TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 6 ottobre 2018, n. 651

Data Documento: 2018-10-06
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00651/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 460 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
– [#OMISSIS#] Della Porta, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale; 
contro
– Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, Università degli studi della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
– Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata – ARDSU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] Brienza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Potenza alla Via San [#OMISSIS#] n. 67.
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto attiene al ricorso introduttivo
– del provvedimento rilevato in data 12/9/2017 nell’area personale della ricorrente del sito istituzionale dell’ARDSU
– del bando per l’assegnazione di borsa di studio agli studenti universitari 2017-2018;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuta, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
per quanto attiene ai motivi aggiunti
– delle graduatorie definitive della borsa di studio a.a. 2017/2018, relative al ciclo unico di Scienze della formazione primaria (anni successivi al primo), redatte in data 2 novembre 2017, pubblicate sul sito internet dell’ARDSU Basilicata;
– delle determinazione dirigenziale n. 85 del 2 novembre 2017 dell’ARDSU Basilicata, pubblicata in data 6/11/2017 all’albo pretorio on-line;
– delle determinazione dirigenziale n. 110 del 5 dicembre 2017 dell’ARDSU Basilicata, pubblicata in data 5 dicembre 2017 all’albo pretorio on-line della stessa ARDSU Basilicata;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARDSU, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e di Università degli studi della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 9 maggio 2018, il Primo Referendario avv. Benedetto [#OMISSIS#];
Uditi i difensori delle parti presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto affidato alla notificazione il 29 settembre 2017, depositato il successivo 2 di ottobre, [#OMISSIS#] Della Porta è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego di partecipazione al bando per l’assegnazione di borsa di studio agli studenti universitari per il 2017-2018.
1.1. In punto di fatto, la deducente ha esposto quanto segue:
– è stata iscritta al primo anno del corso di laurea triennale, ad accesso libero, in “Teorie e pratiche educative” della Facoltà di scienze della formazione, scienze politiche e sociali dell’Università degli studi del Salento per l’anno accademico 2015/2016;
– in data 6 ottobre 2016 ha partecipato al bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università degli studi della Basilicata, a.a. 2016/2017;
– ha superato i test di ammissione, classificandosi al ventiduesimo posto della graduatoria;
– ha portato «seco in dote 44 CFU maturati durante il suo primo anno del corso di laurea presso l’Università degli studi del Salento»;
– tali crediti avrebbero dovuto comportare la sua iscrizione al secondo del richiamato corso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 10 del bando di accesso;
– inopinatamente, il Consiglio del corso di studio ha adottato un provvedimento di riconoscimento di soli 32 crediti formativi universitari – CFU, in luogo dei 44 effettivamente maturati;
– ciò ha comportano la sua iscrizione al primo anno del ripetuto corso di studio;
– durante la frequenza del primo anno ha conseguito ulteriori 32 CFU;
– nonostante l’iscrizione formale al primo anno del corso di laurea magistrale è stata «autorizzata dall’ARDSU Basilicata a partecipare al bando per l’assegnazione di borsa di studio agli studenti universitari 2016-2017, come iscritta al secondo anno, vincendolo in virtù dei CFU maturati presso l’Università del Salento (ma ridotti a 32 invece dei 44)»;
– in data 12 settembre 2017, si è collegata al portale dell’ARDSU per «iscriversi al bando per l’assegnazione di borsa di studio agli studenti universitari 2017-2018 ma dalla schermata di accesso si leggeva la dicitura (testualmente): “Mi dispiace! non puoi partecipare a questo bando.
Motivazione: I tuoi CFU non sono sufficienti”, impedendo – di fatto – la compilazione online del bando e la pedissequa partecipazione al concorso».
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto, per più profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Con decreto n. 118/2017, depositato il 3 ottobre 2017, il Presidente del Tribunale ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie, disponendo per l’effetto l’ammissione della ricorrente alla presentazione di domanda in forma cartacea.
3. l’ARDSU, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
3.1. Le Amministrazioni statali intimate, del pari costituitesi in giudizio, hanno eccepito in [#OMISSIS#] il difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio svoltasi il 25 ottobre 2017 la deducente ha rinunciato alla trattazione dell’incidentale istanza cautelare.
5. Con atto affidato alla notificazione il 21 dicembre 2017, depositato il successivo 28 di dicembre, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la sopravvenuta graduatoria definitiva delle borse di studio di cui è questione deducendone l’invalidità derivata e riproponendo i motivi di diritto già esposti nel ricorso principale.
6. Alla pubblica udienza del 9 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. In limine litis, il Collegio rileva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi della Basilicata, che non hanno emanato i provvedimenti impugnati
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, alla stregua della motivazione che segue.
8.1. Si è innanzitutto sostenuto il bando dell’ARDSU per l’assegnazione di borse di studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2017/2018, all’art. 2, rubricato “corsi di studio per la concessione dei benefici”, n. 1, lett. c), espliciterebbe «il concetto per cui, dovendo tener conto dei crediti formativi anche di distinti corsi di laurea precedentemente frequentati, diventa imprescindibile distinguere il riconoscimento (che può ben essere parziale) dei crediti del precedente percorso di studi ai fini della carriera accademica, dal riconoscimento della medesima attività didattica ai fini dei benefici per i1 diritto allo studio in cui tutti i crediti del precedente percorso accademico debbono essere riconosciuti». In altri termini, secondo la ricorrente occorrerebbe tenere conto di tutti i crediti formativi maturati nel corso dell’esperienza di studio presso altri Atenei e non soltanto di quelli effettivamente riconosciuti all’atto dell’ammissione al corso di studi di attuale frequenza.
8.1.1. L’argomento è sprovvisto di ogni pregio. L’articolo del bando testé invocato non si riferisce ai requisiti da possedere per l’ammissione al beneficio, ma alla durata temporale di quest’ultimo. In particolare, tale disposizione mutua la previsione dell’art. 3, n. 4, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, del resto testualmente richiamato, la quale appunto prevede una durata pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione.
8.1.2. Secondo la ricorrente, poi, un’interpretazione del bando che non tenesse conto di tutti i CFU maturati nel corso della precedente esperienza universitaria precluderebbe qualsiasi possibilità di accedere ai benefici ai soggetti trasferitisi da altri corsi di laurea non affini.
8.1.2.1. L’argomento va disatteso. Il ripetuto d.p.c.m. 9 aprile 2018, all’art. 6, rubricato “i criteri per la determinazione del merito” precisare che «I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente», così valorizzando a un tempo la centralità del corso di studi di attuale frequenza e il momento, discrezionale, dell’effettivo riconoscimento dei crediti stessi. E, come si è visto in fatto, alla ricorrente sono stati riconosciuti soltanto 32 CFU con decisione del Consiglio del corso di studi non impugnata.
8.1.2.2. Del resto, la pronuncia richiamata dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi è stata oggetto di riforma da parte del giudice d’appello il quale ha sottolineato, appunto, come sia dirimente ai fini dell’attribuzione delle borse di studi e degli altri connessi benefici, il riconoscimento dei CFU, in quanto congruenti con la Facoltà e l’anno accademico di sua frequenza al tempo in cui egli chiede i benefici (Cons. Stato, sez. VI, n. 4962/2018).
8.1.3. Stante il predetto chiaro dettato normativo, non persuade il riferimento del ricorrente alle previsioni di cui all’art. 6, n. 2, lett. c) del bando ARDSU.
8.2. Col secondo motivo, si è lamentata la disparità di trattamento, e la violazione dell’art. 34 Cost., tra «chi frequenta la medesima facoltà fino al raggiungimento della laurea e chi, invece, per raggiungere i propri obiettivi personali di studio è costretto a cambiare facoltà, rendendo – in tal modo – il trasferimento di facoltà assolutamente non conveniente e/o eccessivamente penalizzante economicamente per lo studente».
8.2.1. La tesi non merita condivisione. La scelta del quadro normativo di riferimento è evidentemente quella di privilegiare percorsi di studio contraddistinti sia dal profitto nell’apprendimento, sia dalla coerenza degli insegnamenti frequentati nell’ottica di un metodo coerente e rigoroso, sia dal celere e proficuo completamento delle attività didattiche. Tale scelta non appare né illogica, né violativa di quanto previsto dall’art. 34 della Carta fondamentale, essendo comunque coerente col diritto dei capaci e dei meritevoli di raggiungere i più altri gradi di studio anche mediante fruizione di borse di studio, assegni e altri sussidi, in un contesto caratterizzato da scarsità delle risorse disponibili, con conseguente necessità di adottare comunque dei criteri selettivi per l’individuazione dei beneficiari.
8.3. In senso contrario a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la mancata predeterminazione del criterio di riconoscimento dei crediti formativi ai fini del diritto allo
studio in capo allo studente che provenga da altro corso di laurea, si deve rilevare che il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che il credito formativo universitario – CFU si forma o col superamento dell’esame (o di altra forma per la verifica del profitto) rispetto ai corsi previsti dal corso di laurea frequentato, oppure, nel caso della prosecuzione degli studi in altro corso di laurea o in altro Ateneo, in esito al previo provvedimento col quale la struttura didattica, presso cui lo studente trasferito è attualmente iscritto, gli riconosce i crediti. E’ dunque evidente che l’ARDSU Basilicata ha tenuto conto di tale fonte normativa nell’attribuzione dei CFU.
8.4. Inammissibili sono le ulteriori doglianze contenute nel quarto motivo del ricorso, inerenti all’iscrizione d’ufficio al primo anno del predetto corso di laurea, invece che al secondo pur avendone la deducente i requisiti ed essendoci la disponibilità di posti, e al riconoscimento di appena 32 crediti formativi a fronte di una pregressa attività didattica pari a 44 crediti maturati. Infatti, i relativi provvedimenti amministrativi non risultano essere stati impugnati.
8.4.1. Non sussiste il lamentato difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto, sebbene in modo sintetico, in esso è comunque chiarito che l’impossibilità di ammissione alla procedura comparativa è dipesa da un numero di CFU insufficienti.
8.4.2. Infondate, per tutto quanto si è qui osservato, sono le ulteriori considerazioni della ricorrente in ordine alla sua possibilità di conseguimento del beneficio ove si utilizzassero tutti i 44 CFU maturati nella sua precedente esperienza universitaria oltre ai c.d. bonus formativi.
9. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
10. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, per come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi della Basilicata, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Mastrantuono, Consigliere
Benedetto [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 06/10/2018