Nell’ambito del’abilitazione scientifica nazionale, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). E’ illegittimo il giudizio della commissione di valutazione per violazione dell’obbligo di motivazione qualora risulti che il candidato abbia ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione di valutazione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento di due valori-soglia su tre degli indicatori e alle pubblicazioni, ritenute coerenti col settore concorsuale in argomento, continue temporalmente, in adeguata collocazione editoriale, chiare e approfondite, redatte con rigore metodologico, complete nell’analisi, con grado apprezzabile di originalità. Inoltre, per quanto attiene ai titoli, l’Organo valutativo, tenuto conto da un lato dell’all.A al D.M. n.120 del 2016 e dei criteri prefissati nel verbale della Commisione, dall’altro dell’elenco dei titoli allegati alla domanda del ricorrente di partecipazione alla procedura, doveva verificare, oltre che la partecipazione a convegni, anche il conseguimento di premi e riconoscimenti e la partecipazione a gruppi di ricerca, ex art.6, comma 1 del D.M. n.120 del 2016. E invero la norma di cui all’art.16 della Legge n.240 del 2010 richiede espressamente, al fine di riscontrare la qualificazione scientifica del candidato, la valutazione dei titoli.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 ottobre 2018, n. 9850
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego - Valutazione titoli
N. 09850/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09548/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9548 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Lombardo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cariola, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Portuense, 104;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Seconda Università degli Studi di Napoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Metafora, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. A. Cariola, e per l’Amministrazione resistente gli Avvocati dello Stato F. Varrone e G. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Lombardo, Consigliere della Corte di Cassazione, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6 e dell’all.D del D.M. n.120 del 2016, dell’art.5 del D.D. n.1532 del 2016, del verbale n.1 del 2016, degli artt.33, 51, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento.
La Commissione di valutazione riconosceva nello specifico un solo titolo al ricorrente.
L’interessato di contro ha fatto presente che dovevano essergli considerati, oltre al titolo 2A (partecipazione a convegni) – classificazione discendente dalla combinazione dell’elenco di cui all’all.A del D.M. n.120 del 2016 e dell’elenco di cui al verbale n.1 del 2016 -, anche i titoli 9H (conseguimento di premi e riconoscimenti) e 3B (partecipazione a gruppi di ricerca); che per il resto aveva raggiunto due valori-soglia su tre e aveva riportato valutazioni ottime sulle pubblicazioni.
Il ricorrente ha sostenuto inoltre che la legge indicava la “maturità scientifica” del candidato come presupposto per il riconoscimento dell’idoneità all’abilitazione e a tale presupposto dovevano essere ancorati gli atti normativi sottordinati.
Con memorie l’interessato ribadiva i propri assunti.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.5936 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente, trattandosi di questioni da affrontare e poi definire con sentenza.
Nell’udienza del 20 giugno 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione di valutazione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento di due valori-soglia su tre degli indicatori e alle pubblicazioni, ritenute coerenti col settore concorsuale in argomento, continue temporalmente, in adeguata collocazione editoriale, chiare e approfondite, redatte con rigore metodologico, complete nell’analisi, con grado apprezzabile di originalità (cfr. all.13 al ricorso).
Per quanto attiene ai titoli, l’Organo valutativo, tenuto conto da un lato dell’all.A al D.M. n.120 del 2016 e dei criteri prefissati nel verbale n.1 del 14 novembre 2016 (cfr. all.2, 4 al ricorso), dall’altro dell’elenco dei titoli allegati alla domanda del ricorrente di partecipazione alla procedura (cfr. all.7, 8 al ricorso), doveva verificare, oltre che la partecipazione a convegni (2A), anche il conseguimento di premi e riconoscimenti (9H) e la partecipazione a gruppi di ricerca (3B), ex art.6, comma 1 del D.M. n.120 del 2016.
E invero la norma di cui all’art.16 della Legge n.240 del 2010 richiede espressamente, al fine di riscontrare la qualificazione scientifica del candidato, la valutazione dei titoli; in conformità dunque a tale dettato legislativo deve essere letta la suindicata sottordinata disposizione regolamentare (cfr. anche, sul principio, TAR Lazio, III bis n.12407 del 2015, Cons. Stato, VI, n.2859 del 2016).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.9548/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/10/2018