Nell’ambito delle procedure per l’Abilitazione scientifica nazionale, ai fini abilitativi viene richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). Deve essere dichiarata l’llegittimità del giudizio negativo per carenza di motivazione, se non anche della contraddittorietà, nel caso in cui la Commissione di valutazione abbia riconosciuto al candidato il raggiungimento di due valori-soglia su tre, il possesso di quattro titoli nonchè la coerenza delle pubblicazioni col settore concorsuale in argomento, la discreta qualità, la buona collocazione editoriale e continuità temporale, il rigore metodologico e un certo grado di originalità e innovatività delle stesse. A fronte di tali premesse di segno positivo, veniva di contro unicamente rilevato il modesto contributo individuale apportato dalla candidata alle dette pubblicazioni.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 9597
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego
N. 09597/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Pisani, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] Scoca e [#OMISSIS#] Senatore, con domicilio digitale PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Franco [#OMISSIS#] Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Gigli, in sostituzione degli Avv.ti F.G. Scoca e A. Senatore, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Pisani, Dirigente medico presso l’U.O. di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria del Policlinico “S.[#OMISSIS#]-Malpighi” di Bologna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6, 7 del D.M. n.120 del 2016, del verbale n.1 del 2017 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che i giudizi individuali e collegiale erano troppo similari; che in ogni caso le valutazioni su valori-soglia, titoli e pubblicazioni erano state positive; che pertanto un esito di inidoneità necessitava di ben altra motivazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.1401 del 2018 veniva respinta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti, richiamando giurisprudenza a supporto.
Nella camera di consiglio del 23 maggio 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio reso appare viziato, almeno sotto il profilo della carenza di motivazione, se non anche della contraddittorietà, come censurato nel gravame.
E invero la Commissione di valutazione riconosceva alla ricorrente il raggiungimento di due valori-soglia su tre, il possesso di quattro titoli nonchè la coerenza delle pubblicazioni col settore concorsuale in argomento, la discreta qualità, la buona collocazione editoriale e continuità temporale, il rigore metodologico e un certo grado di originalità e innovatività delle stesse (cfr. all.1 al ricorso)
A fronte di tali premesse di segno positivo, veniva di contro unicamente rilevato il modesto contributo individuale apportato dalla candidata alle dette pubblicazioni (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Precisato quindi che i richiami giurisprudenziali operati dalla ricorrente appaiono inconferenti, laddove venivano ivi trattati casi di studiosi che fornivano un apporto rilevante alle opere presentate, il presente esito di inidoneità necessitava comunque di una motivazione rafforzata.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Il nuovo Organo valutativo in particolare dovrà ben verificare, stante il giudizio positivo su valori-soglia, titoli e pubblicazioni in generale, la consistenza dell’apporto individuale della candidata alle opere collettanee presentate, in relazione alla posizione dalla stessa assunta di primo, secondo o ultimo autore (cfr. all.2 al ricorso).
Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la rimanente censura.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1127/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/09/2018