Improcedibilità per cessata materia del contendere.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 1 ottobre 2018, n. 277
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso- Anni successivi al primo - Improcedibilità
N. 00277/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Cherubini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Zappacosta, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Giustizia, Pec Registri;
contro
Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, complesso monumentale di San [#OMISSIS#];
per l’accertamento e la declaratoria
-dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara sull’istanza (del 18 ottobre 2017) e poi sull’atto di diffida (a questa) notificato (il 5 dicembre 2017) dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nell’interesse di Cherubini [#OMISSIS#], per ottenere il nulla osta all’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018;
e, conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria
-dell’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di Cherubini [#OMISSIS#] per l’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara;
nonché per l’accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta all’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Massimo Lucci e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la relazione depositata dall’Amministrazione dalla quale risulta che il ricorrente è stato ammesso al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
considerato che è pertanto cessata la materia del contendere;
ritenuto che le spese, in mancanza di opposizione delle parti, possano essere compensate in ragione della pronuncia in [#OMISSIS#];
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/10/2018

