TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832

Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso-trasferimento ad anni successivi al primo

Data Documento: 2018-10-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullata la disposizione di cui all’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017, nella parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi ad accesso programmato, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse. Ciò non implica, in ogni caso, il richiesto accertamento di un diritto della ricorrente all’immatricolazione richiesta, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo – in base ai parametri vigenti – la valutazione sia di equipollenza che di sufficienza, o meno, dei crediti formativi in possesso della ricorrente, per la relativa immatricolazione al secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia (sempre che sussistano per tale anno posti disponibili).

Contenuto sentenza

N. 09832/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05748/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Chiara Mirabello, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE,
a) della nota dell’Università degli Studi di Catanzaro prot. n. 631 del 4 maggio 2018 e trasmessa il 7 maggio 2018 per mezzo della quale è stata rigettata l’istanza della ricorrente con cui veniva richiesta l’immatricolazione ad anno successivo al primo presso il corso di laurea in medicina e chirurgia;
b) (ove occorra) del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo resistente nella parte in cui impone l’onere di sottoporsi al test di ammissione e collocarsi in posizione utile rispetto ai posti banditi per il I anno, anche ai candidati in possesso dei CFU utili per superare il I anno di corso e, ove occorra, del D.M. 28 giugno 2017, n. 477 che ha stabilito (riportando pedissequamente il disposto di cui all’art. 4 della L.n. 264/99) le modalità per l’espletamento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/2018 stabilendo, all’art. 1, che “l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto”,
c) della parte in cui l’allegato 2 del D.M. n. 477/2012 ([#OMISSIS#]: 2017) prevede che “possono iscriversi ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, esclusivamente coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana o comunitaria o extracomunitaria”.
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa ad anno successivo al primo presso il corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Ateneo resistente nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’ammissione opposta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 5748/18, notificato il 10 maggio 2018, è stata impugnata con i relativi atti presupposti (bando di concorso e allegato 2 al D.M. n. 477 del 2012 – [#OMISSIS#]: 2017) la nota dell’Università degli Studi di Catanzaro n. prot. 631 del 4 maggio 2018, con cui è stata respinta l’istanza di immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in anno successivo al primo, di una studentessa, già iscritta al secondo anno del corso di laurea in Biotecnologie. Quanto sopra nonostante il conseguimento presso quest’ultima facoltà, da parte dell’interessata, di un numero di crediti formativi, che la stessa ritiene convalidabili anche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, nonchè in presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo sopra citato, per l’immatricolazione richiesta (non sarebbero stati coperti, in particolare, 22 posti, originariamente destinati a studenti extracomunitari e da questi ultimi non occupati).
Nell’impugnativa vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:
1) violazione o erronea applicazione della legge n. 264 del 1999 e dell’art. 1 septies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, nonché del decreto ministeriale del 27 luglio 2000 ed eccesso di potere sotto ogni profilo sintomatico, in quanto non dovrebbe ritenersi che l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia possa avvenire soltanto previo superamento delle prove, prescritte per l’immatricolazione al primo anno di corso. Quanto sopra, in presenza di posti disponibili e previo riconoscimento di un diverso percorso universitario, compiuto all’estero (come ormai espressamente riconosciuto: Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1 e successiva giurisprudenza consolidata), o presso altre facoltà;
2) ancora violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 sotto altro profilo ed eccesso di potere, in quanto sarebbe illogico pretendere il superamento del test, predisposto per il primo accesso, anche a chi abbia già dimostrato le proprie attitudini in un corso di laurea affine, emergendo in caso contrario profili di incostituzionalità e di contrasto della norma con il diritto comunitario.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituitosi in giudizio, richiama come causa impeditiva dell’ammissione richiesta l’allegato 2, punti 11 e 12, del decreto ministeriale n. 477 del 2017, che consente l’iscrizione in anni successivi al primo “esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti”, nonché “previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo”, per l’anno di corso in cui si richiede l’iscrizione. Nel medesimo punto 12, in particolare, risulta stabilito quanto segue: “…non è richiesto il superamento della prova di ammissione, esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana, ovvero comunitaria, ovvero extracomunitaria”. Non potrebbero, pertanto, applicarsi i principi, esposti nella citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015, per i “casi di iscrizione in anni successivi al primo, richiesti da studenti provenienti da corsi di studio differenti da quelli…riguardanti l’ambito medico”. Nel caso di specie, il superamento di esami presso il corso di laurea in Scienze Biotecnologiche (che non rientra fra i corsi di laurea ad accesso programmato) non consentirebbe di riconoscere – aprioristicamente – un adeguato bagaglio conoscitivo, in assenza del superamento della prova istituita a livello nazionale, per accertare la predisposizione allo studio delle specifiche discipline oggetto dei corsi universitari di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.
La ricorrente peraltro – pur avendo partecipato alle prove di ammissione anzidette, per l’anno accademico 2017/2018 – ha conseguito in tali prove un risultato appena sufficiente, con punteggio pari a 29,4 – su un minimo di 20 – e conseguente posizione in graduatoria (al posto n. 43.003), presumibilmente inadeguata per consentirle di beneficiare dello scorrimento della graduatoria stessa, in corrispondenza dei posti lasciati liberi dai cittadini extracomunitari: scorrimento inoltre precluso – sempre secondo l’Amministrazione resistente – dall’art. 10, comma 3 del citato decreto ministeriale n. 477 del 2017 e, comunque, da riservare alle immatricolazioni per il primo anno di corso.
Premesso quanto sopra il Collegio osserva, in via preliminare, che la riassegnazione dei predetti posti è stata in effetti disposta con plurimi provvedimenti cautelari, sia di questo Tribunale che del Consiglio di Stato; con la recente sentenza della III sezione n. 9698 del 2 ottobre 2018, inoltre, è stato annullato l’art. 10, comma 3 del D.M. n. 477 del 2017 (recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato per l’anno accademico 2017/2018”), nella parte attinente alla riassegnazione di cui trattasi. Nella medesima sentenza, tuttavia, sono specificati effetti conformativi, univocamente indirizzati allo scorrimento della graduatoria nazionale, formata per l’immatricolazione al primo anno di corso, in corrispondenza alle diverse sedi opzionate e in base ai punteggi riportati da ciascuno dei concorrenti. Tale prioritaria assegnazione di posti al primo anno di corso appare ragionevole, sia perché coerente con l’originaria destinazione dei posti stessi, sia per l’esistenza di una graduatoria di merito, in cui – come risulta notorio – restano esclusi dall’immatricolazione, per molte sedi opzionate, anche soggetti con punteggi mediamente elevati, nonostante la difficoltà del test di accesso.
Sotto il profilo in questione, pertanto, le argomentazioni prospettate dall’Amministrazione resistente appaiono condivisibili e, comunque, non richiedono specifici accertamenti da parte del Collegio, essendo stato disposto che lo scorrimento sia effettuato d’ufficio, nei confronti di tutti coloro che risultino tuttora utilmente iscritti nella graduatoria nazionale. Sembra appena il caso di precisare, tuttavia, come la ricorrente risulti ben lontana dal superamento, al riguardo, della prova di resistenza; la prospettazione difensiva sopra esaminata, pertanto, non può trovare accoglimento.
Appare viceversa fondato ed assorbente il primo ordine di censure, nella parte in cui si rappresenta l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra facoltà, ove l’Amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti nella facoltà di Medicina e Chirurgia – con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti, per l’immatricolazione in anno successivo al primo – sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili e senza che, in tale situazione, sia necessario affrontare il test, previsto in via esclusiva per il primo accesso agli studi universitari nel settore in questione.
Sotto tale profilo, già con ordinanza cautelare n. 3430 in data 8 giugno 2018 le ragioni difensive della ricorrente erano state accolte, con prioritario riferimento ai principi interpretativi, desumibili dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015.
Il percorso argomentativo di tale sentenza può essere sintetizzato, per quanto qui interessa, nei seguenti termini:
– il superamento del test, di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;
– coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;
– nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale): le citate norme si limitano infatti a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa Università, ma anche ad un diverso corso di laurea; la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento è rimessa ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui, per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;
– solo per il primo accesso alla Facoltà, pertanto, appare ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in Università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento: impegno, dimostrato con l’acquisizione dei crediti, corrispondenti alle attività formative compiute;
– per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da Università straniere, l’ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante poiché superato dal percorso formativo-didattico, già seguito in ambito universitario (purchè detto percorso sia reso oggetto di rigorosa valutazione);
– non si pone, conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, rispettose delle capacità formative delle Università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente, che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo.
I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall’Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo.
Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera), senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi).
Le conclusioni sopra esposte appaiono conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell’accesso programmato a Facoltà, in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli Atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (cfr., per il principio, Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonchè sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999; Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – [#OMISSIS#] c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia).
Dalla giurisprudenza nazionale comunitaria sopra richiamata emerge, infatti, con chiarezza come il cosiddetto numero chiuso sia reso indispensabile dall’esigenza di assicurare, per la formazione di professionalità adeguate, che l’accesso alle Facoltà di Medicina sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario. Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, ottimali livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…..Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato”. (cfr. sentenze sopra citate, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269 e 9 ottobre 2017, n. 10129).
E’ dato di comune esperienza, d’altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per “sfoltire”, nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c’è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.
Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il primo ordine di censure, prospettato nell’impugnativa, appare meritevole di accoglimento, sotto gli assorbenti profili della violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 (a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata della stessa) e dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente annullamento della disposizione – contenuta nell’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017 – nella parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse.
Gli effetti conformativi della presente pronuncia non implicano, in ogni caso, il richiesto accertamento di un diritto della ricorrente all’immatricolazione richiesta, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo – in base ai parametri vigenti – la valutazione sia di equipollenza che di sufficienza, o meno, dei crediti formativi in possesso della ricorrente, per la relativa immatricolazione al secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia (sempre che, si ripete, sussistano per tale anno posti disponibili, in corrispondenza delle circostanze in precedenza indicate).
Non possono quindi trovare accoglimento, allo stato degli atti (ovvero, in attesa delle determinazioni conclusive dell’Ateneo), sia la domanda di accertamento che l’istanza risarcitoria.
Solo nei limiti e con gli effetti sopra illustrati il ricorso può dunque essere accolto, mentre la novità della questione trattata rende equa la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti precisati in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il punto 12 dell’allegato 2 al D.M. 28 giugno 2017, n. 477 e gli atti conseguenti, fra cui la nota n. prot. 631 del 4 maggio 2018 dell’Università degli Studi di Catanzaro, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 09/10/2018