della quota minima del 50% da riservare ai concorsi esterni, sancita dall’art. 57, comma 6, CCNL del 9 agosto 2000, comporta una lesione del principio dell’assunzione presso le pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, ex art. 97, comma 3, Cost. Ciò autorizza l’esercizio del potere di autotutela anche a notevole distanza di tempo, in quanto con provvedimenti non conformi a legge si favorisce il singolo e contemporaneamente si ledono con effetti continuativi fondamentali interessi pubblici.

Non può condividersi la tesi secondo cui l’art. 21 nonies, comma 1,legge 7 agosto 1990, n. 241, vada interpretato nel senso che per l’adozione del provvedimento di autotutela devono ricorrere necessariamente entrambi i seguenti presupposti: l’interesse pubblico specifico, non coincidente col mero ripristino della legalità, ed il decorso di un tempo non eccessivo, cioè di un termine “ragionevole”. Pertanto, il decorso di un notevole periodo di tempo non impedisce sempre ed in ogni caso l’esercizio del potere di autotutela, dovendo tenersi conto anche di ulteriori concorrenti principi cui è soggetta l’azione amministrativa.

L’interesse pubblico connotato da specificità, concretezza ed attualità, all’annullamento d’ufficio di un illegittimo inquadramento del dipendente pubblico è in re ipsa e non richiede particolare motivazione, dal momento che l’atto oggetto di autotutela produce un danno permanente per l’amministrazione, che consiste nell’esborso di danaro pubblico senza titolo con ingiustificato vantaggio per il dipendente; né in tal caso rileva il tempo trascorso dalla emanazione del provvedimento illegittimo, considerato che il suindicato interesse pubblico prevale sulle posizioni, per quanto consolidate, del dipendente.

Contenuto sentenza

N. 00413/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2005 REG.RIC.
N. 00271/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A)- sul ricorso numero di registro generale 220 del 2005, proposto da: 
Vergura [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Vizoco, Massimo [#OMISSIS#] Molinari, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Potenza, Via del Popolo, n.62; 
contro
Università degli Studi della Basilicata – Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Savarese, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, Via Gavioli, n.9; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.; Infantino [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il medesimo in Potenza, v.le [#OMISSIS#], n.180; 
B)- sul ricorso numero di registro generale 271 del 2005, proposto da: 
Infantino [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il medesimo in Potenza, v.le [#OMISSIS#], n.180; 
contro
Universita’ degli Studi della Basilicata – Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Savarese, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, Via Gavioli, n.9; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.; Vergura [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Vizoco, con domicilio eletto presso il medesimo in Potenza, Via Appia, n.42 c/o Vergura [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– quanto al ricorso n. 220 del 2005:
della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva interna per il passaggio dalla cat.d alla cat.ep – posizione economica ep1 – area amm.va- gestionale indetta dal direttore amministrativo dell’Università della Basilicata con atto n.72 del 6/2/04, nonché del provvedimento direttoriale n.127 del 25/2/05 di approvazione della graduatoria di merito nonché dei verbali della commissione nella parte in cui tutti non attribuiscono il giusto punteggio spettante al Vergura per le prove espletate e assegnano ai concorrenti precedentemente collocati in graduatoria un punteggio illegittimamente elevato, nonché dei citati verbali nella parte in cui la commissione non ha previamente definito i criteri di valutazione per le prove concorsuali e del provvedimento direttoriale n.267/04 di costituzione della commissione;
– quanto al ricorso n. 271 del 2005:
della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva interna per la progressione dalla categoria D alla categoria EP-Area Amministrativa-Gestionale indetta dal direttore amministrativo dell’Università della Basilicata con atto n.72 del 6/2/04, nonché del provvedimento direttoriale n.127 del 25/2/05 di approvazione della graduatoria di merito nonché dei verbali della commissione nella parte in cui non escludono dalla procedura concorsuale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vergura [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e collocano al 1° posto e dichiarano vincitore il [#OMISSIS#] anziché il ricorrente nonché nel punto in cui riconoscono al [#OMISSIS#] punti 9 per anzianità di servizio anziché zero punti nonché nel punto in cui computano a Vergura e [#OMISSIS#] nell’anzianità di servizio valutabile ai fini dei titoli il periodo richiesto dal bando quale requisito di partecipazione pari a 5 anni nella categoria D o nelle qualifiche in essa confluite o comunque non sottraggono ai predetti il punteggio relativo e conseguentemente collocano al posto n.1 e dichiarano vincitore della procedura selettiva il [#OMISSIS#] anziché l’Infantino.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di Infantino [#OMISSIS#] e di Vergura [#OMISSIS#];
Visto il ricorso incidentale proposto da Infantino [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Vizoco, [#OMISSIS#] Mingozzi per delega dell’avv. Molinari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonché l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Speranza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A). Col ricorso n.220/05 il ricorrente, premesso che ha partecipato alla procedura selettiva interna, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell’Università di Basilicata per la progressione nella categoria Ep, fa presente di essersi collocato, nella graduatoria approvata, al posto n.3 con punti 71,50, alle spalle del vincitore [#OMISSIS#] (p.75,30) e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (p.71,80). Ultimo della graduatoria si sarebbe collocato Infantino [#OMISSIS#] con p.69,70.
Si deducono avverso detto esito i seguenti motivi di ricorso:
1.- eccesso di potere sotto diversi profili- carenza assoluta di potere- illogicità e irragionevolezza- contraddittorietà con precedenti atti- ingiustizia manifesta- sviamento e disparità di trattamento.
Si sostiene che i giudizi espressi dalla commissione sia sugli elaborati scritti dei controinteressati e sia su quello del ricorrente sarebbero macroscopicamente irragionevoli e illogici;
2.- violazione e falsa applicazione del d.p.r. n.487/94 e art. 3 l.n. 241/90- eccesso di potere sotto diversi profili- carenza assoluta di potere- illogicità e irragionevolezza- contraddittorietà con precedenti atti della stessa p.a.- ingiustizia manifesta- sviamento- disparità di trattamento.
La commissione esaminatrice, in violazione del regolamento concorsuale in rubrica, non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione dei candidati con conseguente impossibilità di comprensione dell’iter logico seguito dalla commissione e le motivazioni delle scelte della commissione;
3.- violazione falsa applicazione degli artt. 35 e 57 del d. lgs. n.165/01- eccesso di potere sotto diversi profili- carenza assoluta di potere- illogicità e irragionevolezza- contraddittorietà con precedenti atti- ingiustizia manifesta- sviamento.
Si sostiene che la composizione della commissione è avvenuta illegittimamente;
4.- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 35 del d. lgs. n.165/01 nonché dell’art. 39 della legge n.449/97 e dell’art. 57 CCNL.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto l’Università ha proceduto allo sviluppo delle procedure concorsuali e alla approvazione delle illegittime valutazioni della commissione in difetti di pianta organica e del richiesto fabbisogno triennale delle risorse.
Si è costituita l’università degli studi di Basilicata che resiste e deduce l’infondatezza del gravame.
Si è costituito Infantino [#OMISSIS#] che resiste e propone ricorso incidentale deducendo i seguenti motivi: 1.- eccesso di potere per violazione dell’art. 2 del bando; 2.- eccesso di potere per violazione del bando sotto diversi profili- sviamento dalla causa tipica- violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.- violazione e falsa applicazione art. 16 legge n.808/77 e art. 18 CCNL 13/5/03 del comparto università- illogicità manifesta; 3.- eccesso di potere per violazione del bando di concorso per diverso profilo- disparità di trattamento e difetto di istruttoria; 4.- eccesso di potere per violazione del bando di concorso per diverso profilo- disparità di trattamento- difetto di istruttoria.
Si è costituito [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
B). Col ricorso n.271/05 il ricorrente, premesso che ha partecipato alla procedura selettiva interna, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell’Università di Basilicata per la progressione nella categoria Ep, fa presente di essersi collocato, nella graduatoria approvata, all’ultimo posto, con punti 69,70, alle spalle del vincitore [#OMISSIS#] (p.75,30), di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (p.71,80) e di Vergura [#OMISSIS#] (punti 71,50). Tale risultato sarebbe stato inficiato dal fatto che:
– i citati candidati sarebbero stati ammessi benchè privi dei requisiti di partecipazione; -a [#OMISSIS#] e Vergura sarebbero stati attribuiti punti per anzianità comprensivi di quella necessaria ai fini dell’ammissione; -al [#OMISSIS#] sarebbero stati valutati illegittimamente titoli di anzianità.
Si deduce in diritto quanto segue:
1.- eccesso di potere per violazione dell’art. 2 del bando.
Dagli atti concorsuali si deduce che nessuno dei concorrenti, ad eccezione del ricorrente, alla data del 31/12/02 indicata nell’art. 2 del bando quale termine per il possesso dei requisiti di partecipazione, aveva il titolo di studio del diploma di laurea né il requisito alternativo dell’anzianità di 5 anni nella categoria D o nelle qualifiche ivi confluite;
2.- eccesso di potere per violazione del bando sotto diverso profilo- sviamento dalla causa tipica- violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.- violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n.808/77 e art. 18 CCNL 13/5/03 comparto Università- illogicità manifesta.
I provvedimenti di ricostruzione di carriera da cui scaturirebbero i requisiti di anzianità necessari per la partecipazione sarebbero tutti del 5/10/04, cioè successivi sia ai termini stabiliti all’art. 2 del bando per il possesso degli stessi e sia ai termini stabiliti dall’art. 3 del bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia addirittura alla prima riunione della commissione;
3.- eccesso di potere per violazione art. 8 del bando e difetto di istruttoria.
La commissione avrebbe riconosciuto punti al [#OMISSIS#] per anzianità di servizio pur non essendo stati detti titoli indicati dall’interessato;
4.- eccesso di potere per violazione del bando per diverso profilo- disparità di trattamento e difetto di istruttoria.
A [#OMISSIS#] e Vergura sarebbero stati illegittimamente valutati come titoli quelli che invece avrebbero dovuto valere solo come requisiti di ammissione;
5. -eccesso di potere per violazione del bando sotto diverso profilo- disparità di trattamento- difetto di istruttoria.
Sarebbe evidente che il requisito di partecipazione non è stato sottratto al punteggio sull’anzianità di servizio.
Si è costituita l’Università degli studi della Basilicata che resiste e deduce l’infondatezza del gravame. Si è costituito [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che resiste e chiede il rigetto del gravame. Si è costituito Vergura [#OMISSIS#] che resiste e deduce la tardività e l’infondatezza del gravame.
Nella pubblica udienza dell’11 marzo 2015 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I.- Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi.
II.- In data 5/5/14 l’Avvocatura dello Stato ha depositato la nota dell’Università della Basilicata prot. n.6151 del 29/4/14 con allegato il provvedimento direttoriale n.74 del 28/2/14 con cui è stato disposto l’annullamento degli <> perfezionatesi con vari provvedimenti direttoriali fra cui quello n.195 del 31/3/05 scaturito all’esito della procedura di progressione economica verticale il cui esito viene contestato con i ricorsi in epigrafe. Osserva il Collegio che, come si evince dalla lunga motivazione riportata nel citato provvedimento di annullamento nonché dallo stretto collegamento che nel dispositivo dello stesso si fa fra gli inquadramenti professionali e le procedure di reclutamento per progressione verticale che ne sono all’origine (“rivenienti”), nella specie l’amministrazione ha inteso annullare in autotutela, perché illegittima, l’intera procedura “lato sensu” intesa -comprensiva cioè anche della fase selettiva- preordinata all’inquadramento professionale illegittimamente posto in essere.
Ne consegue che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato con memoria del 5/5/14, i due ricorsi vanno entrambi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
III.- Avuto riguardo all’esito delle presenti controversie sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mastrantuono, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)