TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 1227

Procedura concorsuale posto Professore II fascia - giudizio della commissione di valutazione - Limiti al sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2018-09-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura di un posto di professore di II fascia, non è sufficiente che la determinazione assunta dalla commissione sia meramente opinabile sul piano del metodo o su quello del procedimento seguito, in quanto risulta ontologicamente preclusa, in virtù del principio costituzionale della separazione dei poteri, la possibilità per il Giudice Amministrativo di sostituire proprie valutazioni a quelle poste in essere dall’Amministrazione, che, peraltro, a fortiori nel caso di specie, assume i tratti di tradizionale e spiccata autonomia che è tipica dell’istituzione universitaria.

Contenuto sentenza

N. 01227/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2012, proposto da 
[#OMISSIS#] Filotico, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Virgintino, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, via [#OMISSIS#] Sella, 120;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, emessa nella seduta del 19.09.2011, avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2935 del 13.05.2011;
della nota di trasmissione della detta delibera prot. n. 76692-IV/1, rep. n. 11466/2011 del 02.12.2011;
di ogni atto connesso, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6.2.2012 e depositato in Segreteria in data 22.2.2012, [#OMISSIS#] Filotico adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Il ricorrente esponeva in fatto di essere risultato idoneo, unitamente ad altro candidato, al concorso per Professore Universitario di II Fascia del settore MED/35, Malattie Cutanee e Veneree, bandito dall’Università degli Studi di Foggia con D.R. n. 679 del 5.5.2005, i cui atti relativi alla nomina dei vincitori erano stati approvati dal Rettore della detta Università con D.R. n. 487 del 4.4.2006.
Con deliberazione del 20.4.2006, il Consiglio del Dipartimento di Clinica Medica, Immunologia e Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari esprimeva all’unanimità “parere favorevole alla istituzione del posto di Professore di II Fascia e alla copertura di detto posto mediante chiamata del Prof. [#OMISSIS#] Filotico”, trasmesso al Preside di Facoltà e al Direttore del Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva con nota prot. n. 775 del 19.5.2006.
Medesimo parere favorevole veniva espresso dal Consiglio del Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva nella seduta del 21.9.2006, trasmesso al Preside di Facoltà e al Rettore dell’Università degli Studi di Bari.
Con deliberazione del 27.06.2006, il Senato Accademico statuiva “di nominare apposita Commissione al fine di acquisire una proposta di programmazione delle assunzioni di docenti di I e II Fascia «… anche in riferimento alla situazione degli idonei in attesa di chiamata…»”.
Con nota prot. n. 1455/2006/PF del 03.07.2006, il Preside della Facoltà così si esprimeva sulle diverse richieste pervenutegli per l’istituzione di nuovi posti di I e II fascia da ricoprire mediante la chiamata degli idonei: “con riferimento a quanto in oggetto, richiesto formalmente in favore di docenti dichiarati idonei in procedure comparative indette da altri Atenei, spiace non poter attivare i relativi procedimenti nella prossima tornata del Consiglio di Facoltà, alla luce dell’intervenuta decisione del Senato Accademico, nella seduta del 27.06.2006”.
Con istanza del 4.9.2006, il ricorrente chiedeva al Preside di Facoltà di essere chiamato a ricoprire il posto da istituire per docente universitario di II Fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/35, Malattie Cutanee e Veneree.
Con delibera del 18.12.2007, il Consiglio di suddetto settore esprimeva parere favorevole alla chiamata dal dott. Filotico per coprire l’incarico di professore di II Fascia.
Con deliberazione del 12.11.2009, il Consiglio di Facoltà istituiva sette posti di Ricercatore; disponeva la copertura del posto di Professore di I Fascia SSD MED/12, Gastroenterologia; respingeva la proposta di istituire un posto di Professore di II Fascia SSD MED/35, Malattie Infettive.
Avverso tale deliberazione, il dott. Filotico proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede in Bari, e successivi motivi aggiunti, dolendosi dell’illegittimità dell’azione amministrativa in concreto posta in essere.
Il menzionato ricorso, unitamente ai suoi motivi aggiunti, veniva respinto con sentenza n. 2825/2010.
L’odierno ricorrente impugnava detta pronuncia del Giudice di prime cure, invocandone l’annullamento dinanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, con sentenza n. 2935/2011, accoglieva l’appello proposto dal ricorrente, “con sequela di annullamento degli atti gravati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione” evidenziando, in estrema sintesi, l’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.
A seguito di tale statuizione giurisdizionale, in data 19.9.2011, il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurga si riuniva per una nuova deliberazione, confermando nel contenuto dispositivo il medesimo provvedimento del 12.11.2009 ed adoperandosi al fine di colmare le lacune motivazionali evidenziate dal Consiglio di Stato.
A fronte di tale provvedimento, il ricorrente promuoveva ricorso per ottemperanza della sentenza n. 2935/2011 dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, tuttavia, lo dichiarava inammissibile, poiché “alla luce della motivazione della sentenza 13 maggio 2011, n. 2935, la deliberazione 19 settembre 2011, sebbene pervenga sostanzialmente alle medesime conclusioni della deliberazione annullata, non può considerarsi atto nullo (con conseguente ammissibilità di un giudizio di ottemperanza), ma atto (eventualmente) meramente illegittimo e, come tale, impugnabile in primo grado con [#OMISSIS#] ordinario”.
Avverso gli esiti provvedimentali per come ribaditi dall’Amministrazione resistente, il ricorrente insorgeva dinanzi al Giudice di primo grado, impugnando gli atti meglio indicati in epigrafe e dolendosi della illegittimità dei medesimi con undici motivi di doglianza.
Detti motivi di doglianza, in larga parte sovrapponibili, si appuntavano, da diversi angoli visuali, sulla violazione dell’obbligo di conformarsi ai principi di diritto, vincolanti per l’Università degli Studi di Bari, affermati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2935/2011; sulla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione; sull’eccesso di potere per illogicità, incongruenza, e contraddittorietà motivazionale, per difetto assoluto o per carente istruttoria, oltre che per sviamento di potere e mancato rispetto di un compiuto esercizio dei doverosi obblighi motivazionali.
Con tali motivi di gravame, il ricorrente contestava altresì l’utilizzo effettuato in concreto delle risorse finanziare destinate alla copertura complessiva di n. 7 posti da ricercatore, anziché al loro impiego nella istituzione di un posto da professore di II Fascia nel settore scientifico disciplinare MED/35.
Ancora, il ricorrente contestava il modus operandi del Consiglio di Facoltà nella fase deliberativa per “difetto di istruttoria, illogicità, incongruenza e contraddittorietà motivazionale”, sottolineando l’esistenza di un “obbligo di conformare l’azione amministrativa al contenuto della sentenza CdS n. 2935/2011” in capo alla controinteressata.
Con atto depositato in segreteria in data 3.3.2012, si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo dell’Avvocatura erariale.
Nel corso del giudizio, con ordinanza istruttoria n. 167/2018, l’odierno Tribunale richiedeva l’acquisizione di documentati chiarimenti sull’attività esecutiva medio tempore posta in essere dall’Amministrazione resistente in relazione alla delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, emessa nella seduta del 19.09.2011.
All’udienza pubblica svoltasi in data 4 luglio 2018, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Preliminarmente ed in [#OMISSIS#], deve darsi atto che, all’esito dell’adempimento dell’Amministrazione resistente alla ordinanza istruttoria n. 167/2018, non sembra porsi nel caso di specie un problema di controinteressati sopravvenuti, quali soggetti portatori di un interesse contrario all’accoglimento del presente ricorso ed emersi all’esito dell’esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more del dipanarsi del presente giudizio.
Se, infatti, appare pacifico che la delibera del 12.11.2009, con cui il Consiglio di Facoltà istituiva sette posti di Ricercatore; disponeva la copertura del posto di Professore di I Fascia SSD MED/12, Gastroenterologia; respingeva la proposta di istituire un posto di Professore di II Fascia SSD MED/35, Malattie Infettive fosse direttamente lesiva degli interessi del ricorrente, nella misura in cui comprimeva il suo interesse pretensivo alla istituzione di un posto di Professore di II Fascia SSD MED/35, e che, pertanto, ne fosse legittima, da parte del medesimo, la diretta ed immediata impugnazione, altrettanto pacifico poteva essere il caso in cui tale decisione costituisse, nel suo insieme, una complessiva allocazione globale di “punti organico”, tale per la quale l’eventuale decisione di annullamento della mancata istituzione di un posto di Professore di II Fascia SSD MED/35 avesse finito per riverberare i suoi effetti sulla successivamente avvenuta nomina di sette ricercatori e sulla copertura del posto di un Professore di I Fascia SSD MED/12, Gastroenterologia.
In tale ultimo caso, dalla esecuzione della deliberazione nella parte apparentemente non di interesse del Prof. Filotico, sarebbe potuta scaturire l’emersione di otto controinteressati sopravvenuti (sette ricercatori ed un professore ordinario MED/12) che bene avrebbero avuto il loro interesse oppositivo alla partecipazione al presente procedimento al fine della difesa dell’impugnata delibera.
Come viceversa è noto, a mezzo dell’ampia produzione documentale del 7.6.2018, l’Università degli Studi di Bari si è limitata a chiarire l’andamento procedimentale della vicenda in esame dal suo punto di vista, senza specificamente soffermarsi sulla possibile connessione latente fra le otto posizioni istituite con l’impugnata deliberazione e la mancata istituzione di un posto di associato, secondo i disattesi auspici del ricorrente.
Non risulta, pertanto, essere emersa alcuna posizione di controinteressato sopravvenuto meritevole di un coinvolgimento formale nel presente giudizio.
Ciò premesso in [#OMISSIS#], il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, afferendo tutti alle modalità concrete di riedizione del potere deliberativo dal parte dell’Amministrazione resistente a seguito del giudicato amministrativo di annullamento emesso dal Consiglio di Stato.
Come più volte evidenziato, l’attuale giudizio concerne l’impugnazione della seconda deliberazione del Consiglio di Facoltà del 19.09.2011 per asserita illegittimità, poiché, in tesi, non corrispondente a quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato più volte menzionata.
A tal proposito, giova ricordare che nella sentenza di cui sopra, il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso del Prof. Filotico, espressamente faceva riferimento ad un difetto motivazionale della precedente deliberazione, chiarendo che: “l’Amministrazione era onerata di motivare in modo specifico la sopravvenienza di ragioni ostative alla copertura del posto, onere certamente non assolto dal richiamo generico alla ‘consistenza numerica dei docenti del SSD MED/35’ e alle ‘non sufficienti disponibilità economiche’ ”; “nella gravata delibera invece manca sul punto ogni approccio motivazionale” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2935/2011).
Orbene, a seguito di tale statuizione, il Consiglio di Facoltà rinnovava il processo decisorio, giungendo ad una nuova deliberazione, seppur di fatto mantenendovi il medesimo contenuto dispositivo di quanto deliberato, provvedendo tuttavia alla predisposizione di un apparato motivazionale che ben può considerarsi congruo, anche alla luce dei principi e dei criteri dettati nel caso di specie dal Consiglio di Stato.
In particolare, nel provvedimento oggetto di nuova impugnazione si evidenziava più nel dettaglio che: “- considerate le proposte di utilizzo delle risorse economiche disponibili per l’istituzione di nuovi posti di ruolo per l’anno 2009 illustrate dalla Commissione di Programmazione nel corso del C.d.F. del 09 novembre 2009, nella quale in ogni caso non figura la proposta di istituzione di un posto di Professore di II Fascia del SSD MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree; – tenuto conto della volontà della Facoltà di favorire, nella distribuzione delle risorse disponibili, l’istituzione dei posti di Ricercatore peraltro già cofinanziati dal MIUR, al fine primario di non perdere il cofinanziamento ministeriale; …- considerata la necessità ed urgenza di ricoprire l’unico ruolo di Professore di I Fascia del SSD MED/35 – Gastroenterologia presente nell’organico della Facoltà; – tenuto conto che la graduatoria di merito illustrata nel corso del C.d.F. del 12 novembre 2009 collocava il SS MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree oltre il 23° posto; … – considerato che anche l’istituzione di un posto da Professore di II Fascia da ricoprire mediante chiamata di idoneo precedentemente estraneo ai ruoli dell’Università ex art. 5 DM n. 45/2009 del 23 settembre 2009, sebbene cofinanziabile dal MIUR nella misura del 95% del costo iniziale (€ 52.367,00), comporterebbe la disponibilità dell’immediato impegno di € 79.090,20 delle risorse della Facoltà disponibili per il reclutamento dei docenti”.
Sul punto, si ritiene che le motivazioni a sostegno del diniego di istituzione del posto di Professore Associato oggetto di causa siano precise e puntuali e che rispettino integralmente le direttrici fornite sul punto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2935/2011, sicché non possono in alcun modo ravvisarsi le plurime ipotesi di illegittimità indicate da parte ricorrente nel gravare la determinazione impugnata nel presente giudizio.
Peraltro, la scelta organizzativa di fondo – se reclutare o meno sette ricercatori ed un professore di I fascia, piuttosto che un professore di II fascia – costituisce un caso chiaro di valutazione comparativa delle esigenze di soddisfazione un pubblico bisogno (in termini di didattica e di ricerca) in presenza di risorse scarse.
Si realizza, in tal modo, una scelta amministrativa evidentemente discrezionale, in relazione alla quale occorre ribadire che, nella presente sede, il sindacato giurisdizionale possibile si arresta sulla verifica ab extrinseco del rispetto dei canoni di ragionevolezza, razionalità, non contraddittorietà.
In altri termini, occorre sul punto ripetere come sfugga al sindacato del G.A. la valutazione degli apprezzamenti discrezionali compiuti dall’Amministrazione, se non nei limitati casi espressamente contemplati dalla decennale elaborazione giurisprudenziale svolta in materia.
Non è sufficiente, dunque, che la determinazione assunta sia meramente opinabile sul piano del metodo o su quello del procedimento seguito, in quanto risulta ontologicamente preclusa, in virtù del principio costituzionale della separazione dei poteri, la possibilità per il Giudice Amministrativo di sostituire proprie valutazioni a quelle poste in essere dall’Amministrazione, che, peraltro, a fortiori nel caso di specie, assume i tratti di tradizionale e spiccata autonomia che è tipica dell’istituzione universitaria.
Per quanto sin qui esposto, i motivi di ricorso si appalesano oggettivamente infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
Ne discende l’integrale reiezione del ricorso.
Da ultimo, in considerazione della natura della controversia e dei rapporti intercorrenti fra le parti, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 20/09/2018