Deve essere annullato il provvedimento di espulsione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, in ragione della ritenuta incompatibilità con la frequenza del Dottorato di ricerca, qualora tale incompatibilità non sia specificata nella lex specialis. La concreta applicazione del regime giuridico previsto per le selezioni pubbliche imponga l’individuazione di un punto l’equilibrio tra la doverosa attuazione delle disposizioni normative e il relativo grado di diligenza del concorrente nel conoscere la lex specialis, da un lato, e, dall’altro, il ragionevole affidamento che lo stesso concorrente matura rispetto alla portata letterale delle prescrizioni contemplate nell’atto amministrativo generale e rispetto ai moduli di domanda ivi allegati.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame il bando di concorso non indicava expressis verbis l’incompatibilità derivante dall’eventuale partecipazione ad un dottorato di ricerca ma si limitava a richiedere, all’art. 3, comma 5, lett. h), la dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia” e il modulo di domanda, allegato alla lex specialis, si conformava a tale disposizione.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 1652
Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Test d'ingresso-Trasferimento da altra università
N. 01652/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2018, proposto da:
Serena [#OMISSIS#] Lavano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Combariati, Savastano Salvatore, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Mazzacuva, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Germaneto di Catanza, Cittadella Regionale, Viale Europa;
per l’annullamento, previa sospensione,
– del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore 3 – Risorse Umane SSR, Formazione ECM- n. 5486 del 30.5.2018, assunto il 14.05.2018, Numero Registro Dipartimento: 233, comunicato l’11.06.2018, con cui veniva decretata l’espulsione di Lavano Serena [#OMISSIS#] dal Corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019 a seguito dell’accertata incompatibilità con l’iscrizione a frequenza al Dottorato di Ricerca in “Scienze della vita” presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con previsione di recupero delle somme erogate a far data dal 30.11.2016 a titolo di borsa di studio per la frequenza allo stesso corso, pari a complessivi 13.609,96 euro, oltre 1.156,87 euro per IRAP;
– di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguenziale, inclusa la richiesta di pagamento dell’importo di 13.609,96 euro oltre 1.156,87 euro per IRAP, di cui alla comunicazione Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, dell’11.o6.2018, prot. 203367, allegata al provvedimento di espulsione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La D.ssa Lavano, laureata in medicina e chirurgia, chiede l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui è stata disposta la sua espulsione dal Corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2016/2019 -bandito dalla Regione Calabria con Decreto n. 3160, del 23.03.2016-, in ragione della ritenuta incompatibilità con la frequenza del Dottorato di ricerca in “Scienze della vita”, cui era iscritta presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
La statuizione espulsiva è basata sulla contestata violazione dell’art. 11, D.M. Salute del 7.03.2006, dell’art. 15 del bando e del paragrafo, rubricato “incompatibilità”, del Decreto n. 1129, del 12.10.2016, contenente la disciplina generale del citato corso di formazione.
La ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria.
3. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata.
4. Con due articolate censure, intimamente connesse, la ricorrente sostiene che il bando richiedeva il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e la domanda di partecipazione, allegata alla lex specialis, esigeva la dichiarazione del candidato “di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia”, senza alcun riferimento alla contestuale frequenza di dottorati di ricerca.
L’incompatibilità non potrebbe poi inferirsi dall’art. 11, D.M. Salute del 7.03.2006, essendo un atto amministrativo al quale la Regione non si sarebbe conformata in fase di redazione del bando, non avendo previsto la citata incompatibilità, come comprovato dalla nota del 3.11.2016, che invitava la D.ssa Lavano, dopo il superamento del concorso, alla sola “eventuale rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile con il corso di formazione intrapreso”.
Inoltre, non potrebbero trovare applicazione le previsioni del Decreto n. 12119/2016, poiché successive al bando. Queste, a contrario, dimostrerebbero l’omissione in cui è incorsa la Regione, avendo con esse esplicitato l’incompatibilità tra contemporanea frequenza del corso e dottorato di ricerca, prima non prevista. In termini conseguenziali, infatti, il nuovo bando approvato con Decreto n. 6072/2018, relativo al triennio 2019/2021, dispone all’art. 3, comma 4, lett. h), che il candidato dichiari “di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia o dottorati di ricerca”, così integrando il regime delle incompatibilità rispetto alla precedente lex specialis e modificando anche l’allegato facsimile della domanda di partecipazione, che contiene lo stesso inciso.
L’art. 15 del bando consentirebbe poi ai partecipanti al corso, nel rispetto dell’obbligo di frequenza, di “… esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448”, e non “solo” tali attività, come erroneamente sostenuto nel provvedimento espulsivo, cosicché tale disposizione non limiterebbe ma amplierebbe il novero dei soggetti che possono partecipare al corso, includendovi anche -e non appunto “solo”- i medici sostituti dei medici convenzionati e quelli iscritti alla guardia medica.
Rileva, da ultimo, la deducente che la presenza al corso è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni che lo disciplinano, stante l’iscrizione all’ultimo anno del dottorato di ricerca, in cui non è necessaria la frequenza, e avendo rinunciato alla borsa di studio, proprio a seguito dell’ammissione al corso regionale, il cui recupero delle somme percepite risulterebbe quindi illegittimo.
La Regione confuta le argomentazioni ricorsuali, ribandendo la cogenza delle prescrizioni indicate nella lex specialis, cioè il D.M. del 7.03.2006 e l’art. 19, comma 11, L. n. 448/2001.
Le censure sono fondate.
Ritiene il Collegio che la concreta applicazione del regime giuridico previsto per le selezioni pubbliche imponga l’individuazione di un punto l’equilibrio tra la doverosa attuazione delle disposizioni normative e il relativo grado di diligenza del concorrente nel conoscere la lex specialis, da un lato, e, dall’altro, il ragionevole affidamento che lo stesso concorrente matura rispetto alla portata letterale delle prescrizioni contemplate nell’atto amministrativo generale e rispetto ai moduli di domanda ivi allegati.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame il bando di concorso non indicava expressis verbis l’incompatibilità derivante dall’eventuale partecipazione ad un dottorato di ricerca ma si limitava a richiedere, all’art. 3, comma 5, lett. h), la dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia” e il modulo di domanda, allegato alla lex specialis, si conformava a tale disposizione.
In forza di quanto rilevato, a fronte del generico richiamo al D.M. Salute del 7.03.2006 -contenuto nelle premesse del bando- e dell’ulteriore richiamo all’art. 11, comma 9, L. n. 448/2001 -la cui interpretazione stringente evincibile dal provvedimento non si riscontra nella lettera del bando né nella norma- è necessario presidiare, rispetto alle conseguenze derivanti dalla applicazione delle due disposizioni, il ragionevole affidamento maturato dalla ricorrente sulla portata precettiva e tassativa di quanto stabilito dal menzionato art. 3, comma 5, lett. h) e di quanto indicato nel facsimile della domanda di partecipazione.
Né, ancora, la legittimità provvedimento può fondarsi sul Decreto n. 12119/2016, e ciò sia perché, come rilevato da parte ricorrente, successivo al bando sia perché il medesimo esplicita proprio l’incompatibilità in questione, con adeguamento ad essa del nuovo bando riguardante il triennio 2019/2021 e del relativo modulo di domanda, i quali aggiungono -alla già prevista dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia…” il chiarificatore inciso “… o dottorati di ricerca”.
Ad ulteriore supporto di quanto evidenziato, occorre da ultimo osservare che in termini astratti il regime delle incompatibilità consente all’interessato la possibilità di scelta tra due alternative, come accaduto infatti con la nota del 3.11.2016, che invitava la ricorrente alla “eventuale rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile con il corso di formazione intrapreso”.
Tale possibilità non è stata invece riconosciuta rispetto alla formazione del dottorato di ricerca, essendo stata notificata alla ricorrente direttamente la determinazione di esclusione, in esito al contraddittorio procedimentale.
5. In ragione di quanto esposto, il ricorso è quindi accolto.
6. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 27/09/2018