A fronte della mancata ottemperanza del Ministero alla pronucia con la quale si ordinava il rinnovo del giudizio per l’Abilitazione sceintifica nazionale, ordina di dare esecuzione alla sentenza mediante la rinnovazione del giudizio valutativo in conformità ai criteri stabiliti nella sentenza ottemperanda, tramite una nuova commissione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2018, n. 6017
Abilitazione scientifica nazionale – giudizio di ottemperanza
N. 06017/2018REG.PROV.COLL.
N. 04753/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4753 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 154/3DE;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1083/2018, resa tra le parti e concernente: mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II° fascia nel settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica, tornata 2012.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vittoria [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – ricercatore in anatomia patologica presso l’Università Politecnica delle Marche, rispettivamente professore aggregato presso lo stesso Ateneo – chiede l’ottemperanza della sentenza n. 1083/2018 di questa Sezione con cui è stato accolto l’appello da esso proposto avverso la sentenza n. 8708/2016 del T.a.r. per il Lazio, reiettiva del ricorso n. 3372 del 2014, con il quale l’odierno istante aveva impugnato gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 (Anatomia patologica), segnatamente il giudizio di inidoneità da esso riportato (con il voto di quattro commissari su cinque), censurato come erroneo ed illegittimo sotto vari profili.
In particolare, con la sentenza ottemperanda era stato accolto il motivo d’appello con cui era stata censurata l’illegittimità del giudizio di non idoneità espressa dalla commissione, sulla base dei seguenti rilievi:
– alla luce del quadro normativo, legislativo e regolamentare, disciplinante le procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice si rivelava intrinsecamente contraddittorio, poiché, per un verso, il candidato, secondo il giudizio della stessa commissione, aveva ampiamente superato tutte e tre le ‘mediane’ ministeriali ANVUR – che rappresentano il requisito quantitativo il cui soddisfacimento è necessario e che, in caso di ampio soddisfacimento, deve essere tenuto in particolare considerazione – e, al contempo, aveva superato ben tre dei criteri qualitativi stabiliti dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni (di cui all’allegato 1 al verbale n. 1 della seduta preliminare del 22 febbraio 2013), e precisamente due criteri relativi all’impact factor nonché il criterio della continuità della produzione scientifica negli ultimi cinque anni, e, per altro verso, la commissione aveva ritenuto il mancato superamento del solo criterio qualitativo del contributo individuale nella produzione scientifica (del resto, con motivazione incongrua e tendenzialmente apodittica) elemento sufficiente per pervenire a un giudizio finale negativo;
– appariva, pertanto, «imperscrutabile l’iter logico che ha condotto l’organo tecnico a formulare il giudizio di non idoneità del seguente tenore: “La commissione, a maggioranza di 4 a 1, ritiene che i tioli posseduti dal candidato non siano ancora sufficienti per una valutazione positiva, in particolare facendo riferimento al ruolo non sufficientemente rilevante rivestito dal candidato nella sua produzione scientifica dell’ultimo decennio e alla criticità sulla posizione nelle pubblicazioni allegate per la valutazione della commissione, fatti questi che annullano il valore positivo sia del superamento delle mediane ministeriali sia del soddisfacimento dei criteri della commissione”»;
– «risulta, infatti, palese, la sopra rilevata contraddittorietà intrinseca tra il riconosciuto superamento delle tre ‘mediane’ ministeriali e della maggioranza dei criteri qualitativi fissati dalla commissione e la conclusione (in manifesta contraddizione con le premesse) del mancato superamento della prova di idoneità per il mancato raggiungimento di uno solo dei criteri fissati dalla stessa commissione (peraltro assunto in modo laconico e non sorretto da adeguata motivazione)» (v. così, testualmente, la sentenza ottemperanda).
La Sezione, con la sentenza d’appello n. 1083/2018, annullava dunque gli atti impugnati, acclarando, sul piano conformativo, «il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rinnovare il giudizio valutativo tramite una nuova commissione, tenuta a riformulare il giudizio che tenga conto delle precedenti statuizioni».
2. L’odierno ricorrente espone che il Ministero è rimasto inerte e non ha dato esecuzione alla sentenza d’appello, chiedendo l’adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., nonché formulando domanda di risarcimento dei danni ex artt. 7 e 30 cod. proc. amm. (v. p. 17 del ricorso per ottemperanza).
3. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con comparsa di stile.
4. La difesa del ricorrente, nella memoria del 25 settembre 2018, dichiarava che, sebbene in pendenza del ricorso per ottemperanza (in data 7 settembre 2018) fosse pervenuta comunicazione via P.E.C. del resistente Ministero, nella quale si affermava che «si è pervenuto a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato indicata in oggetto, chiedendo alla Commissione, nominata con D.D. n. 2015 del 30 settembre 2018, di valutare la domanda presentata ai sensi del D.D. n. 222 del 2012 dalla S.V. nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore nel settore concorsuale 06/A4 – Anatomia Patologica», non vi avevano fatto seguito concreti atti esecutivi (neppure per quanto concerne la condanna del Ministero alle spese del doppio grado del giudizio cognitorio, liquidate nella sentenza ottemperanda nell’importo complessivo di euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge), come dalla stessa difesa ulteriormente ribadito e confermato all’odierna camera di consiglio, nulla opponendo sul punto i rappresentanti della difesa erariale, al che la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che, in seguito alla novella apportata dal d.lgs. n. 195/2011 all’art. 112 cod. proc. amm., con la quale è stato soppresso il comma 4 dell’art. 112 che aveva ammesso la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, della domanda risarcitoria ‘autonoma’ consequenziale alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, la domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente deve essere dichiarata inammissibile, si osserva che, a fronte della comprovata persistente inadempienza dell’Amministrazione nel dare attuazione alle statuizioni della sentenza d’appello, la domanda di ottemperanza – per la cui proposizione a norma dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. non occorre una previa diffida – deve essere accolta.
A tal fine, all’Amministrazione va ordinato di dare esecuzione alla sentenza mediante la rinnovazione del giudizio valutativo in conformità ai criteri stabiliti nella sentenza ottemperanda, tramite una nuova commissione, nonché mediante l’emissione del mandato di pagamento per l’esecuzione del capo di sentenza relativo alle spese.
Il Ministero dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e l’Istruzione Universitaria, il quale provvederà agli adempimenti necessari sia per l’insediamento della commissione e la effettuazione delle attività di valutazione, su sollecitazione di parte appellante, nei successivi 60 giorni (termine, nel quale dovrà essere comunque effettuata la disposta nuova valutazione), sia per il pagamento delle spese liquidate in favore dell’odierno ricorrente nella sentenza ottemperanda.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio di ottemperanza, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4753 del 2018), lo accoglie e, per l’effetto, ordina al M.i.u.r. di dare esecuzione alla sentenza n. 1083/2018 del 20 febbraio 2018 di questa Sezione, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione, nominando, in caso d’inerzia, il commissario ad acta come da motivazione; dichiara inammissibile la domanda risarcitoria; condanna il Ministero appellato a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/10/2018