Improdedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 26 settembre 2018, n. 272
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità del ricorso
N. 00272/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Formica e [#OMISSIS#] Buongiovanni, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Formica in Cassino, via G. Boccaccio, n. 2/A;
contro
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
per l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di iscrizione al II anno del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentale spedita in data 20.11.2017 (assunta al protocollo di Ateneo in data 21.11.2017), previa adozione di misure cautelari;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi per le parti l’avv. [#OMISSIS#] Troilo su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Formica per la parte ricorrente;
CONSIDERATO:
che il ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha affermato di non aver più interesse a coltivare il presente ricorso, che per tale ragione, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.c) c.p.a.;
che, avuto riguardo all’esito della decisione determinata dal sopraggiunto rilascio del provvedimento richiesto, le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della decisione, gravano a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre al rimborso del contributo unificato e accessori se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
Pubblicato il 27/09/2018