Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, a fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). E’ illegittimo il giudizio negativo reso, peraltro in modo non unanime,che sia viziato sotto il profilo delle carenze motivazionali dedotte nel gravame, posto che la Commissione di valutazione ha riconosciuto alla ricorrente il raggiungimento di due valori-soglia su tre, ben otto titoli nonchè la pertinenza e la continuità temporale delle pubblicazioni scientifiche. A fronte di tali premesse di segno positivo, non appare appieno comprensibile l’esito di inidoneità all’abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 ottobre 2018, n. 10423
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione - Contraddittorietà della motivazione
N. 10423/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5479 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Borrello, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Cavallo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Zullo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/H3 “filosofia del diritto”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. R. P. Cavallo e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Borrello, Ricercatrice di filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Torino, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/H3 “filosofia del diritto”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 6 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 7 del D.M. n.120 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la motivazione contenuta nei giudizi era risultata carente, generica e superficiale; che la Commissione poi aveva fatto confusione nell’esaminare titoli e pubblicazioni, nello specifico non distinguendo tra i lavori presentati per essere valutati e quelli solo menzionati ai fini del calcolo degli indici bibliometrici.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3441 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successive memorie l’interessata ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 4 luglio, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio negativo reso, peraltro in modo non unanime, appare viziato sotto il profilo delle carenze motivazionali dedotte nel gravame.
E invero la Commissione di valutazione riconosce alla ricorrente il raggiungimento di due valori-soglia su tre, ben otto titoli nonchè la pertinenza e la continuità temporale delle pubblicazioni scientifiche (cfr. all.3 al ricorso).
A fronte di tali premesse di segno positivo, non appare appieno comprensibile l’esito di inidoneità all’abilitazione.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5479/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/10/2018